Genitori separati: la scuola tuteli il diritto all’istruzione dei figli

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Il dibattito sulla delicata quanto complessa questione della  corresponsabilità genitoriale, esplicitata quale diritto/dovere dei genitori di seguire i propri figli nel percorso scolastico (art. 30 Cost.), nella peculiare condizione di coniugi separati e/o divorziati, è oramai da tempo oggetto di interesse sia di numerosissime pronunce dei Giudici di merito, di legittimità ed anche della Giustizia Amministrativa nonché di molti  esimi studiosi.

In particolare, questi illustri autori che hanno contribuito alla corposa letteratura in merito al generale tema in parola, appaiono essersi concentrati su molti dei vari aspetti in cui si può articolare lo stesso e cioè: dall’iscrizione a scuola dei figli all’informazione sulla vita scolastica ed i risultati di apprendimento degli stessi, dall’autorizzazione a partecipare alle visite guidate alle modalità delle comunicazioni scolastiche che solitamente la scuola fa ai genitori, dal chi è delegato al ritiro dei figli a scuola ai colloqui con gli insegnanti ed alle doppie copie delle pagelle, mentre paiono minori i contributi che analizzano la richiesta del nulla osta per iscrivere il figlio ad altro istituto avanzata da uno solo genitori sussistendo il disaccordo dell’altro.

Ebbene con questo breve lavoro si vuole affrontare proprio quest’ultima fattispecie, alla luce di casi concreti presentatisi e risolti dallo scrivente nell’esperienza lavorativa quotidiana e nell’ottica di indicare una condotta che possa salvaguardare il diritto all’istruzione dei minori contemperando tutti gli altri diritti ed interessi in gioco da parte delle istituzioni scolastiche che si trovano coinvolte in “battaglie” tra il genitore separato che ha chiesto il nulla osta alla scuola frequentata dal figlio minore per trasferirlo presso altro istituto (il che potrebbe penalizzare il genitore che non ha prestato il proprio consenso in quanto ciò renderebbe meno agevole o difficoltoso il proprio diritto di visita) e l’altro genitore che invece si oppone a tale richiesta perché non condivide la scelta dell’ex coniuge e vuole tutelare i suoi diritti di genitore (ciò si può verificare sia nel caso di affido condiviso che di genitore unico affidatario).

In questa prospettiva, proprio in questo momento storico in cui sono nati di recente nuovi diritti tra conviventi, legati alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76, questo umile contributo si snoda in un percorso logico che oltre a non trascurare gli essenziali aspetti teorico-normativi e l’analisi della nota giurisprudenza che, in assenza di una chiara linea normativa da seguire, è intervenuta a districare casi reali nell’interesse principale dei minori, ha un taglio pratico e propone l’assunzione di un ruolo di terzietà delle istituzioni scolastiche, alle prese con tali problematiche,  rispetto alle scelte dei genitori separati/divorziati.

Allo stato degli atti si possono avere, in riferimento alla medesima questione affrontata, opposte decisioni dell’amministrazione scolastica: vi è il dirigente scolastico che, in assenza di richiesta di nulla osta sottoscritta da entrambi i genitori, concede il nulla osta addirittura anche nel caso in cui l’altro genitore abbia tempestivamente manifestato la propria disapprovazione (in questi casi il genitore che non ha prestato il suo consenso si rivolge al giudice e si possono avere casi di disapplicazione del provvedimento di nulla osta: per tutte: Tribunale per i minorenni di Ancona – decreto 7/1/2008 n. 9 e TAR Emilia-Romagna, Bologna – Sez. I – Sent. 23/10/2009 n. 1939) e il caso in cui il nulla osta non viene concesso perché, appunto, l’altro genitore non è d’accordo e quindi non è stato possibile, in mancanza della doppia sottoscrizione della richiesta di nulla osta, l’esercizio congiunto, o quanto meno concordato nelle linee generali d’indirizzo, della funzione educativa e di vigilanza sull’istruzione dei propri figli (artt. 316 c.c. , 337 ter e quater c.c. con cui il D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha modificato l’art. 115 c.c.) rientrando questa sicuramente nelle decisioni di maggiore interesse e sussistendo, va precisato, l’affido condiviso ovvero quello esclusivo e non vi siano dei dichiarati e documentati casi di limitazione dell’esercizio della potestà.

