Dichiarazione dei redditi: che cosa cambia nel 2024

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Partirà dal 2024 la sperimentazione del 730 precompilato in versione semplificata e guidata, per dipendenti e pensionati.
Il Decreto Legislativo n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale, contiene alcune importanti semplificazioni relative a una serie di adempimenti tributari:
Revisione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, razionalizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, semplificazione e snellimento dei modelli dichiarativi, allargamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello precompilato.

Indice

1. Che cos’è la dichiarazione dei redditi


La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino – contribuente comunica al fisco le proprie entrate, vale a dire, il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ogni imposta dovuta.
In Italia la dichiarazione si effettua attraverso il modello 730 o il modello redditi.
Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è un atto consultabile gratuitamente, previa identificazione.
L’ex viceministro Vincenzo Alfonso Visco, con provvedimento del 5 marzo 2008, decretò la pubblicazione su Internet delle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2005, disponendonela sospensione lo stesso giorno.
Le polemiche scaturirono dal conflitto tra esigenza della tutela della privacy dei cittadini ed esigenza di trasparenza e lotta all’evasione fiscale.
L’idea è ritornata in auge nel 2011 per mano dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti a seguito del peggioramento della situazione dei conti pubblici in Italia.

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2. Le modifiche del 2024


Come scrive ipsoa.it, attuando una parte molto importante della delega sulla riforma fiscale, il Decreto Legislativo n. 1/2024 ha previsto alcune semplificazioni e razionalizzazioni dei più rilevanti adempimenti, tra i quali quelli dichiarativi e connessi ai versamenti delle imposte.
Le principali modifiche sono:

  • Presentazione due mesi prima (da fine novembre a fine settembre) della dichiarazione dei redditi.
  • Semplificazioni sulle dichiarazioni dei redditi precompilate, con l’estensione del loro utilizzo anche alle altre categorie di contribuenti.
  • Unificazione al 16 di ogni mese del termine di versamento delle rate delle imposte che derivano dalle dichiarazioni per i contribuenti, con la possibilità di rateizzare sino a dicembre.
  • Dal 2 maggio 2024, le persone fisiche e le Società Semplici, in Nome Collettivo, in Accomandita Semplice ed equiparate presentano la dichiarazione, attraverso una banca o un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra l’1 maggio ed il 30 giugno oppure in via telematica entro il 30 settembre (rispetto al precedente 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti IRES presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese (in precedenza entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  • Con effetto dall’1 aprile 2025, le persone fisiche presentano la dichiarazione attraverso un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra l’1 aprile ed il 30 giugno oppure in via telematica tra l’1 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti presentano la dichiarazione in via telematica tra l’1 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dall’1 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
  • Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta vanno presentate tra l’1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno (in precedenza: entro il 31 ottobre di ogni anno).
  • La mancata indicazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, vale a dire, a coloro che sono titolari di partita IVA. 

A decorrere dal periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate procede alla progressiva eliminazione, da ogni modello, delle informazioni che non rilevano ai fini della liquidazione dell’imposta, oppure quelle che l’Agenzia delle Entrate può acquisire attraverso sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

3. I versamenti


Il decreto riconosce il comportamento concludente all’atto del versamento per la scelta della rateizzazione, eliminando l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente con la dichiarazione periodica.
Si estende il termine per completare il pagamento delle rate.
Non più entro il mese di novembre, ma entro dicembre.
Le modifiche vengono applicate a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Si modifica anche la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni per rapporti di agenzia, commissione e rappresentanza.
In particolare, si incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo.
Il versamento deve essere effettuato entro dicembre dello stesso anno.
Queste regole si applicano a decorrere dalle somme dovute in relazione alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
Per le ritenute, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento viene effettuato insieme a quello relativo al mese successivo ed entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Per le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, il versamento viene effettuato dal condominio come sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute raggiunga l’importo di 500 euro.
Il condominio è tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno (rispetto al precedente 30 giugno) e il 16 dicembre (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno anche se non sia stato raggiunto l’importo stabilito.
Il versamento delle ritenute nel mese di dicembre viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Si prevede la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate con i modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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