Riforma del diritto sportivo: correttivo in Gazzetta Ufficiale

Piero Righetti 06/09/23
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con disposizioni integrative e correttive per la riforma del diritto sportivo.
L’8 giugno 2023 si era tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport Abodi e il Ministro del Lavoro Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.
L’articolo vuole illustrare i contenuti della riforma del diritto sportivo italiano, e in particolare il suo rapporto con il diritto del lavoro, evidenziando gli aspetti sia positivi che negativi di una normativa che appare come un vero e proprio ordinamento giuridico, autonomo e specialistico, all’interno del nostro ordinamento giuridico generale.
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Indice

1. I vari provvedimenti di legge alla base del diritto sportivo


Il 1° luglio di quest’anno dovrebbero finalmente entrare in vigore – dopo una serie di rinvii, indecisioni e contestazioni – molte delle disposizioni di legge riguardanti il “riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”[1].
È questa una riforma che è iniziata più di quaranta anni fa con il D.L. 367 del 14 luglio 1978, convertito dalla legge 430 del 4 agosto 1978, che stabiliva che al lavoro sportivo non si doveva applicare la disciplina del collocamento prevista per la generalità dei lavoratori dalla legge 29.4.49 n. 264[2].
È poi seguita una serie di regole e di disposizioni spesso confuse e contraddittorie che costituiscono comunque una vera e propria “legislazione speciale” all’interno del nostro ordinamento giuridico, legislazione speciale complessa e spesso inutilmente minuziosa che vuole appunto disciplinare un settore, quello delle attività sportive, sempre più rilevante sia economicamente (per sponsor e pubblicità) sia come forma di evasione e di divertimento per milioni di persone.
La legge 23 marzo 1981 n. 91, in particolare, ha dettato “norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. Questa legge – ora abrogata e sostituita dal D.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 – ha introdotto nel nostro ordinamento un vero e proprio “diritto sportivo”, contiene principi base confermati anche dal D.lgs. 163 e, pur recando un Capo I intitolato “Sport professionistico”, dichiara all’art. 1 (“Attività sportiva”) che “l’esercizio dell’attività sportiva, sia esso in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Per approfondimenti sulla recente riforma dello sport, abbiamo predisposto il volume La riforma dello sport-Tutto ciò che entra in vigore dal 1° luglio 2023

FORMATO CARTACEO

Risvolti operativi della riforma dello sport

Quanti Registri sportivi esistono al momento, a quali devono iscriversi le ASD e le SSD, e a che fine? Cosa si intende per “attività sportiva”? È vero che acquisire la personalità giuridica da parte delle ASD comporta importanti vantaggi e sarà un procedimento semplice? Sarà davvero necessario modificare lo statuto dei sodalizi sportivi? Si potranno veramente distribuire utili nelle SSD?Sono solo alcune delle tante domande che gli Enti Sportivi Dilettantistici, per i quali anche il perimetro definitorio è stato toccato dalla Riforma, si stanno ponendo da mesi, da quando cioè è entrata in vigore la Riforma dello sport, attuata dal “pacchetto” di decreti legislativi emanati nel 2022, operativi dal 1° luglio 2023 e già oggetto di due modifiche:una dell’ottobre 2022 (d.lgs. n. 163/2022), l’altra preannunciata da tempo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 4 settembre col decreto “Correttivo-bis” (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120).Che il settore sportivo stia attraversando un periodo di grande fibrillazione è cosa ben nota a coloro che in (o di) questo mondo vivono: la Riforma dello sport, accanto alle inevitabili necessità di trasformazione che ogni novella porta con sè, ha originato infiniti dubbi e provocato accesi dibattiti interpretativi.Senza entrare nel merito del lavoro sportivo – il cui impatto è tale da aver reso necessaria la pubblicazione di un volume di approfondimento a parte – i temi affrontati in questo libro costituiscono, ognuno per la parte di competenza, i pilastri su cui si andrà a definire l’assetto dello sport dilettantistico dei prossimi anni: studiarli, destreggiarsi tra le nuove norme e conoscerne le implicazioni pratiche farà la differenza tra essere protagonisti del cambiamento o subirlo senza riuscire a governarlo.

