Esposizione per necessità alla pubblica fede: cosa prevede

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Cosa richiede il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, co. 1, n. 7)
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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Bolzano, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, con cui l’imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624, 625 n. 7 c.p., riduceva la pena nei suoi confronti.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 7 c.p., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in quanto, a suo avviso, la condotta in esame, da parte della persona offesa, non poteva integrare la ritenuta circostanza aggravante.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione poiché, dopo avere fatto presente che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, per la necessità della persona offesa di recarsi in città ad effettuare delle spese senza impaccio e l’ingombro della sacca con gli effetti personali ed il materiale da campeggio, avendo scelto un luogo isolato per l’occultamento e non sorvegliato, tale da considerare detti beni esposti al senso di rettitudine della collettività, ritenevano come tale motivazione apparisse essere in aperto e radicale conflitto con la giurisprudenza pacifica della Cassazione secondo cui il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il bene oggetto di sottrazione (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020; Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019; Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016).
Nel caso in esame, difatti, per il Supremo Consesso, la Corte di merito aveva confuso palesemente una mera comodità della persona offesa, che trovava scomodo portare con sé la sacca, dovendosi recare in città a fare la spesa, con una condizione di impellenza tale da rendere necessario ed indifferibile nascondere i beni lungo la pubblica via.
La sentenza impugnata era, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., che era eliminata, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Conclusioni


Con la decisione in esame è chiarito cosa richiede il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il bene oggetto di sottrazione.
Pertanto, ove il giudice di merito ometta di applicare siffatto principio di diritto, come avvenuto nel caso di specie, ben si potrà contestare una omissione di questo genere nei modi e nelle forme consentite dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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