Decreto sicurezza convertito in legge: una disamina approfondita

Con l’adozione di numerosi provvedimenti in materia di sicurezza il governo sta cercando di contrastare i fenomeni delinquenziali in aumento.

Con l’adozione di numerosi provvedimenti in materia di sicurezza il governo sta cercando di contrastare i fenomeni delinquenziali che sono in aumento, soprattutto in materia di criminalità minorile e di femminicidi, determinando una situazione di allarme nell’opinione pubblica. Con la legge n.80 in data 9 giugno 2025 il Parlamento ha convertito il decreto legge n. 48/2025 che prevedeva significative novità in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari. Tuttavia, l’inasprimento delle pene, in taluni casi necessarie, con la creazione di quattordici tipologie di reati e di nove aggravanti di reati già esistenti, senza un reale potenziamento delle strutture di assistenza sociale e di salvaguardia psicologica della popolazione potrebbe non essere sufficiente a contrastare le fattispecie criminose che si intende prevenire. Per leggere il testo in PDF, si rinvia all’articolo “Conversione del Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale (testo in PDF). Per un’analisi approfondita degli interventi introdotti dal D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025, in materia penale sostanziale e processuale, abbiamo pubblicato il volume Il nuovo decreto sicurezza – Tutte le novità del D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025, disponibile su Shop Maggioli

Indice

1. La legge n. 80 del 9 giugno 2025


Le difficoltà incontrate dal Parlamento nell’approvare il disegno di legge in materia di sicurezza, anche in conseguenza di alcuni rilievi del Presidente della Repubblica e di dissidi tra le forze di maggioranza, hanno fatto sì che il governo, in data 11 aprile 2025, con una mossa irrituale, ha emanato il decreto legge n. 48/2025, convertito in legge n. 80 del 9 giugno 2025, che recepisce sostanzialmente le misure approntate dal menzionato disegno di legge cercando nel contempo di superare le osservazioni del Capo dello Stato, senza tuttavia sopire le tensioni sociali provocate dal provvedimento.[1]
Il testo prevede, in particolare, significative novità in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari.[2] Per un’analisi approfondita degli interventi introdotti dal D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025, in materia penale sostanziale e processuale, abbiamo pubblicato il volume Il nuovo decreto sicurezza – Tutte le novità del D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025, disponibile su Shop Maggioli

FORMATO CARTACEO

Il nuovo decreto sicurezza

Tutte le novità del decreto sicurezza spiegate articolo per articolo. Attraverso un’esposizione chiara e puntuale, il volume offre un’analisi approfondita degli interventi introdotti dal D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025, in materia penale sostanziale e processuale, nell’ordinamento penitenziario e negli altri ambiti giuridici strettamente connessi.Al termine di ciascun capitolo sono presenti tabelle riepilogative che sintetizzano le modifiche esaminate, fornendo agli operatori del diritto uno strumento pratico per orientarsi agevolmente tra le novità introdotte e le relative ricadute applicative.Completa il volume una sezione online in cui saranno resi disponibili per 12 mesi gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

 

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore

2. Nuovi reati e misure antiterrorismo: prevenzione, punibilità e confisca


La legge, contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è costituita da 39 articoli che introducono nel Codice Penale 14 nuovi reati e 9 aggravanti di reati già esistenti.
Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto al terrorismo internazionale e ai reati contro l’incolumità pubblica, si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Inoltre, per chi diffonde o pubblicizza tale materiale con qualsiasi mezzo, anche telematico, si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni (art. 1). La mera partecipazione all’associazione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni (secondo comma). La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale (terzo comma). Si prevede, nei confronti del condannato, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che costituiscono il prezzo, il profitto, il prodotto o il reimpiego (quarto comma).
Il medesimo comma 1 alla lett. b), invece, modifica l’articolo 435 c.p., aggiungendovi un secondo comma, al fine di introdurre un’ulteriore fattispecie del delitto di “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”. La disposizione in commento inserisce nell’art. 435 c.p. un secondo comma ai sensi del quale, fuori dei casi di concorso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro l’incolumità pubblica di cui al Libro II, Titolo VI, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.[3]
La nuova fattispecie persegue l’obiettivo di affinare ulteriormente gli strumenti di prevenzione del terrorismo tenendo conto della mutevolezza di un fenomeno in cui sempre più emergono iniziative individuali di soggetti, i c.d. “lupi solitari”, che agiscono senza fare parte di organizzazioni o gruppi terroristici.

