È illegittimo il provvedimento della Soprintendenza B.A.A.A.S di annullamento di autorizzazione paesaggistica comunale, riguardante opere pertinenziali di manufatti preesistenti e già assentiti a livello statale da un punto di vista paesaggistico.

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La seguente sentenza del T.A.R. Campania- Salerno analizza un provvedimento, dell’Autorità Statale preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, di annullamento di un’ autorizzazione paesaggistica comunale.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto carente di una motivazione sufficiente in ordine all’iter logico-giuridico seguito dal’Amministrazione Statale per l’adozione dello stesso.

In particolare, il Giudice amministrativo ha evidenziato la illogicità del provvedimento negativo, riguardante opere meramente pertinenziali di manufatti da tempo preesistenti e già assentiti dal punto di vista paesaggistico

Dal momento che i manufatti principali sono stati ritenuti compatibili con il valore ambientale oggetto di protezione, un provvedimento sanzionatorio per la violazione di tale valore,eventualmente derivante dalla realizzazione di ulteriori opere, di carattere accessorio e pertinenziale rispetto ai fabbricati principali, deve essere motivato analiticamente , risultando illogico che il manufatto più consistente non determini compromissione del bene paesaggistico tutelato , mentre la stessa violazione viene riconosciuta per effetto di lavori edilizi ulteriori, minimali e accessori rispetto ai lavori precedenti.[Avv. ************]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente FF ed ************************.

Sentenza n°163 del 13 gennaio 2015

sul ricorso proposto da ***, rappresentato e difeso dall’avv. ***;

contro

Soprintendenza B.A.A.A.S. Sa-Av; Ministero Per i **** e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58; Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato e difeso dall’avv. ***;

per l’annullamento

del decreto soprintendentizio del del 13.3.2001, con il quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento n. 3/01 del 15-1-2001, recante autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento edilizio su di un fabbricato sito nel Comune di Pontecagnano Faiano;

di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attivita’ Culturali e di Comune di Pontecagnano Faiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato l’8-6-2001 e depositato il 13-6-2001 il sig. *** impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pontecagnano Faiano per la realizzazione di talune opere su di un fabbricato edilizio di sua proprietà.

Con articolata prospettazione, denunziava: 1) Violazione dell’ art. 151 d.lgs. n. 490/99 in relazione al PRG ed all’art. 9 del R.E.- eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà e perplessità; 2) Violazione dell’art. 82 del dpr n. 616/1977 e dell’art. 151 del d.lgs. n. 490/99 – eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, arbitrarietà ed illogicità; 3) Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990; 4) violazione dell’art. 145 t.u. n. 490/99 ed eccesso di potere; 5) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l’amministrazione statale intimata – che sottolineava l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto- ed il Comune di Pontecagnano che instava, invece, per l’accoglimento del gravame.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-10-2014.

DIRITTO

Fondato ed assorbente, a giudizio del Tribunale, è la censura, esplicitata nel secondo motivo di gravame, con la quale viene dedotto il difetto di motivazione del provvedimento soprintendentizio impugnato.

L’autorizzazione paesaggistica oggetto di controllo ministeriale ha ad oggetto la realizzazione di una recinzione, di una scala esterna e di una ringhiera sul lastrico solare del corpo di fabbrica B, di una pensilina lignea tra i due corpi di fabbrica, di un nuovo disegno della piscina esistente , nonché la pavimentazione attorno ai fabbricati ed alla piscina stessi.

Il provvedimento soprintendentizio in questa sede impugnato ne ha disposto l’annullamento, evidenziando che la effettuazione di tali opere comprometterebbe l’aspetto paesistico-ambientale del luogo caratterizzato, soprattutto, dal territorio pianeggiante a vocazione rurale, dalla vegetazione esistente, da un rapporto ancora equilibrato tra le aree verdi ed il costruito e da una edificazione sparsa. Ha , in proposito, specificato che le stesse, se effettuate, inserirebbero nei fabbricati esistenti soluzioni avulse dall’architettura rurale tradizionale locale, comprometterebbero maggiormente la sistemazione a verde e risulterebbero conseguentemente non conciliabili con il contesto ambientale nel quale dovrebbero essere inserite.

Rileva, peraltro, il Collegio che tale motivazione risulta insufficiente in quanto non esplicita esaustivamente l’iter logico-giuridico seguito nell’assunzione della determinazione annullatoria.

Vi è, infatti, che le opere per cui è causa hanno carattere chiaramente pertinenziale rispetto a due fabbricati già esistenti e che costituiscono l’elemento di maggiore impatto da un punto di vista paesaggistico.

Giacchè tali manufatti risultano assentiti da un punto di vista paesaggistico e, dunque, sono stati ritenuti compatibili con il valore ambientale oggetto di protezione, appare evidente come una violazione del medesimo riveniente dalla realizzazione di ulteriori opere, di carattere accessorio e pertinenziale rispetto ai fabbricati principali, debba essere esaustivamente motivato, risultando tendenzialmente illogico che il manufatto più consistente non determini compromissione del bene paesaggistico tutelato , mentre la stessa viene riconosciuta per effetto di lavori edilizi ulteriori, minimali rispetto ai primi ed accessori ad essi.

L’organo ministeriale, dunque, in tale situazione non poteva limitarsi ad affermare la compromissione del territorio pianeggiante a vocazione rurale, del rapporto equilibrato tra le aree verdi ed il costruito, nonché l’inserimento di soluzioni avulse dall’architettura rurale, risolvendosi esse in asserzioni apodittiche, in quanto non supportate dalla concreta esplicitazione degli elementi e delle ragioni che, pur in presenza di manufatti già assentiti , rendono interventi secondari ed accessori violativi dell’interesse pubblico oggetto di protezione.

Il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo per carenza di motivazione e deve essere annullato.

Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi di gravame.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento soprintendentizio impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF, Estensore

***************, Consigliere

**************, Consigliere

Avv. Iride Pagano

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