Diritto allo sport: considerazioni giuridiche e valore sociale-educativo

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Approfondimento relativo all’importanza del diritto allo sport partendo dalle considerazioni giuridiche fino a giungere al riconoscimento del suo valore sociale-educativo.

Per aggiornamenti: Diritto costituzionale

Indice

1. Ordinamento italiano

La Costituzione italiana a differenza di altre Costituzioni europee nel testo originario non si occupa di sport in modo esplicito; cosicché se non direttamente regolato dalla nostra Carta fondamentale, lo sport trova un diffuso richiamo indiretto all’art. 2 della Cost con riferimento ai canoni di libertà e dell’individuo; poi all’art. 18 Cost.  con riferimento al tipo di organizzazione sportiva . Con la revisione costituzionale operata dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3, è stata introdotta una vera e propria disciplina dello sport: il fenomeno sportivo ha trovato espressa menzione, attraverso l’inserimento della materia dell’ordinamento sportivo nell’elenco delle materie a legislazione a competenza concorrente, nel terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Il diritto sportivo è correlato a molteplici altri diritti costituzionali come il diritto alla salute che la nostra Costituzione consacra nell’art. 32 , non a caso l’espressione dell’antico brocardo latino  recita “ mens sana in corpore sano”.
Ne consegue che in tali articoli della Costituzione il diritto sportivo viene regolato sotto un duplice profilo: come pratica sportiva e come esplicazione di un diritto inviolabile dell’uomo, sia a livello individuale sia come formazione, caratterizzate da una pluralità di soggetti; come associazionismo sportivo, inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, una attività sportiva.

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2. Ordinamento europeo

La Carta Europea dello Sport  (Rodi 1992) adottata dal Consiglio d’Europa nel 1992 afferma che  chiunque ha il diritto di praticare sport e che lo sport, (art. 2) in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con opportuni finanziamenti pubblici.
Al comma 1 del predetto articolo 2 è data la definizione di Sport: ovvero “qualsiasi forma di attività fisica che attraverso un partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizione di tutti i livelli”.
Successivamente  con la modifica del Trattato sull’Unione Europea firmato a  Maastricht il 07/02/1992, allo sport si intese attribuire una preminente funzione sociale considerandolo, al pari dell’istruzione e della formazione professionale, un momento ed elemento fondamentale  per l’equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo. Nel 2004 vien sancito il ruolo di centralità della pratica sportiva nel processo educativo e formativo del bambino, come adulto e cittadino del domani. I valori sportivi devono essere parte integrante dell’educazione dei giovani perché svolgono una funzione sociale ed educativa; la pratica sportiva per i suoi contenuti sociali, educativi e formativi è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità.

3. Il libro bianco dello sport

Nel 2007 viene pubblicato il Libro Bianco sullo Sport dell’Unione Europea, che rappresenta il primo caso in cui l’organismo europeo viene ad occuparsi delle questioni legate allo sport, prestando attenzione al ruolo sociale dello sport. Il libro bianco dello Sport fu presentato l’ 11/07/2007 ed è la prima iniziativa globale nel campo dello sport da parte della Comunità Europea, dove gli stati membri si impegnano a programmare una serie di politiche volte ad approfondire il ruolo sociale dello sport oltre al ruolo economico nonché a valorizzarne l’organizzazione e  la cooperazione.
L’obiettivo è quello di formare un orientamento strategico nel ruolo dello sport nell’Unione europea, migliorarne la visibilità nella definizione delle politiche europee e sensibilizzare maggiormente sulle necessità del settore sportivo.
La commissione incoraggia soprattutto il rafforzamento dello sport e dell’attività fisica attraverso diverse iniziative nel campo della istruzione e della formazione.
I libri bianchi sono documenti che contengono proposte di azioni comunitarie in settori specifici; talvolta fanno seguito a un libro verde pubblicato per promuovere una consultazione a livello europeo. A differenza de libri verdi  che espongono una gamma di idee ai fini di un dibattito pubblico, i libri bianchi contengono una raccolta ufficiale di proposte in un settore politico specifico e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione. Quando un libro bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio esso può sfociare in un programma di azione dell’Unione nel settore di cui si tratta.

4. Trattato di Lisbona

Con il Trattato di Lisbona, anno 2009, l’Unione Europea ha acquisito una competenza specifica nel campo dello sport. L’art. 165 del Trattato ha conferito all’UE il mandato di incentivare, sostenere e integrare le iniziative degli stati membri in materia di politica dello sport. La commissione intende potenziare la dimensione europea dello sport in stretta collaborazione con gli stati membri, le organizzazioni sportive, la società civile e i cittadini perché lo sport rappresenta un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico ed emozionale capace di contribuire attivamente alla formazione dei soggetti coinvolti.