Quanto rilevato dipende, in buona sostanza, dall’assenza di istruzioni operative chiare e univoche su come risolvere tali situazioni (fattispecie simili infatti risultano più disciplinate come ad esempio le iscrizioni degli alunni figli di genitori separati) che ormai sono all’ordine del giorno e che sono lasciate all’iniziativa e al problem solving dei dirigenti delle singole scuole (da qui il sorgere delle disuguaglianze e disparità di trattamenti di casi identici aventi gli stessi elementi soggettivi ed oggetti).

In tale accidentato panorama partirei dall’informazione molto significativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo MIUR) indirizza alle famiglie in tema di “Trasferimento ad altro istituto (nulla osta)” dei propri figli (http://www.istruzione.it/urp/trasferimento.shtml):

“Se un alunno, nel corso dell’anno scolastico, deve trasferirsi da una scuola all’altra, occorrerà seguire la procedura indicata: 

  • presentare una domanda al Dirigente Scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta di trasferimento;
  • presentare al Dirigente Scolastico della scuola frequentata una domanda documentata di rilascio di nulla osta di passaggio tra scuole. Il “nulla osta” è il documento da presentare alla nuova scuola per l’effettiva iscrizione;
  • in seguito, la scuola di provenienza invia la documentazione alla scuola di arrivo scelta.

Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato.”

Orbene, sembra che tale indicazioni si basino sul semplice assunto che il nulla osta all’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l’anno scolastico o prima dell’inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente e pertanto deve essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto quale destinazione. Resta comunque esclusa una potestà discrezionale dei dirigenti scolastici nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono i genitori, congiuntamente o separatamente, a chiedere il trasferimento (per tutte, sulla natura non discrezionale del rilascio del nulla osta: TAR Umbria – Sentenza n. 344 del 06-07-2006, principio richiamato dalla sentenza del TAR Lazio n. 244 del 27/03/2012).

Ciò anche in linea con le disposizioni della normativa scolastica di riferimento e cioè gli artt. 3 e 4. del R. D. del 4 maggio 1925 n. 653 che nemmeno sembra riconoscere alla scuola di appartenenza tanti margini di discrezionalità considerato che si tratta di un procedimento collegato al rispetto dell’obbligo scolastico e non agganciato a valutazioni didattico-pedagogiche né di altra natura se non la semplice verifica della regolarità burocratica della posizione dello studente (assolvimento dei contributi finanziari dovuti, la ricognizione sul programma di studio già svolto, il numero delle assenze registrate ecc.):

“Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653
(in GU 25 maggio 1925, n. 120)

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione integrato e modificato dal Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049

Art. 4

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell’alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente.”

Nel medesimo senso, per apprezzare anche la trasversalità dell’argomento trattato, vi è anche la C. M. 22 del 21/12/2015 (Prot. 14017) avente ad oggetto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017 al punto 8 (trasferimento di iscrizione) recita:

“Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.”

Ancora più chiara è stata la C. M. n. 51 per le iscrizioni 2015/16 nella parte in cui indicava che:

“Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore” [1].

Chiarito che la normativa di riferimento di fonte primaria esplicitata da circolari ministeriali non attribuisce all’amministrazione ambiti di discrezionalità in materia di rilascio di nulla osta, non dovrebbe esservi alcun dubbio sul fatto che tale principio trova piena applicazione non solo nell’ipotesi in cui la potestà è attribuita ad entrambi i genitori ed è esercitata da questi di comune accordo (art. 316 c.c.) o quanto meno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore ha facoltà di operare anche separatamente, ma anche quando l’esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario (ai sensi dell’art. 337 quater del c.c.), visto che le decisioni di maggiore interesse sono comunque adottate da entrambi i genitori quale che sia il regime giuridico dei rapporti genitori-figli. Eccezion fatta, si ripete, nei casi di perdita della potestà genitoriale espressamente previsti dalla legge e formalizzate in un provvedimento del Giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. (ad esempio per gravi forme di carenza di assistenza e cura o per casi particolarmente gravi di maltrattamento, abuso, tossicodipendenza ecc., e cioè in quei casi in cui lo stile di vita del genitore sia pregiudizievole per i figli) che determina la decadenza di qualsiasi diritto/dovere riguardo i figli[2].

