I rimedi contro i provvedimenti delle misure cautelari personali

Scarica PDF Stampa
Il riesame, l’appello e il ricorso per Cassazione, rappresentano i rimedi contro i provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali, meglio conosciuti come mezzi d’impugnazione.

Contro le misure cautelari sono previsti dei rimedi particolari.

Sono quelli sopra menzionati, ai quali si può adire anche direttamente con ricorso per saltum.

In questa sede verranno considerati i tre istituti in modo singolo, anche alla luce della legge n. 47/2015 che ha apportato delle modifiche, in particolare sulla disciplina dei termini del riesame e dell’appello.

Volume consigliato

In che cosa consiste il riesame

Il rimedio del riesame è disciplinato all’articolo 309 del codice di procedura penale, e a proporlo possono essere l’imputato o il suo avvocato difensore.

Il riesame viene proposto nei confronti dell’ordinanza che applica una misura cautelare coercitiva, al tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello nel quale distretto è stata emessa l’ordinanza, denominato tribunale della libertà, entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione della misura.

Il riesame non può essere proposto se la misura cautelare personale, dovesse essere disposta dopo l’appello del Pubblico Ministero.

Il riesame rappresenta un provvedimento che apre la strada a un’ampia verifica della misura, perché ha un effetto devolutivo in modo integrale.

Nel ricorso per il riesame, non si ritiene necessario che vengano indicati i motivi precisi relativi all’impugnazione, nonostante venga attribuita all’impugnante la facoltà di proporne altri, dandone atto a verbale prima che inizi la discussione.

Il tribunale al quale si chiede di confermare, annullare o riformare il provvedimento impugnato,

ha il compito di verificare se siano ancora presenti e attuali le condizioni di applicabilità della misura.

Questo provvedimento viene adottato in modo che il giudice del riesame possa correggere anche esclusivamente il motivo dell’ordinanza che ha disposto la misura stessa, sempre cercando di rispettare le ragioni che vengono proposte.

Con l’intento di dare un adeguato valore all’attività investigativa realizzata da parte della difesa, è anche previsto che il giudice del riesame, al quale non vengono riconosciuti poteri istruttori, si possa avvalere del materiale a lui trasmesso a norma del comma 5 dell’articolo 309 del codice di procedura penale, che ha costituito il fondamento della richiesta cautelare e da quello prodotto su iniziativa delle parti.

Le modifiche al procedimento del riesame

La legge n. 47/2015 introduce delle modifiche di rilievo al procedimento del riesame.

L’imputato che lo chiede ha diritto di comparire all’udienza, che si svolge in camera di consiglio in composizione collegiale.

Il giudice del riesame può annullare l’ordinanza che ha disposto la misura se il giudice che l’ha emessa non ha provveduto a motivarla oppure non ha proceduto a fare una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e degli indizi della difesa dell’imputato.

Su richiesta dell’imputato, se ricorrono giustificati motivi, ed è possibile differire l’udienza camerale sino a dieci giorni.

Sono anche previsti dei termini più stringenti per la trasmissione degli atti, l’emanazione e il deposito in cancelleria dell’ordinanza che decide il riesame, a pena di rendere inefficace l’ordinanza che dispone la misura cautelare senza possibilità di rinnovo.

L’ordinanza del tribunale del riesame deve essere depositata entro trenta giorni.

Il termine può essere prorogato di altri quindici giorni se la motivazione risulta molto complessa.

L’appello cautelare

Il mezzo di impugnazione dell’appello cautelare è disciplinato all’art. 310 del codice di procedura penale.

Questo mezzo di impugnazione può essere proposto dal Pubblico Ministero se la sua richiesta di misura cautelare è stata respinta, dall’imputato e dal suo avvocato difensore se dovesse essere applicata una misura interdittiva, oppure se dovesse essere rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare.

L’appello al Tribunale della libertà, deve essere proposto quando si ha l’intenzione di impugnare ordinanze relative alle misure cautelari personali, che potrebbero essere diverse da quelle nelle quali è previsto il riesame.

Siccome si tratta di un atto di appello, devono essere indicati i motivi specifici dell’impugnazione, anche se questo non annulla il dovere del tribunale di esaminare anche i punti legati in modo indissolubile ai motivi indicati e le questioni che si possono rilevare d’ufficio.

Le modifiche sui termini dell’appello

Anche in relazione all’appello, la legge n. 47/2015 ha apportato modifiche sui termini processuali.

Il tribunale deve decidere entro venti giorni dal giorno che ha ricevuto gli atti.

Il deposito della decisione deve avvenire entro trenta giorni dal giorno della decisione, che possono essere prorogati a quarantacinque se la motivazione sembri molto complessa.

Il ricorso per Cassazione

Il ricorso per Cassazione è disciplinato all’articolo 311 del codice di procedura penale.

Lo potrebbero anche proporre il Pubblico Ministero che ha chiesto l’applicazione della misura cautelate, l’imputato e il suo avvocato difensore, nei confronti delle ordinanze del tribunale emesse in virtù del riesame o dell’appello.

Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dal giorno della comunicazione o dal giorno della notifica dell’avviso di deposito del provvedimento.

I motivi del ricorso, limitati alla violazione di legge o al difetto di motivazione fanno in modo che l’esame della Suprema Corte di Cassazione sia incentrato sulla congruità logico-giuridica della motivazione alla mancata risposta a una specifica rimostranza che è stata fatta valere con il riesame, con l’appello oppure in relazione a situazioni di travisamento della prova,.

Ad esempio, la menzione di una prova mai assunta o della mancata considerazione di una prova assunta, che sono decisivi per decidere.

Il comma 2 dell’articolo 311 del codice di procedura penale, dedicato al ricorso per saltum, prevede la possibilità per l’imputato di rinunciare al riesame e di rivolgersi in modo diretto alla Suprema Corte di Cassazione.

Se su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte dovesse annullare con rinvio un’ordinanza con la quale era stata disposta una misura cautelare, e se il giudice del rinvio non dovesse decidere entro dieci giorni dal giorno della ricezione degli atti e non dovesse depositare in cancelleria entro trenta giorni dal giorno della decisione, la misura coercitiva perde efficacia.

La sentenza 22 novembre 2017 n. 53203 della Cassazione penale, ha interpretato la legge 103/2017 che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, disponendo che il ricorso in Cassazione contro le misure cautelari può ancora essere esperito personalmente dall’imputato, a differenza degli altri casi, nei quali questa facoltà è riservata agli avvocati difensori iscritti all’albo degli avvocati cassazionisti.

Volume consigliato

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento