Delibera diversa distribuzione posti auto: innovazione?

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Si deve considerare un’innovazione la delibera che dispone una diversa distribuzione dei posti auto e regolamenta il parcheggio dei ciclomotori per disciplinare lo spazio comune del cortile?
riferimenti normativi: artt. 1102 c.c.; 1120 c.c.; 1136 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 875 del 03/02/1999
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Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 16902 del 13-06-2023

Indice

1. La vicenda


Due condomini decidevano di impugnare due capi di una delibera con la quale l’assemblea aveva stabilito di tenere chiuso a chiave il corridoio sito a destra dell’entrata del palazzo con possibilità di parcheggiare i ciclomotori solo sul suddetto lato destro del primo tratto grande dello stesso, nonché modificato la pregressa delibera di assegnazione dei posti auto nel cortile interno (a ciascuno dei proprietari dei locali terranei era stato assegnato lo stallo immediatamente prospicente gli stessi); gli attori ritenevano che le decisioni sopra dette fossero nulle per violazione dell’art. 1102 c.c. In particolare i due condomini facevano presente come il condominio, avendo autorizzato il parcheggio dei ciclomotori sul tratto grande del lato destro del corridoio di entrata del palazzo, avesse modificato la destinazione d’uso della parte comune, limitandone il diritto d’uso nei confronti degli altri comproprietari. Gli stessi attori contestavano la modifica della pregressa assegnazione dei posti auto nel cortile interno e la decisione di assegnare ad altro condomino il posto auto posizionato di fronte alla cantina di loro proprietà, soluzione che ritenevano rendesse impossibile l’accesso al suddetto locale. Secondo il Tribunale la decisione relativa al parcheggio dei ciclomotori aveva stabilito una nuova destinazione d’uso della cosa comune che, incidendo su una limitata porzione di un ampio cortile, non danneggiava l’uso dei locali terranei di proprietà esclusiva degli impugnanti. In ogni caso riteneva legittima pure la decisione che si era limitata a riassegnare i suddetti posti auto. La Corte di Appello osservava, in ordine ad entrambi i capi della delibera, che le relative statuizioni, peraltro approvate con ampie maggioranze conformemente a quanto stabilito dall’art. 1136 c.c., non avevano determinato alcuna significativa alterazione della originaria destinazione dei beni comuni, escludendo la sussistenza di pregiudizi in capo agli appellanti sia in ordine all’accesso al locale di loro proprietà, sia in ordine alla possibilità di parcheggiare ciclomotori nel corridoio del cortile e di poter usufruire dello spazio rimanente del cortile.

2. La questione


Si deve considerare un’innovazione la delibera che dispone una diversa distribuzione dei posti auto e regolamenta il parcheggio dei ciclomotori per disciplinare lo spazio comune del cortile?


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3. La soluzione


La Cassazione ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici le due decisioni assembleari contestate hanno avuto quale finalità quella di rendere detti spazi fruibili a tutti e per questo ne ha coerentemente disciplinato l’utilizzo. Dunque, ad avviso della Cassazione, si è trattata di un’operazione diretta a disciplinare, in senso migliorativo, l’uso della cosa comune, impedendo che taluno dei condomini rimanesse privo dell’utilità fornita dal potere parcheggiare nello spazio comune. Come ha notato la Suprema Corte l’assegnazione a ciascuno dei proprietari dei locali terranei dello stallo immediatamente prospicente il loro immobile non ha determinato alcuna interclusione ma solo il mero fastidio di spostare la propria vettura per accedervi più comodamente; allo stesso modo l’utilizzo del “corridoio comune” per parcheggiare i motocicli solo sul lato destro non ha impedito la percorribilità di detto spazio comune. In ogni caso la Cassazione ha precisato che per la legittimità di tali delibere assembleari non è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio, non essendo tali delibere innovazioni.

4. Le riflessioni conclusive


Per giurisprudenza consolidata rientra nei poteri dell’assemblea condominiale individuare, con delibera approvata con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, i singoli posti auto spettanti ai vari partecipanti entro i confini dell’area cortilizia comune, allo scopo di realizzare un più razionale e ordinato godimento paritario della res, ovvero, nell’ipotesi in cui dovesse risultare impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere un impiego ad uso turnario del bene. Una delibera condominiale avente un tale contenuto mantiene un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2022, n. 9069). In quest’ottica è già stato affermato che non è richiesta, per la legittimità della delibera assembleare avente ad oggetto la chiusura dei cancelli di accesso al sottosuolo ove sono collocati i posti macchina riservati ai condomini, l’adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio, non concernendo tale delibera una “innovazione” secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell’uso ordinato della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso al sottosuolo dello stesso (Cass. civ., Sez. II, 03/02/1999, n. 875).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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