Quindi, tenendo in considerazione il minore ed esclusivamente la sua sfera di diritti unitamente alla mission istituzionale della scuola italiana di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione e all’assolvimento dell’obbligo, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e allo sviluppo della stessa e al proprio progetto di vita, qualora venga richiesto il passaggio dell’alunno non solo da un istituto all’altro ma anche da un indirizzo all’altro di istruzione, la scuola – in linea con tali premesse – dovrebbe operare sulle richieste di nulla osta a prescindere dalle condizioni di status civile in cui si trovano i genitori dell’alunno che, dunque, non possono in modo assoluto incidere sulle connesse procedure amministrative (Cfr. Nota ministeriale prot. n. 7657 del 20.12.2005 in merito alle “richieste di documentazione carriera scolastica dei figli provenienti da genitori non conviventi”).

Un tale orientamento risulterebbe confermato anche dalle norme di cui al Capo II – Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio – del Titolo IX – Della potestà dei genitori – del Codice Civile, che prima con la Legge  8 febbraio 2006 n. 54 (che ha ridisciplinato ex novo l’art. 155 del c.c., ed ha introdotto nel codice gli artt. da art. 155 bis del c.c. a art. 155 sexies del c.c., fissando obiettivi e criteri ai quali il giudice deve attenersi nell’adozione dei provvedimenti relativi ai figli) e poi con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, sono stati modificati ed integrati. Queste norme appaiono oggi chiaramente e definitivamente stabilire la tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, intesa quale diritto a continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, anche dopo la separazione o il divorzio (ex multis: Cass. Civ., sez. I, 19.6.2008, n. 16593). I genitori insieme, al netto di qualsiasi altra conflittualità in essere o latente, devono riuscire a condividere la potestà genitoriale in quanto il ruolo di padre o di madre sopravvive al venir meno del contratto matrimoniale nonché dell’affectio coniugalis (cfr. Sentenza della Corte di Appello di Torino dell’11.07.2002, ed anche: Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 13/11/2007 n. 5825).

Un tale visione, introdotta nel nostro ordinamento giuridico prima dai giudici di merito e di legittimità e poi dal legislatore, non può non trovare asilo ed amplificazione nella scuola che, nell’espletamento dei suoi compiti, ha l’obiettivo precipuo di assicurare le condizioni ottimali per l’adempimento dell’obbligo scolastico (diritto non soggetto a limitazioni di sorta e men che meno influenzabile dalle aspettative e dagli interessi personali dei genitori) e di cui il nulla osta ne è solo uno strumento per rideterminare il luogo dell’effettivo esercizio dello stesso che dunque deve essere tempestivamente rilasciato, sussistendone formale richiesta, adeguata motivazione, disponibilità nell’istituto di destinazione e previo accertamento di tutti gli altri presupposti che la scuola di appartenenza ha l’onere di effettuare.

Passando ora all’aspetto pratico di quanto sopra illustrato, l’istituzione scolastica a cui viene indirizzata la richiesta di nulla osta, proprio nell’assolvimento dell’onere di accertare la sussistenza di tutti i presupposti (tra i quali rientra precipuamente il controllo sulla legittimazione del genitore richiedente il trasferimento dell’alunno) per l’accoglimento della stessa ed a fortiori in caso di contrasto tra i genitori sulla decisione circa il trasferimento del proprio figlio ad altra scuola, ed al fine di permettere l’esercizio congiunto della patria potestà nelle ipotesi in cui essa resta esercitata da entrambi i genitori anche se separati/divorziati, come primo atto deve richiedere copia del provvedimento giurisdizionale di separazione/divorzio dal quale estrapolare le modalità dell’affidamento dei figli e quelle inerenti proprio l’esercizio della potestà parentale,  e di conseguenza l’assenza di decisioni in merito alla limitazione della patria potestà per uno dei genitori con le conseguenze richiamate, sia pur in somma sintesi, sopra.

A questo punto accertata la mancanza di ostacoli a che le decisioni circa l’istruzione della prole vengano prese congiuntamente dai genitori  separati/divorziati ovvero da uno solo di essi ma con il consenso dell’altro manifestato per iscritto permettendo ad uno solo di essi di operare separatamente, stante invece il disaccordo di uno dei due genitori nei riguardi dell’azione di trasferimento dell’alunno intrapresa dall’altro, è chiaro che la scuola non può non tenere conto di questa criticità e, pertanto in un primo momento, deve cercare di agevolare un momento di riflessione e di appianare le divergenze tra i due genitori assumendo comunque un comportamento terzo con gli stessi.

