Elementi acquisiti in istruttoria dibattimentale e revoca custodia in carcere

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Gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale possono legittimare la revoca della custodia in carcere se considerati unitariamente. All’acquisizione di elementi nell’istruttoria dibattimentali dedica una sezione il volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, a cui rimandiamo per approfondimenti.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 51501 del 30-11-2023

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Indice

1. La questione: gli elementi acquisiti legittimano la revoca?


Il Tribunale di Catanzaro rigettava un appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.. avverso il rigetto di un’istanza di revoca o modifica della misura custodiale precedentemente applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di una persona gravemente indiziata di aver preso parte, come concorrente esterno, di un’associazione mafiosa.
Ciò posto, con istanza proposta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., la difesa sollecitava una rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riferendo di risultanze dibattimentali che avrebbero comprovato l’estraneità del prevenuto rispetto ai fatti per cui è sottoposto alla misura cautelare.
A sua volta, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l’istanza, rilevando la permanenza dei presupposti del titolo cautelare, nonché l’impossibilità di valutare le argomentazioni difensive inerenti a profili di merito della vicenda in esame, essendo l’istruttoria dibattimentale ancora in corso.
Dal canto suo, investito dell’appello interposto dal prevenuto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale distrettuale confermava l’ordinanza impugnata, rilevando come la difesa non avesse prodotto elementi di novità suscettibili di scalfire il quadro indiziario o di mitigare le esigenze cautelari cristallizzate nell’ordinanza genetica.
Orbene, avverso quest’ultimo provvedimento ricorreva per Cassazione l’imputato, articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduceva la mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 273, 274, 275, 299 cod. proc. pen., con particolare riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
Rilevava la difesa, in particolare, che il Tribunale, nel ritenere valido il precedente quadro probatorio, non avrebbe valutato gli elementi probatori emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale. All’acquisizione di elementi nell’istruttoria dibattimentali dedica una sezione il volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, a cui rimandiamo per approfondimenti.

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto non meritevole di accoglimento.
Nel dettaglio, gli Ermellini osservavano in via preliminare che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta presentata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, il giudice, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, pur non dovendo rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione dei precedenti provvedimenti, è comunque tenuto a dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento valutando (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021).
Ebbene, per la Corte di legittimità, in linea di principio, gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, celebrata nelle more dell’esecuzione della misura, possono validamente costituire un “fatto nuovo“, idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della custodia in carcere, tant’è che il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all’esito dell’istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale, può legittimamente fondare la richiesta di sostituzione o revoca della misura in atto (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995).
Pur tuttavia, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, gli esiti dell’istruttoria dibattimentale devono valutarsi, necessariamente, nella sua interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli, tenuto conto altresì di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valorizzazione della sopraggiunta condanna, non è richiesto l’esame della motivazione del provvedimento, essendo sufficiente il fatto storico della pronuncia della sentenza, attestato dalla cancelleria pur senza trasmettere copia del relativo dispositivo (in termini Sez. 3, n. 6780 del 27/1/2012; Sez. 6, n. 2961 del 27/9/1999).
Il Supremo Consesso, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava il ricorso proposto dichiarato inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale possono legittimare la revoca della custodia in carcere.
Si afferma difatti in tale pronuncia che gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, celebrata nelle more dell’esecuzione della misura, possono sì validamente costituire un “fatto nuovo“, idoneo a determinare la modifica del quadro di riferimento probatorio, legittimando la revoca della custodia in carcere, ma solo nella misura in cui gli esiti dell’istruttoria dibattimentale vengano valutati nella loro interezza e non partitamente, parcellizzando il risultato probatorio attraverso una prospettazione parziale delle sole emergenze istruttorie asseritamente ritenute favorevoli.
Pertanto, ove si chieda la revoca o semplicemente la modifica di una misura cautelare in actu, possono richiamarsi elementi probatori, così come emersi in fase dibattimentale, purché essi siano presi in considerazione complessivamente e non, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, in modo parziale e limitato alle sole prove favorevoli all’imputato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione laddove si proponga una istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen..

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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