Estensione alle sanzioni del regime prescrizionale dei crediti contributivi. L’ordinanza Cass. Lav. n. 7569/2014 rimette la questione alle Sezioni Unite.

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La questio iuris.

Con la recentissima ordinanza n. 7569 del 1° aprile 2014 la Sez. Lavoro della Cassazione ha statuito la rimessione alle Sezioni Unite della ormai annosa questione circa l’estensibilità del regime prescrizionale previsto per i crediti contributivi al credito accessorio costituito dalle sanzioni.

La questione controversa, infatti, è oggetto di dibattito nella giurisprudenza di legittimità da almeno una decina d’anni, con alterne pronunce sia delle sezioni civili che della sezione lavoro.

Il profilo dirimente del contenzioso ancora in atto concerne, dunque, la natura del credito costituito dalle somme aggiuntive derivanti dall’omesso pagamento di debenze di origine contributiva, con le inevitabili conseguenze in materia prescrittiva scaturenti da tale qualificazione.

I profili sottesi al contrasto giurisprudenziale.

Parte della giurisprudenza (da ultima Cass. Lav. n. 4050 del 2014), valorizzando il carattere necessario di tali sanzioni, che costituiscono conseguenza automatica dell’inadempimento, ha sostenuto la tesi per la quale le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica della obbligazione principale e, dunque, resterebbero soggette ad un identico regime prescrizionale.

Altro filone interpretativo, facendo leva sulla diversa “ontologia” delle sanzioni civili rispetto alla obbligazione contributiva, è giunto a conclusioni opposte, negando che la indiscussa ancillarità della sanzioni possa comunque far venir meno ogni parziale autonomia delle stesse nei confronti dell’obbligazione principale.

In tal senso, nella sentenza Cass. Lav. n. 14864 del 2011, si è rilevato che la ratio dei due crediti risulta completamente diversa in quanto “l’obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l’ente gestore della provvista necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali”, laddove le somme aggiuntive, aventi diversa natura rispetto alla obbligazione contributiva, costituiscono un caso di sanzioni civili pecuniarie che, pur nella loro accessorietà, hanno la diversa ratio di rafforzare l’obbligazione principale con l’irrogazione di una pena pecuniaria.

Pertanto, la valorizzazione o meno del carattere autonomo delle sanzioni civili determina importanti conseguenze anche sotto il profilo dell’interruzione della prescrizione, posto che proprio nel caso che la Cassazione si è trovata ad affrontare i ricorrenti statuivano la mancata debenza delle sanzioni accessorie in virtù della intervenuta interruzione del termine della prescrizione da parte dell’Ente previdenziale solo con riferimento alle somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi.

Di conseguenza, stante la diversità di orientamenti circa le problematiche sopra prospettate e la enorme rilevanza (anche dal punto di vista “quantitativo”) della quaestio iuris, la Sezione Lavoro ha opportunamente investito della questione le Sezioni Unite, alle quali spetterà, dunque, dirimere tale contrasto interpretativo. 

Leonardo di Russo

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