Se non si riesce a superare questo impedimento, allora si fa appello alle norme per le quali il  rilascio del nulla osta è un procedimento amministrativo che si avvia ad istanza di una parte interessata. Pertanto, proprio in applicazione delle disposizioni di carattere generale concernenti il procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 (come modificata ed aggiornata dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221), e precisamente di quanto previsto agli artt. 7 ed 8 della stessa, si invita il genitore di cui non è stato acquisito il consenso a presentare le proprie formali osservazioni circa l’attivato procedimento di rilascio nulla osta.

Fatto ciò, presumendo che sussista ancora l’interesse del genitore che ha chiesto il nulla osta nonché il dissenso dell’altro (del quale attraverso l’invito di cui sopra saranno state acquisite per iscritto agli atti del procedimento le motivazioni al rilascio del nulla osta), a questo punto la scuola, non potendo rilasciare il nulla osta altrimenti andrebbe a sostituirsi all’organo legittimato a dirimere il disaccordo tra genitori circa decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, e cioè il Giudice, sospende il procedimento (il cui termine ordinario di conclusione di trenta giorni, a sommesso parere di chi scrive, risulterebbe non decorrente dalla data di presentazione dell’istanza in quanto questa è da intendersi non regolarmente presentata) ed invita le parti a risolvere prima il conflitto in essere e poi, a soluzione avvenuta, comunicare alla scuola di attuale frequenza del minore l’esito dell’intervento del Giudice per il prosieguo di competenza[3], nel mentre viene altresì salvaguardata la continuità scolastica dell’alunno.

Questa condotta, consigliata e già testata in casi concreti, ha trovato riprova della sua efficacia in pronunce  giurisprudenziali di alcuni Tribunali secondo i quali “l’istituzione scolastica cui sia richiesto da uno solo dei genitori affidatari il nulla osta al trasferimento in altro istituto deve acquisire l’opinione sul punto dell’altro genitore, non concedendo il nulla osta ove il riscontro non sia positivo” (Tribunale per i minorenni di Ancona – decreto 7/1/2008 n. 9; TAR Emilia-Romagna, Bologna – Sez. I – Sent. 23/10/2009 n. 1939; Corte di Cassazione – Sez. I – Sent. 3 novembre 2000 n. 14360, in Dir. e giustizia, 2000, 42, 46, con nota di Dosi).

In tal modo il dirigente scolastico preposto ha sicuramente osservato quanto impone l’art. 396 lett.  l) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: “curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni… ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico… il rilascio dei certificati” e avrà anche applicato i principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 2 e ss. della citata legge 241/90. Oltre ad aver assicurato la vigilanza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 76/2005.

In conclusione i genitori, separatamente od anche congiuntamente, rimetteranno la questione all’unico organo deputato a dirimerla che è il Giudice che ha adottato i relativi provvedimenti di separazione/divorzio che, sentite le parti, assumerà i provvedimenti opportuni (ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.) alla luce di una valutazione di tutti gli eterogenei elementi rappresentati e terrà in debita considerazione non solo il cambiamento di istituzione scolastica del minore ma anche il cambio di residenza, l’eventuale cambio di indirizzo di studi nell’istituto di destinazione, la maggiore distanza tra il nuovo luogo di residenza del figlio e quello del genitore non affidatario che inciderebbe sul diritto del minore alla bigenitorialità (richiamata recentemente anche dal MIUR nella nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015 con cui fornisce ai Direttori Generali Regionali e ai dirigenti scolastici indicazioni in merito all’attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006) oltre a rendere sicuramente più difficoltoso al non affidatario l’esercizio dei suoi diritti/doveri nei confronti della prole[4], il tutto nell’esclusivo interesse del minore (si vedano: Decreto del Tribunale di Bologna, prima sezione civile, del 7 luglio 2008, conforme a quella di altri precedenti del Giudice Tutelare bolognese: Trib. Bologna, decr. 8-13 giugno 2007, in Fam. pers. succ.., 2007, 1044; così anche Trib. Roma, decr. 13 luglio 2007, in www.personaedanno.it e Tribunale per i minorenni di Roma decreto del 27.06.2011, Presidente dott.ssa Isabella Foschini). L’intervento giudiziario, repetita iuvant,  è principalmente diretto a tutelare gli interessi morali e materiali dei figli minori però ciò non contrasta in alcun modo con l’eventuale decisione del Giudice adito a limitarsi ad accertare la congruità della decisione assunta da uno dei genitori affidatari.

