La decisione che segue richiama l’ indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la presentazione dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria anteriormente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi produce l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto dall’istanza di sanatoria consegue la perdita di efficacia del provvedimento repressivo e il riesame, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’abusività dell’opera, con conseguente formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito .
Tanto anche qualora l’Amministrazione procedente abbia comunicato ai ricorrenti, con nota formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria, in quanto trattasi d’atto endoprocedimentale, non lesivo e, come tale, inidoneo a far cessare la pendenza della domanda di sanatoria.
La sentenza, inoltre, afferma l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di sequestro preventivo per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, essendo demandata alla cognizione del Giudice penale.