Garante della privacy: autorizzato lo scanner stradale sugli autobus

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Attraverso il provvedimento n.123 del 1 marzo 2018, il Garante per la privacy ha autorizzato un’azienda che gestisce i servizi di mobilità e trasporto pubblico ad installare sul parabrezza anteriore degli autobus un sistema di video ripresa della strada e del conducente del veicolo (il c.d. “Roadscan DTW”), il quale, al verificarsi di alcuni eventi indici di un possibile sinistro (accelerazioni trasversali, brusche frenate, manovre improvvise, o comunque nel caso in cui l’autista lo attivi manualmente, registra le immagini della strada davanti al veicolo nonché quelle della zona interna del mezzo e consente altresì di poter localizzare detto mezzo attraverso il sistema GPS.

La richiesta della società

La finalità indicata dalla società di trasporto circa la richiesta di installazione e di uso del sistema Roadscan DTW sopra descritto è quella di permettere la ricostruzione di eventuali sinistri in cui fosse coinvolto il mezzo pubblico nonché quella di prevenire e contrastare eventuali atti di vandalismo e conseguentemente di garantire una maggiore sicurezza per le persone presenti all’interno del mezzo.
Per quanto riguarda le informazioni registrate, la società ha dichiarato che queste potranno essere trattate in un duplice momento temporale:
a) il primo, allorquando si realizza uno degli eventi (brusca frenata, manovra improvvisa ecc.) che potrebbe far presumere la verificazione di un sinistro oppure allorquando è lo stesso autista ad attivare manualmente il sistema, attraverso una verifica dei dati da parte del personale preposto presso la sala controllo;
b) il secondo, attraverso l’estrazione dei dati dagli hard disk all’interno dei quali sono stati registrati dal sistema, da parte del personale preposto a tali operazioni.

La decisione del Garante

Preliminarmente il Garante ha precisato che le finalità che sono state individuate dalla società istante, sono da considerarsi lecite, perché permettono all’azienda di trasporto di acquisire elementi probatori relativamente ad eventuali sinistri in cui potrebbe essere coinvolta nonché perché da maggiori garanzie di tutela per passeggeri e autisti dei mezzi.
In ragione di ciò il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali effettuato dalla società, se conforme alla finalità dichiarate, è lecito e non richiede il consenso degli interessati.
Successivamente ha indicato delle prescrizioni che l’azienda di trasporto pubblico dovrà comunque osservare:
(i) i dati che saranno raccolti dal sistema al momento della verificazione di un sinistro potranno essere conservati soltanto fino al termine di prescrizione di eventuali azioni connesse al sinistro medesimo e non oltre tale termine;
(ii) dovranno essere previsti dei sistemi per la integrale cancellazione automatica delle suddette informazioni nel momento in cui scadrà il termine di cui sopra;
(iii) i dati che verranno acquisiti e registrati attraverso la localizzazione tramite GPS, non potranno essere utilizzati per rintracciare on line il mezzo sui cui il sistema è installato, né per andare a verificare o comunque ad individuare a posteriori i percorsi che sono stati effettuati dal medesimo;
(iv) La società dovrà adottare un modello semplificato di informativa rivolto agli utenti del servizio, nonché ai dipendenti dell’azienda di trasporto e a qualsiasi terzo che al verificarsi di sinistro si attiverà il sistema in grado di registrare le immagini; tale informativa, inoltre, dovrà essere resa agli interessati attraverso un disegno che dovrà essere inserito all’interno dei mezzi che compongono la flotta dell’azienda di trasporto , con un formato e in una collocazione tale che possa essere chiaramente visibile e comprensibile a tutti gli interessati; infine, detta informativa dovrà essere altresì contenuta nelle condizioni generali di contratto presenti nel sito web dell’azienda;
(i) l’accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli soggetti che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;
(ii) il trattamento potrà essere effettuato soltanto nel rispetto di idonee misure di sicurezza che possano garantire l’integrità dei dati e prevenire accessi abusivi da parte di personale non autorizzato.
Sul presupposto quindi che l’azienda di trasporto pubblico persegua esclusivamente le finalità che la stessa ha dichiarato nella propria richiesta e che lo faccia soltanto con le modalità ivi dichiarate, nonché rispettando le ulteriori prescrizioni fornite da Garante, quest’ultimo ha accolto la richiesta di verifica preliminare presentata dall’azienda di trasporto pubblico circa i trattamenti di dati che la stessa potrà compiere con l’utilizzo del sistema di scanner stradale sopra descritto.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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