In attesa che il Giudice adito effettui quanto chiamato a decidere (anche nei termini di limitarsi ad accertare la congruità della decisione assunta da uno solo dei genitori affidatari), la scuola ed il corpo docente e non, che da sempre è il luogo ideale in cui diritti/doveri degli alunni e la responsabilità dei genitori possono positivamente trovare occasione di armonizzazione, integrazione e consolidamento, nell’interesse prioritario degli alunni e del loro equilibrato sviluppo a prescindere dalle situazioni  personali e familiari (cfr. nota 16.10.08 prot. n. 15804 dell’USR per l’Emilia Romagna che punta sul Patto educativo di corresponsabilità per cercare di delineare le relazioni fra scuole e i genitori separati/divorziati), può, come sopra proposto nella fase precedente al ricorso al Giudice, parallelamente avviare un dialogo con i genitori, eventualmente anche chiedendo l’intervento marginale dei servizi sociali e delle sempre più numerose ed attive Associazioni dei genitori separati, al fine di evitare l’insorgere di situazioni simili per il futuro su una o più delle molteplici questioni afferenti la vita scolastica dei figli che abbisognano dell’accordo dei genitori e che potrebbero determinare situazioni di conflittualità tra essi (deleghe a terzi soggetti per il compimento di alcuni atti quali il ritiro del figlio al termine delle lezioni, la partecipazione ai colloqui con i docenti, la sottoscrizione delle giustificazioni, ricevimento delle informazioni sulla carriera scolastica e delle assenze, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, colloqui con i docenti, ecc.).

Così, e concludo,  da potersi concretamente realizzare tutte le condizioni affinché la scuola possa rappresentare il punto di convergenza delle esigenze degli studenti e quelle dei genitori in un percorso di crescita e di costante collaborazione tra famiglie e scuola, presupposto essenziale per lo sviluppo sereno e


[1] Appaiono definitivamente superate le raccomandazioni contenute nella Circolare Ministeriale 9 giugno 2006, n. 45 (Prot. n. 686 /DIP/U04) concernenti l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2006/2007 che ribadiva “l’esigenza che i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate” ed in base alle quali molti dirigenti scolastici hanno negato il rilascio del nulla osta, decisione poi disapplicata in sede giudiziaria: TAR Sicilia Catania – Sentenza n. 59 del 15-01-2009; conforme: TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 1939 del 23 ottobre 2009.

Proprio in questi giorni è stata diramata la medesima circolare ministeriale disciplinate l’adeguamento dell’organico di fatto per l’a. s. 2016/2017 (prot. 19990 del 22-07-2016) che appunto non cita più da tempo l’esistenza di “situazioni particolari”  per il rilascio del nulla osta bensì solo di “situazioni adeguatamente motivate”.

[2] Il genitore che decade dalla potestà sui figli perde il potere di decisione e di scelta relativo alla loro cura ed educazione nonché il potere di rappresentarli in giudizio e di amministrare i loro beni, ma non il dovere a provvedere al loro mantenimento come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI penale, con le sentenze 21 marzo 2000, n 4887 e  12 novembre 2009, n. 43288.

[3] Si segnala che lo stesso MIUR in caso di iscrizione di minore con genitori separati e per l’esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori richiama espressamente la legge 08.02.2006, n. 54: http://www.istruzione.it/urp/iscrizione_scuole.shtml

[4] Tra tante pronunce: Trib. di Pisa 20.12.2006, in Famiglia e dir., 2007, 11, 1051, con nota di Iannone e Corte di Giustizia Europea, sentenza 23.12.2009, C/403/09, in Famiglia, persone e successione, 2010, 2, 97. Si riconosce il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità collegati ai diritti/doveri che riguardano l’esercizio della potestà genitoriale ed alla corretta esecuzione delle modalità dell’affidamento che sicuramente può essere messo in pericolo laddove sia operato un trasferimento illegittimo a seguito di una decisione presa unilateralmente da un genitore, privando il bambino dei consueti e diretti rapporti con l’altro.

Dott. Silvio Garofalo Quinzone

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