Barbara Agostinis, Stefano Andreani, Gianpaolo Concari, Donato Foresta, Fabio Romei, Patrizia Sideri, Giuliano Sinibaldi, Maria Cristina Dalbosco | Maggioli Editore 2023

2. I contenuti della legge 91/1981


Della legge n. 91/1981 vanno ricordati in particolare – dal punto di vista lavoristico – l’art. 2 che stabilisce le persone che devono considerarsi “sportivi professionisti”, l’art. 3 che fissa i criteri per distinguere il carattere subordinato o autonomo della “prestazione a titolo oneroso dell’atleta” e l’art. 4 che detta la “disciplina del lavoro subordinato sportivo”.
Di questa legge va inoltre sottolineato come la dottrina abbia da subito evidenziato che la maggioranza delle sue disposizioni avrebbe trovato applicazione soltanto dopo una serie di rinvii e di ritardi, in particolare per ciò che riguarda il lavoro sportivo. Un’ulteriore dimostrazione questa del fatto che la sempre maggiore rilevanza sociale ed economica dell’attività sportiva e degli interessi spesso contrapposti da cui è caratterizzata determinano quasi automaticamente sistematici rinvii, a volte addirittura “sine die”, della sua disciplina normativa e ciò contrasta chiaramente con il fatto che proprio questa maggiore rilevanza avrebbe bisogno di per sé di una continua, rapida e sistematica “riregolamentazione” [3].


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3. Il Decreto legislativo n. 36/2021


La legge n. 91/1981 ha subìto rilevanti modifiche – per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro sportivo – dal D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e soprattutto dall’art. 3 e dal titolo V di questo decreto.
Più in particolare l’art. 3 elenca, in dettaglio, quali sono gli obiettivi che questo decreto legislativo vuole raggiungere, obiettivi così sintetizzabili:
a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva; b) promuovere l’attività motoria e l’esercizio fisico delle persone; c) consentire a tutti di praticare lo sport in ambienti sicuri e sani; d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni sportive; e) incentivare la pratica sportiva dei minori e dei disabili; f) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport.
A sua volta l’art. 25 definisce lavoratore sportivo “colui che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”, precisando, al comma 2, che questa attività può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa. Un rapporto comunque (subordinato, autonomo o di co.co.co.) con caratteristiche davvero particolari al punto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016, aveva considerato il lavoro sportivo come un tertium genus rispetto a quello subordinato e a quello autonomo, una definizione poi chiaramente e formalmente superata dall’art. 25, comma 2, in parola.
E va qui sottolineato che l’attività sportiva – secondo quanto dichiarato nell’autunno dello scorso anno dal Sottosegretario protempore con delega allo sport Valentina Vezzali – coinvolge più di 750.000 lavoratori e più di 60.000 datori di lavoro.
Va tuttavia evidenziato che, nonostante la sua estrema rilevanza, economica e sociale, lo sport nel suo complesso non ha ancora in Italia, a differenza di quanto previsto in altre Nazioni, una tutela costituzionale diretta.
Per colmare questa “lacuna” è necessario che Camera e Senato ne dispongano l’inserimento nella Costituzione, inserimento che richiede una serie di votazioni (quattro), la prima delle quali soltanto è stata già effettuata (14 dicembre 2022)[4].
Si arriverebbe in tal modo ad una maggiore e più diretta tutela di questa attività quanto mai necessaria anche per porre fine, una volta per tutte, a quei continui rinvii che hanno finora caratterizzato la normativa sportiva, come avvenuto da ultimo proprio per il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre dello scorso anno che, approvato definitivamente dal Parlamento il 15 e il 20 settembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 2 novembre (G.U. n. 256/22) ed è entrato in vigore soltanto il 27 novembre 2022.
Questo decreto si caratterizza purtroppo per la sua infinita serie di integrazioni e di rinvii ad altre disposizioni di legge contenute nel suo articolato, disposizioni che a loro volta già rinviavano a normative precedenti. Di qui un ginepraio di regole di difficile e a volte davvero incerta interpretazione.
È questa, del rinvio, una caratteristica molto frequente della nostra legislazione ma appare quanto mai inopportuna in un provvedimento di legge che si prefiggeva di fare finalmente chiarezza in una materia di per sé già troppo involuta ed eccessivamente minuziosa.
Secondo la riforma recata dal D.lgs. 36/2021 i lavoratori sportivi erano sia quelli professionisti, sia quelli dilettanti ma non invece i c.d. “amatori” ai quali ultimi si applicava una disciplina diversa (v. art. 29).
Il decreto legislativo in parola ampliava il numero delle figure di lavoratori sportivi aggiungendo – ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici – anche istruttori e direttori di gara[5] e prevedeva che ai rapporti di lavoro sportivo si applicassero, se compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro dell’impresa, comprese quelle di natura previdenziale, tributaria, sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della gravidanza, della maternità e della genitorialità, con esclusione peraltro degli artt. 4,5,7,13 e 18 dello Statuto dei lavoratori e delle principali norme sui licenziamenti individuali e collettivi[6].
Di particolare interesse (e anche di vera e propria curiosità) è l’art. 2 del D.lgs. 36/2021 che elenca tutte le “definizioni autentiche” dei principali termini e contenuti di questa normativa che fa formalmente rientrare tra i “soggetti animati” il “cavallo atleta” che è, più precisamente, “l’equide registrato, non destinato, a fine carriera, alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell’attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri”[7].
Ogni sottolineatura ulteriore appare, a questo punto, veramente superflua. L’ordinamento sportivo, il diritto sportivo italiano, pur apprezzandosene l’intento di chiarezza e di completezza, diventa a volte – almeno a mio avviso – davvero paradossale e come chiuso in una propria realtà, diversa e spesso lontana da quella comune.

