Fideiussione, è valido il termine più breve del rapporto principale (Nota a Cassazione n. 27531/2014)

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Nel contratto di fideiussione è valida la pattuizione di una clausola che limiti la durata della garanzia ad un periodo di tempo inferiore rispetto a quello del rapporto principale cui la stessa accede.

Ad enucleare tale principio di diritto è stata la Sezione 3 della Cassazione Civile che, con la Sentenza n. 27531 del 2014, ha affermato la validità di una garanzia fideiussoria circoscritta ad un arco di tempo più breve del contratto di mutuo cui essa accedeva.

Nel caso di specie, le parti in causa dibattevano circa la portata e l’efficacia di una clausola, pattuita tra i contraenti, che prevedeva l’apposizione di un termine finale alla garanzia, rendendo la stessa più breve rispetto al rapporto cui la garanzia accedeva. A tale clausola era associata, ulteriormente, la deroga all’art. 1957 c.c. (Scadenza dell’obbligazione principale). Il contratto di fideiussione era stato stipulato tra l’istituto di credito, concedente il mutuo, e, in qualità di fideiussori, gli amministratori della società in favore della quale il mutuo era stato concesso. La clausola contestata prevedeva che la durata della garanzia fosse ancorata alla permanenza in carica dei fideiussori quali amministratori della predetta società. Nello specifico, la clausola prevedeva anche il prolungarsi dell’efficacia della garanzia per ulteriori tre anni qualora i garanti non fossero rinnovati nella carica di amministratori della società.

In tale ricorso per cassazione la parte attrice sosteneva che, alla luce di un’esatta interpretazione della clausola dibattuta, la garanzia dovesse dispiegare i propri effetti fino all’integrale soddisfacimento del credito, stante il contesto dell’atto e il presunto comportamento delle parti. La Suprema Corte non ha accolto tale motivo di ricorso, dimostrando che l’apposizione del termine fosse coerente con la volontà dei fideiussori di rispondere del comportamento della società debitrice solo fintantoché essi ne fossero altresì amministratori o, ad ulteriore tutela dell’istituto di credito, per un ulteriore periodo di tempo se al termine del loro mandato essi non fossero stati rinnovati.

Il ricorrente, come ulteriore doglianza, sosteneva che la garanzia dovesse continuare a dispiegare i propri effetti per l’intero debito nascente dal mutuo in ragione della natura del contratto cui essa accedeva. Ciò in quanto, secondo la propria ricostruzione, l’obbligazione di restituire il denaro prestato a mutuo era sorta quando la garanzia fideiussoria era in vigore e, pertanto, la fideiussione avrebbe avuto effetto rispetto all’intero credito, anche dopo la naturale scadenza della garanzia. La Suprema Corte censura tale interpretazione alla luce di una più lineare lettura dell’istituto in oggetto. Nel contratto di mutuo, infatti, l’esigibilità delle somme concesse a credito segue il piano di ammortamento pattuito tra le parti e, pertanto, il fideiussore non è tenuto a pagare per un inadempimento verificatosi su crediti divenuti esigibili solo a seguito della scadenza della garanzia.

La Cassazione non trova dunque ostacoli ad accogliere la validità del termine apposto dalle parti al contratto di fideiussione, pur non essendo esso espressamente previsto ex lege. Tale clausola, infatti, è considerata riconducibile alla previsione dell’art. 1941, 2° comma c.c., che consente di prestare fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. A fortiori, la clausola non risulta vietata in quanto tesa a porre il fideiussore in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. Non sarebbe invece valida, secondo precedenti decisioni della Suprema Corte (Cass. 19 dicembre 1987 n. 9466; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1427), la fideiussione che obblighi il garante a condizioni più onerose del debitore riguardanti il tempo, il luogo e le modalità della sua prestazione.

Censurati entrambi i motivi di ricorso, la Cassazione rigetta il ricorso ponendo a carico della soccombente le spese di giudizio.

de Ferra Daniele

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