Ricusazione giudice che abbia deciso verso coimputati

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Quando non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia deciso in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato

Corte di Cassazione –sez. VI pen.- sentenza n. 6705 del 27-01-2022

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Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall’imputato nei confronti di due magistrati di un Tribunale a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dall’accusato che deduceva, quale unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli art. 38 e 41 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso summenzionato era dichiarato inammissibile.
In particolare, tra le ragioni addotte a sostegno della sua reiezione, per quello che rileva in questa sede, la Cassazione richiamava quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (ex plurimis: Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia deciso in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato.
Difatti, come appena visto, si richiama in tale pronuncia quell’indirizzo interpretativo secondo cui non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest’ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.
Tal che ne consegue che ricorre una valida causa di ricusazione del giudice, ove si verifichi una situazione di questo tipo, solo nella misura in cui la responsabilità penale della persona, nei cui confronti l’organo giudicante è chiamato a giudicare, dopo avere già deciso, o concorso a decidere, in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati, sia stata oggetto di valutazione di merito in questo procedimento.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, sostenere la sussistenza della ricusazione qualora siffatta valutazione non sia stata compiuta nel precedente giudizio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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