4. Il decreto legislativo 163/2022


E analizziamo ora, con particolare attenzione, cosa dispone il D.lgs. n. 163/2022, entrato in vigore, come già detto, il 27 novembre u.s..
Interessante e significativa è una delle sue premesse: “ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 28 febbraio 2021, 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione Europea.
Dunque la normativa sportiva ha e deve avere una propria specificità a livello sia nazionale che internazionale; il decreto 163, come di seguito vedremo, ne è la dimostrazione attuativa, un decreto che, come evidenziato formalmente nel titulus di tutti gli articoli che lo compongono, non reca altro che una serie di modifiche, spesso rilevanti, al decreto legislativo 36/2021.
Tra queste vanno ricordate le seguenti:

  • –         “il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e… con una Federazione sportiva nazionale…” (art. 6, 1a);
  • –         “il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso” (art. 7);
  • –         “le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati … devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico” (art. 12);
  • –         “è lavoratore sportivo anche ogni tesserato… che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti… tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” (art. 13, 1a);
  • –         “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport” (art. 13, 1b)[8];
  • –         “Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo… si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa… quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali” (art. 16, 1-2a)[9];
  • –         “…la parola “amatori” è sostituita dalle seguenti: “di volontari” … le prestazioni sportive dei volontari… non sono retribuite in alcun modo … Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza… (art. 17);
  • –         “le parole ‘1° luglio 2022’ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2023” (art. 19, 1 a, 1): di conseguenza, va notato, viene spostata di 13 mesi la data stabilita per le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta individuate con un vincolo sportivo, vincolo sportivo che dovrebbe quindi essere abolito definitivamente dal 1° agosto 2023;
  • –         “L’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative” (art. 26, 1a 1) [10].

