Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi: possibile esperire reclamo alla magistratura di sorveglianza

Redazione 20/02/13
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Lucia Nacciarone

Non è ammesso, invece, il ricorso per Cassazione.

A deciderlo sono proprio i giudici della Suprema Corte, e il ricorso avverso la decisione di rigetto della misura alternativa alla custodia cautelare in carcere viene convertito in reclamo per il principio della conservazione dell’impugnazione.

La sentenza n. 7943 del 18 febbraio 2013 chiarisce che, in tema di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi, misura introdotta dal D.L. 211/2011 (cd. ‘Svuota carceri’), convertito in L. 9/2012, lo stesso decreto legge richiama per l’impugnazione del diniego del provvedimento il procedimento previsto dall’articolo 69 della legge sull’Ordinamento Penitenziario, e cioè il reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

Nel caso di specie l’imputata era scappata dagli arresti domiciliari e perciò le misura era stata convertita in quella della custodia carceraria, negando quella alternativa dell’esecuzione presso il domicilio.

Secondo la detenuta il fatto di essere scappata dagli arresti domiciliari non impedirebbe la concessione della misura alternativa, ma il mezzo per far valere le sua ragioni non è il ricorso immediato in Cassazione: infatti, precisano i giudici, tale rimedio è previsto solo contro le sentenza e non anche contro i decreti e le ordinanze.

Alla regola non sfuggono neppure i provvedimenti sulla libertà personale contro i quali si può adire direttamente la Suprema Corte soltanto se non risulta esperibile un’altra forma di impugnazione.

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