Doppia conforme e attendibilità della persona offesa: chiarimenti della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6593/2024 (data ud. 30 gennaio 2024) ha fornito chiarimenti sulla c.d. “doppia conforme” e sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 6593/2024 (data ud. 30/01/2024)

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Indice

1. I fatti

La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva la loro condanna per il reato di tentata estorsione. In particolare, si trattava di tentate estorsioni commesse ai danni di un gestore di un bar pasticceria per il quale gli imputati avrebbero preteso somme per permettergli di continuare nella gestione.
Nel ricorso si lamentava una errata valutazione, da parte della Corte di appello, sulla idoneità degli atti e sulla loro univocità alla commissione del reato di estorsione dato che gli unici elementi posti alla base della condanna erano stati le dichiarazioni della persona offesa, il taglio degli pneumatici operato sull’autovettura del suo compagno, un messaggio whatsapp dal quale risulterebbero le minacce e la richiesta estorsiva.
Inoltre, il difensore ricostruisce, poi, la dinamica dei fatti che hanno portato la Corte d’appello a condannare gli imputati, soffermandosi su eventi che, a suo avviso, non potevano essere posti alla base di una pronuncia in tal senso a causa di contraddittorietà e mancanza di motivazione.
Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume il quale propone indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti:

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Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. Doppia conforme e attendibilità della persona offesa: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel ritenere inammissibile il ricorso presentato dagli imputati, osserva preliminarmente che ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè una doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. La Corte afferma, infatti, che il vizio di motivazione può “essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Ad avviso della Suprema Corte, invece, nel caso in esame il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
Per ciò che concerne la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte riprende un consolidato principio secondo cui “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione della responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone“.
Peraltro, la Corte aggiunge che quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.
Costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la vallutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta “una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni“.
Contraddizioni che, nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, non si rinvengono in quanto la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che lo stesso è stato riscontrato da numerosi elementi probatori, tra cui proprio quelli citati nel ricorso della difesa.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha affermato che, avendo la Corte di appello esaminato il materiale probatorio sottoposto al tribunale, ci si sia trovati davanti ad un c.d. “doppia conforme” che ha portato alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
L’attendibilità della persona offesa è indiscussa in considerazione del sopracitato consolidato principio giurisprudenziale: la Corte di appello, infatti, dopo le valutazioni effettuate ha ritenuto attendibile la persona offesa ed è giunta alla conferma della sentenza di condanna in quanto i fatti da lei narrati corrispondono esattamente a quanto contestato agli imputati, nulla potendo sollevare in contrario.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato le parti private che lo hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 3.000 €.

Riccardo Polito

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