5. I correttivi dell’8 giugno 2023 (PDF)


Tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport”, secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per lo Sport. Le novità apportate sono:

  • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
  • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
  • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
  • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
  • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
  • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
  • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
  • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
  • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

Scarica lo schema di DDL contenente i correttivi

testo-atto-trasmesso-0049-correttivi-riforma-sport.pdf 218 KB

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6. Il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (correttivo bis)


Il provvedimento si concentra sul lavoro sportivo) entrato in vigore il 1° luglio 2023, e sugli altri quattro provvedimenti attuativi (i d.lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40).
Da oggi sono incluse nella definizione di lavoratore sportivo: 

  • l’atleta,
  • l’allenatore,
  • l’istruttore,
  • il direttore tecnico,
  • il direttore sportivo,
  • il preparatore atletico,
  • il direttore di gara,
  • ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

I lavoratori dipendenti delle PA possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche:

  • in qualità di volontari,
  • fuori dall’orario di lavoro (fatti salvi gli obblighi di servizio)
  • previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

In questo caso, si avrà diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto per prestazioni fuori dal comune di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare reddito.
Per ciò che riguarda l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si avrà un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.
Per i direttori di gara, sarà necessaria la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, (oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo), per ogni singola prestazione.
Infine, ai lavoratori sportivi assunti con collaborazioni coordinate e continuative (co-co-co) si applica la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51, l. n. 289/2002, poiché «soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente».

7. Considerazioni conclusive e prossimi sviluppi


Come visto il diritto sportivo è stato e continua ad essere caratterizzato da sistematici rinvii e ciò sia per la rilevanza degli interessi in gioco sia per il persistere di una normativa talmente specialistica, contraddittoria e minuziosa che spesso si ha timore di affrontare e difficoltà a definire. Una normativa in cui certamente l’attività lavorativa (non solo umana!) ha una grande rilevanza ma che – va costantemente sottolineato – ha al centro lo sport e non il lavoro.
Su richiesta dei commercialisti e dei consulenti del lavoro l’entrata in vigore della nuova normativa è stata rinviata in parte al 1° luglio 2023, e in parte addirittura al 1° gennaio 2024, un’entrata in vigore che resta comunque subordinata all’emanazione di una serie di decreti attuativi anch’essi destinati, con quasi assoluta certezza, a stesure ed approvazioni tardive.
Tutti si augurano che questi tempi ulteriormente allungati permettano almeno una maggiore chiarezza, a cominciare da quella della competenza tra Stato e Regioni in materia di ordinamento sportivo, problema questo complicatosi proprio in questi giorni a causa della riforma sui poteri delle Regioni in corso di definizione in Consiglio dei Ministri e di successivo esame da parte del Parlamento. A mio avviso comunque l’ordinamento sportivo dovrebbe rimanere allo Stato anche per assicurare una maggiore uniformità sia di regole che di finanziamenti.
Come detto, non resta che aspettare: troppi sono gli interessi in gioco e sempre più rilevanti sembrano le conseguenze che possono derivare dal recente elevato aumento dell’inflazione e dai problemi che la guerra in Ucraina ha già avuto e, più ancora, potrà causare in un prossimo futuro.
L’ultimo rinvio ha già portato alla richiesta di elevare da 18 a 30 il numero massimo di ore settimanali che consentono di considerare oggetto di lavoro autonomo il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo, di ridurre dal 70 al 20 per mille i versamenti all’INAIL e di aumentare i finanziamenti per la formazione professionale.
È opinione comune che lo sport rappresenti il più grande fenomeno sociale del secolo scorso: si è trasformato infatti in breve tempo da attività “amatoriale o di nicchia” qual era inizialmente[11] in una attività che coinvolge direttamente o indirettamente tutti i ceti sociali, senza distinzioni di reddito o di zona geografica.
Le somme di denaro investite nello sport dai vari sponsor continuano ad aumentare: nel 2022 sono state infatti di 57 miliardi di dollari a livello mondiale (27,8 miliardi in Europa). In Italia sono cresciute nell’ultimo anno dell’8,2%, trainate dal calcio e, in misura minore, dalla pallacanestro, dalla pallavolo e dal tennis[12].
Lo sport, in altre parole, da attività semplice e spontanea (e quindi di per sé solo dilettantistica) è diventato un vero e proprio fenomeno culturale e di civilizzazione che riguarda, al tempo stesso, l’economia, l’etica e il diritto e che – oltre ad essere ancora occasione di svago e di spettacolo – ha addirittura ottenuto, e non una volta soltanto, concreti risultati di mediazione e di pacificazione politica tra le nazioni.
Va aggiunto comunque, e ricordato, come la sua rilevanza economica abbia anche portato a gravi e ripetuti episodi di corruzione che hanno coinvolto, oltre a singole persone, intere organizzazioni sportive (nel campo ad esempio del doping) a livello sia nazionale che internazionale. Dunque, e concludo, sia ombre che luci, ma soprattutto luci: di sport infatti si continuerà a parlare sempre di più e un po’ in tutti i vari settori in cui si articola il divenire umano.

