Trattamento fiscale del lavoratore dipendente in caso di trasferta infrannuale

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 170/2023, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un lavoratore dipendente che, in corso d’anno, sposta la propria residenza in Germania, ritenendo applicabile il criterio del frazionamento del periodo d’imposta.

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Agenzia delle Entrate – Risp. n. 170/2023

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Indice

1. Il caso di specie

Il ricorrente l’Amministrazione Finanziaria espone di essere residente in Germania ed iscritto all’AIRE [1] di essere stato assunto alle dipendenze di una società tedesca e di non aver percepito, nell’anno dell’assunzione in Germania, alcun reddito in Italia.

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2. Trattamento fiscale in caso di trasferta infrannuale: chiarimenti chiesti dall’istante

Esposta la propria situazione, pertanto, l’istante chiede al Fisco chiarimenti in merito a:
–       Come devono essere tassate le somme percepite dal momento del cambio di residenza in poi;
–       Inoltre il ricorrente, dato che nell’anno del cambio di residenza non ha ricevuto nessun reddito in Italia, è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?

3. La soluzione proposta dal contribuente

Il ricorrente ritiene ascrivibili al proprio caso le norme disciplinate dalla Convenzione [2] stipulata tra Germania e Italia per evitare le doppie imposizioni ove si dispone che, se una persona è considerata residente di uno Stato contraente solo per una frazione dell’anno, a causa del cambio di residenza, la soggezione all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza:
–       Termina nel primo Stato, alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio.
–       Inizia nell’altro Stato, il giorno successivo al cambio di domicilio, ove la soggezione all’imposta derivi dal luogo di residenza.
Essendo l’istante residente in Germania durante lo svolgimento della propria mansione, il reddito da lavoro dipendente tedesco percepito dovrebbe essere soggetto ad esclusiva tassazione della Germania. Pertanto, il ricorrente, non avendo percepito reddito alcuno in Italia nell’anno del trasferimento, ritiene di non dover presentare, per l’anno di riferimento, la dichiarazione dei redditi in Italia. 

4. Il ragionamento normativo e la soluzione adottata dall’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate osserva che il TUIR [3] all’art. 2, co. 2 [4], considera residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per almeno 183 giorni (184 in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza secondo le disposizioni del codice civile. È bene evidenziare come le suddette condizioni siano tra loro alternative. Enucleata la normativa interna occorre, però, far riferimento alle norme sovranazionali derivanti dall’accordo stipulato con la Germania. L’art. 4 [5], paragrafo 1, della Convenzione, richiama la definizione di residenza, nozione contenuta nelle norme interne delle due Nazioni che hanno stipulato la suddetta Convenzione. Secondo il Fisco italiano, il trattato italo-tedesco risolve il problema della duplice residenza attraverso il frazionamento dell’anno d’imposta, in caso di trasferimento nel corso dell’anno da una Nazione all’altra. Sicché, dato che il trasferimento è stato effettuato durante l’anno, l’Italia è nelle condizioni di far valere la propria tassazione, fondata sul criterio della residenza, fino a tale data, la Germania, invece, potrà imporre la propria tassazione con decorrenza dal giorno seguente il cambio di residenza.
Con riferimento alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria sposa la tesi esposta dall’istante: sicché, quest’ultimo, non avendo percepito in Italia nessun reddito nell’anno in corso, non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Italia.

Note

  1. [1]

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

  2. [2]

    LEGGE 24 novembre 1992, n. 459 – Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 -.

  3. [3]

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -.

  4. [4]

    L’art. 2 rubricato “Soggetti passivi”, del TUIR, co. 2, testualmente dispone: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

  5. [5]

    L’art. 4, rubricato “Residenza”, della l.n. 459/1992 (Convenzione Germania-Italia), testualmente dispone che: 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
    2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente nei due Stati, è considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
    3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.

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