4. Misure contro la criminalità organizzata, urbana e carceraria


L’articolo 2 modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo. Il primo e unico comma dell’articolo in esame prevede delle modifiche testuali all’articolo 17 del decreto-legge 113/2018, al fine di colmare alcune lacune interpretative. Con l’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell’attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell’esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai cosiddetti “lupi solitari” sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati. La disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio e avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.
Con riferimento, invece, alla prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, si estendono le verifiche antimafia anche alle imprese che aderiscono al “contratto di rete”, così come previsto dal disegno di legge (art. 3). Viene stabilita, inoltre, la non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall’applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l’interessato e la sua famiglia.
L’articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all’applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell’avviso orale disposto dal questore. In particolare, la modifica riguarda il comma 6-bis dell’art. 3 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), introdotto dall’art. 5 del d.l. 123/2023, convertito con modificazioni dalla L. 159/ 2023 e recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all’esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale. Tale norma appare di dubbia legittimità costituzionale.
Si amplia, altresì, per i collaboratori di giustizia e i loro familiari la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura e di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza (art. 6).
L’articolo 7, da un lato, reca disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e dall’altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
In materia di gestione di immobili abusivi, si prevede il coinvolgimento immediato da parte degli enti locali e la competenza del giudice che, con il provvedimento di confisca, ordina la demolizione in danno e l’area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune (art. 7, lett. d). In questo modo si cerca di superare le lungaggini burocratiche che in alcuni casi impediscono l’utilizzo concreto dei beni confiscati alla criminalità organizzata e di evitare lo scempio di ruderi di edifici inutilizzati, accelerando i provvedimenti di demolizione di tali immobili .
L’articolo 8 modifica la definizione di “articolo pirotecnico”, contenuta nella normativa che disciplina la libera circolazione di tali beni. Con tale modifica, l’ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell’anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.
L’articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992) stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
Con riferimento alla sicurezza urbana si introduce una nuova fattispecie di reato (art. 634-bis) finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. In tali casi è prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena prevista è la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante, accogliendo così le giuste istanze di numerosi cittadini (art. 10).

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5. Sicurezza pubblica, forze dell’ordine e protezione degli agenti


Recependo le richieste pervenute da più parti, si inaspriscono le pene per reati commessi in ambito urbano. In particolare, viene prevista una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri (art. 11). Appare, poi, apprezzabile il rafforzamento degli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata con pene da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000 (art. 11, comma 2).
Si prevede anche l’aggravamento della pena prevista per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia (art. 12).
Viene, altresì, esteso il cosiddetto DASPO urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano (art. 13). Misura questa preceduta dalla previsione in via amministrativa delle c.d. “zone rosse” in alcuni centri urbani.
È disciplinato, poi, l’arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L’articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell’illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite. Anche tale fattispecie è stata sottoposta a critiche in quanto potrebbe incidere sul diritto di manifestare, riconosciuto dalla Carta costituzionale all’art. 17. Agli stessi rilievi è stata sottoposta la misura che eleva a delitto l’illecito amministrativo per blocco stradale, con la pena della reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. In caso di fatto commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.
Un altro intervento, fortemente avversato dalle opposizioni per ragioni di umanità e di salvaguardia del principio di tutela del superiore interesse del minore, è quello previsto in materia di esecuzione della pena, in quanto si cancella l’obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Si prevede, inoltre, la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età compresa da 1 a 3 anni. Comunque, sarà sempre obbligatorio che la custodia avvenga in un Istituto a custodia attenuata per madri detenute (I.C.A.M.) (art. 15).
L’articolo 16 introduce modifiche all’articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell’accattonaggio. Più nel dettaglio, il comma 1, lett. a) della disposizione in esame incide sul primo comma dell’articolo 600-octies c.p., prevedendo che sia punito l’impiego nell’accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.
Un’altra misura che potrebbe avere un forte impatto sulle attività produttive riguarda la modifica delle norme relative alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (la cosiddetta cannabis light), con la specificazione, tra l’altro, che la disciplina vigente non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. Viene altresì ribadito l’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze in quanto per tali condotte si applicano le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990. C’è però un’eccezione, rispetto alla prima versione della norma: il divieto non si applica alla produzione agricola di semi che sono destinati a quegli usi consentiti dalla legge, entro certi limiti di contaminazione che saranno stabiliti dal ministro della Salute con un decreto apposito. Le modifiche normative sopra illustrate sono finalizzate, ad evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l’insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale (art. 18).
Particolare tutela è riservata alle forze di polizia, alle forze armate e al corpo nazionale dei vigli del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Infatti, si introduce una circostanza aggravante per il delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura destinata all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici ( art. 19). L’articolo 20, invece, modifica l’art. 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.
Si prevede, inoltre, la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale  (art. 21).
In materia di tutela legale degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate per fatti connessi alle attività di servizio si consente agli agenti e militari indagati per fatti connessi al servizio di continuare a prestare attività lavorativa e si aumenta fino a 10.000 euro l’importo massimo che può essere corrisposto per la tutela legale in ciascuna fase del procedimento (artt. 22-23).
Si rafforza anche la vigilanza dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche con la previsione, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, della pena della reclusione da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da 1.000 a 3.000 euro, con incremento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12.000 euro), in caso di recidiva (art. 24); si inaspriscono, poi, le sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale delle Forze di polizia in servizio di polizia stradale, prevedendo anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg, in caso di recidiva per le violazioni previste (art. 25).
Si introduce, inoltre, il nuovo reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza (art. 26).
Si inasprisce, altresì, la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Una fattispecie di reato analoga alla rivolta in istituto penitenziario è introdotta anche per condotte commesse all’interno di centri di trattenimento per migranti irregolari. Inoltre, si dispongono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive (art. 27).