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Bibliografia

  • A.M.G. PARISI, Manuale di diritto dello sport, Giappichelli, 2021, in particolare pagg. 280/287.
  • FOCUS Sole 24ore: Sport dilettantistico. La riforma verso il debutto, 24.12.2022.
  • G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, 2021, in part. Pagg. 543/547.
  • M. TIRABOSCHI (a cura), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs act, Giuffrè, 2016.
  • A. TURSI-P.A. VARESI, Istituzioni di diritto del lavoro, CEDAM W.K., 2016.
  1. [1]

    Il “virgolettato” costituisce il titulus del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che contiene appunto la nuova normativa di base del diritto sportivo italiano professionistico e dilettantistico, normativa che dovrà però essere completata da una serie di decreti attuativi di cui non è difficile prevedere già da ora una ritardata e contestata emanazione.

  2. [2]

    Più precisamente l’art. 1 di questo decreto stabiliva che “gli atti relativi all’acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettate alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
    Il dettato letterale della norma già evidenzia come il diritto sportivo nasca fondamentalmente dal calcio che, all’epoca, poteva dirsi ancora l’unica attività sportiva “economicamente molto rilevante”.

  3. [3]

    La legislazione italiana in generale si caratterizza da sempre per la sovrabbondanza di leggi, decreti e atti normativi vari (tra cui “atti regi” e “decreti del duce del fascismo” in parte, sia pur minima, ancora in vigore), stimati complessivamente in quasi 250.000. Questa “mania legislativa” è dimostrata anche dall’elevato numero di proposte e di disegni di legge già presentati in questo inizio di legislatura: almeno 1150 a metà gennaio 2023 (v. L’Espresso 15.1.23 pag. 60).

  4. [4]

    L’emendamento proposto ed approvato dispone l’inserimento all’art. 33 del seguente comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva”.

  5. [5]

    V. per tutti G. Santoro Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, 2021, in particolare pagg. 543/547.

  6. [6]

    V. A. Maria Giulia Parisi, Manuale di diritto dello sport, Giappichelli 2021, pag. 285.

  7. [7]

    V. nota precedente.

  8. [8]

    La rilevanza di questa affermazione è talmente evidente e significativa che avrebbe dovuto costituire una delle premesse dell’intero decreto!

  9. [9]

    È anche questa una disposizione di tutto rilievo che ha già dato la stura a una serie di accese discussioni e di diverse interpretazioni ancora non rientrate del tutto al punto, come vedremo successivamente, che ne è stata già chiesta un’espressa modifica.

  10. [10]

    Per un quadro più completo ed esaustivo delle modifiche introdotte dal decreto n. 163/2022 si rinvia alle note ufficiali al decreto stesso pubblicate nella G.U. n. 256/2022 pagg. 8/17.

  11. [11]

    V. A. Maria Giulia Parisi, op. cit., pag. 297.

  12. [12]

    V. Il Sole 24 Ore del 19.2.22, pag. 15.

Piero Righetti

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