Divieto di doppie imposizioni: chiarimenti Agenzia Entrate

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Con la risposta n. 100/2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto dei chiarimenti in tema di imposizioni, nel territorio dello Stato, inerente i trattamenti pensionistici percepiti da soggetto non residente.

Agenzia delle Entrate risposta n. 100/2023

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso in scrutinio l’istante residente in Portogallo, iscritto all’AIRE e beneficiario di pensione INPS nella qualità di ex dipendente di un’azienda del trasporto pubblico, investe l’AE circa il corretto trattamento degli emolumenti pensionistici.
Premesso che il contribuente aveva presentato apposita istanza all’INPS al fine di beneficiare della rimozione della doppia imposizione, sulla scorta della normativa prevista dalla Convenzione tra l’Italia ed il Portogallo per evitare le doppie imposizioni (siglata a Roma il 14 maggio 1980 e ratificata dalla legge 10 luglio 1982, n. 562), il ricorrente vedeva rigettata la propria istanza dall’ente previdenziale.
Nello specifico l’INPS ha ritenuto inquadrabile in seno all’art. 19, paragrafo 2, della suddetta Convenzione il trattamento pensionistico, applicando le ritenute alla fonte del medesimo emolumento.

2. Il ragionamento normativo e la decisione dell’Agenzia delle Entrate


Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, sulla scorta della residenza portoghese dell’istante, in merito all’assoggettamento al regime fiscale italiano dei redditi in commento, si osserva la disposizione di cui all’art. 3, co. 1 del TUIR. Tale disposizione, testualmente, statuisce che: “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. 
La summenzionata norma va letta in combinato disposto con l’art. 23, co. 2, lettera a) del TUIR secondo la quale i trattamenti pensionistici di cui beneficiano soggetti non residenti si calcolano come prodotti nel territorio dello Stato e, pertanto, ivi soggette a tassazione, allorché corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Sicché, sulla scorta della disciplina del TUIR, il trattamento pensionistico in scrutinio erogato dall’Ente di Previdenza Sociale alla persona residente in Italia dev’essere soggetto ad imposizione nel nostro Paese.
Fatta questa doverosa disamina della disciplina interna, l’Amministrazione Finanziaria osserva che l’art. 18 del Trattato tra Italia e Portogallo sancisce, come disposizione generale, l’unicità della tassazione dei redditi derivanti da pensione, erogati a seguito della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato dove risiede il beneficiario del medesimo trattamento. L’eccezione principale a tale norma generale è determinata dal dettato normativo di cui all’art. 19, paragrafo 2, della Convenzione. Sulla scorta della lettera a), invero, “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale, sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione”. La portata di tale eccezione trova un argine nella lettera b) del medesimo art. 19 paragrafo 2 che sancisce l’esclusività della tassazione nello Stato dove risiede il pensionato dei trattamenti previdenziali, laddove il beneficiario abbia acquisito la cittadinanza dello Stato di residenza.
L’AE, per ultimo, richiama il dettato normativo del paragrafo 3 dell’art. 19 del Trattato, dove si statuisce che i trattamenti pensionistici erogati “in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione politica  o amministrativa o da un suo ente locale”, soggiacciono alla portata normativa di cui all’art. 18 e sono, pertanto, soggetti (allo stesso modo delle pensioni private) a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato.
Una volta esaurita l’ampia disamina della disciplina settoriale, l’Amministrazione Finanziaria, sulla scorta degli elementi in proprio possesso, acclarato che: 1) trattasi di una pensione erogata ad una persona fisica a fronte dello svolgimento di un’attività di lavoro dipendente (art. 19, paragrafo 2, lett. a) della Convenzione);
2) che la medesima prestazione viene erogata da un ente pubblico non economico (INPS), istituito dallo Stato, con la finalità di provvedere al pagamento dei trattamenti pensionistici aventi natura previdenziale e assistenziale;
3) ricondotto il trattamento pensionistico in scrutinio nell’alveo delle pensioni pubbliche di cui all’art. 19 del Trattato, occorre valutare la soggezione per il caso di specie all’eccezione prevista dal summenzionato art. 19, paragrafo 3, della Convenzione italo-portoghese che si riallaccia alle statuizioni di cui all’art. 18 del medesimo Trattato internazionale con susseguente soggezione ad esclusiva tassazione, del trattamento pensionistico, ad opera del Portogallo in quanto Stato di residenza dell’istante.

Avvocato Rosario Bello

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