5. Il ruolo sociale dello sport

Oltre al ruolo sociale, culturale ed educativo, lo sport svolge le seguenti funzioni: migliora la salute pubblica attraverso l’attività fisica, unisce le forze per combattere il doping, rafforza il ruolo dello sport nel campo della istruzione e formazione, promuove il volontariato, rafforza la lotta contro il razzismo e la violenza.
Se ai tempi di Socrate ed Aristotele lo sport fu riconosciuto come parte integrante del percorso formativo dell’uomo, il Trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE), non ne fa alcun riferimento. Solo successivamente allo sport viene attribuito un ruolo sociale. Infatti con la Dichiarazione di Nizza lo sport trova la sua legittimazione come mezzo di sviluppo sociale, oltre che economico. Il Consiglio Europeo di Nizza del 7/10 dicembre 2000 all’allegato IV promulga la dichiarazione relativa alle caratteristiche  dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni. Al punto 3 del medesimo allegato enuncia” Lo sport è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali. E’ un fattore di inserimento di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole”.
Al punto 4 “L’attività sportiva deve essere accessibile a tutte, a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nelle diversità delle pratiche agonistiche amatoriali, organizzate o individuali.”
Al punto 5: ”La pratica delle attività fisiche  e sportive rappresenta, per i disabili fisici o mentali, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale….”
A livello europeo la normativa è sempre più protesa a dare rilevanza allo sport, riconoscendo una intima connessione tra sport e diritti sociali, i cosiddetti diritti di interessi delle collettività.

6. Modifica dell’art. 33 Cost. e iter legislativo

Alla luce della disciplina europea, una modifica al testo costituzionale era attesa da tempo cosicché la Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Pubblicata in G.U. n. 235 del 7/10/2023 la L. Costituzionale n. 1 del 26/09/2023 la modifica anzidetta. Nel dettaglio si ricorda l’iter che ha condotto a tale modifica. Il 22 marzo 2022 fu approvata dal Senato in prima deliberazione una proposta di legge costituzionale di modifica dell’art. 33 della Costituzione in materia di attività sportiva. Il D.D.L. modificativo dell’art. 33 prevedeva l’introduzione del seguente comma:
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. L’intento era quello di affidare alla Repubblica il compito di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale.
<< La Commissione Affari costituzionali del Senato condusse l’esame di disegni di legge costituzionali tra il 15 dicembre 2021 e il 2 marzo 2022 (con svolgimento, il 21 e 22 dicembre, di un ciclo di audizioni informali). L’Assemblea del Senato approvò il testo unificato proposto dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2022. Si concludeva così la prima lettura presso il Senato.
Analoga lettura fu espletata presso la Camera dei deputati (il 21-27 aprile 2022 in Commissione, il 13-14 giugno in Assemblea).
La seconda lettura fu esaurita presso il Senato di lì a breve (29 giugno 2022). Non ebbe luogo l’analoga lettura presso l’altro ramo del Parlamento, essendo sopraggiunta l’anticipata conclusione della legislatura.
Le approvazioni intervenute raggiunsero tutte (ampiamente) la maggioranza qualificata dei due terzi.>>(Rapporti -Conferenza delle Regioni e delle province autonome)
Dopo l’approvazione del testo in Senato in data 13 dicembre 2022, in data 22 dicembre 2022, il testo  passato è all’esame della Camera ed  assegnato,  alla 1 Commissione permanente ( Affari costituzionali) e da qui l’ attuale approvazione.

7. Lo sport come strumento di sviluppo della persona umana

L’inciso “in tutte le sue forme”, aggiunto già con l’emendamento del 02/03/2022 (approvato in sede di Commissione Affari costituzionali), ha lo scopo di garantire una tutela totalizzante all’attività sportiva: dalla professionistica alla dilettantistica e amatoriale, alla mera attività di allenamento individuale, insomma una tutela più ampia.
L’emendamento all’art. 33 è’ stato inserito in materia di cultura e istruzione, quando originariamente si avrebbe voluto inserirla all’art. 32,  perché si ritiene lo sport strumento di funzione educativa e culturale e parte integrante dell’educazione dei giovani e   lo scopo del legislatore è quello di attribuire il giusto rilievo allo sport come strumento di sviluppo della persona umana.
 <<Si è ritenuto l’articolo 33, in ragione del suo contenuto articolato (arte, scienza, istruzione, alta cultura), collocazione normativa più idonea rispetto all’articolo 32, che ha un oggetto univoco, il diritto alla salute, entro cui l’innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire dissonante, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che la revisione costituzionale intende valorizzare.>>(Legislatura 19 dossier n. 2)Senato della Repubblica
La speranza è quella  che lo sport diventi uno strumento da garantire a tutti, ad ogni fascia e condizione sociale,  partendo così dalle persone più in difficoltà, affinché  la pratica sportiva rappresenti una reale opportunità di sviluppo sociale per l ’intera comunità.

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Savina D’Amore

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