Funzione pregiudicante: quando è motivo di ricusazione

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Quando la funzione pregiudicante può costituire motivo di ricusazione: commento a sentenza. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 8041 del 14-02-2024

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Indice

1. La questione: la funzione pregiudicante e ricusazione


La Corte di Appello di Palermo rigettava una dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del Presidente del Collegio presso il Tribunale di Termini Imerese.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore degli indagati proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra i motivi ivi addotti, violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 34 e 36 del cod. proc. pen., nonché in relazione agli art. 3,24, 111 Cost. e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, la difesa sosteneva come il giudice ricusato avesse pronunciato sentenza di condanna, in primo grado, quale giudice monocratico nei confronti dei ricorrenti, con riferimento ai medesimi fatti oggetto di imputazione e nel giudizio in corso, in sede collegiale, sempre nei riguardi di costoro. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato in quanto, a suo avviso, la Corte di appello aveva approfonditamente vagliato le doglianze proposte dai ricorrenti, facendo corretta applicazione del principio di diritto, applicato a diversa fattispecie, ma estensibile al caso in esame e che qui si intende ribadire, secondo il quale non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice abbia giudicato i coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell’imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019).
Nel dettaglio, a fronte del fatto che, per la Corte di legittimità, i ricorrenti non avevano dedotto quale concreto profilo di inscindibilità si ritenesse sussistere tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni avessero avuto “forza di prevenzione” tale da compromettere l’imparzialità del giudice, anche perché il principio di incompatibilità del giudice di cui all’art. 34 cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova utilizzati nei confronti dell’imputato (Sez. 5, n. 9968 del 30/11/2017; Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017).
Invece, sempre per il Supremo Consesso, se la Corte di Appello aveva specificamente evidenziato come la posizione dei ricorrenti non fosse stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo, escludendo conseguentemente la fondatezza della istanza di ricusazione, con tale motivazione i ricorrenti non si erano confrontati limitandosi a richiamare, in modo (stimato) aspecifico, atti di indagine senza individuare in alcun modo il giudizio effettivamente espresso dal giudice ricusato in ordine alla loro posizione (Sez.5, n. 6797 del 16/01/2015).
In conclusione, alla luce del fatto che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale (Ord. n. 368del 2000 e Sent. n. 283 del 2000) e della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, la funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato, non risultava invece allegato con la necessaria specificità, quale profilo di pregiudizio avessero, in concreto, i ricorrenti apprezzato nella valutazione delle diverse posizioni in giudizio in diverso procedimento, rispetto alla delibazione delle imputazioni ancora sub judice, che possa esercitare una “forza di prevenzione” tale da compromettere l’imparzialità.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la funzione pregiudicante può costituire motivo di ricusazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento ermeneutico, che la funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato.
Pertanto, è possibile ricusare validamente un giudice solo ove ricorra una valutazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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