6. Difesa dello Stato: armamento, navigazione e missioni internazionali


L’articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio recependo in tal modo l’istanza di larga parte degli appartenenti alle forze di polizia.
L’articolo 29 estende l’applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all’intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1). Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all’ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l’ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).
L’articolo 30 è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell’utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia, disponibile sullo Shop Maggioli e Amazon

7. Informazione per la sicurezza e poteri straordinari dei servizi


In materia di potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza, l’articolo 31, in primo luogo, rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge 7/2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 30 giugno 2025), per il potenziamento dell’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di:

  • estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
  • attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;
  • tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l’utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni;
  • possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l’attività informativa, concernenti:
  • la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest’ultimo introdotto dall’articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti;
  • la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale. Si tratta di una delle norme più contestate della legge perché attribuirebbe eccessivo potere agli agenti e potrebbe favorire comportamenti illegali ingiustificati.

8. Norme su telefonia mobile, lotta all’usura e ordinamento penitenziario


Si prevede, poi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. di telefonia mobile non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, mediante acquisizione, nel caso si tratti di cittadino non dell’Unione Europea, del permesso di soggiorno, del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento in corso di validità
Si introduce, in aggiunta, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni ai condannati per il reato di sostituzione di persona commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile (art. 32).
L’articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell’incarico e compenso dei suddetti esperti.
Per quanto concerne l’Ordinamento penitenziario, si estende il divieto di concessione di benefici, in relazione all’accertamento della pericolosità sociale, nei confronti dei condannati per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi in materia di ordine pubblico e di rivolta negli istituti penitenziari (art. 34).
L’articolo 35 consente la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all’esterno degli istituti penitenziari.
L’articolo 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.
Opportuna appare, poi, per favorire il reinserimento del detenuto e garantire l’applicazione dell’art. 27 della costituzione, l’introduzione di norme volte a favorire l’attività lavorativa, anche all’esterno, dei detenuti, ricorrendo ad organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l’estensione della definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari ( art. 37).

9. Conclusioni


Si ritiene che la legge in questione abbia senz’altro degli aspetti positivi, ma preveda anche delle norme discutibili, che hanno spinto taluni osservatori a parlare di tendenza verso uno “Stato di Polizia” o di “una legge liberticida”.
Tuttavia il provvedimento, oltre a disporre un condivisibile rafforzamento della tutela delle nostre Forze di Polizia in prima linea nel contrasto alla criminalità e al terrorismo, presenta profili controversi come la modifica delle norme relative al rinvio facoltativo della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età e l’elevazione a delitto dell’illecito amministrativo per blocco stradale,  fattispecie che, tra l’altro, erano state oggetto di rilievi da parte del Capo dello Stato.
Ma soprattutto appare dubbio che il provvedimento contenga i requisiti previsti per l’emanazione  di un decreto-legge adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell’art. 77 , comma 2, della Costituzione e regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Infatti, anche se il sindacato sulla necessità e l’urgenza dell’atto normativo è di natura prettamente politica, tuttavia è possibile una conseguente valutazione, anche solo sotto il profilo formale; per cui è accaduto che la Corte costituzionale[4] abbia dichiarato incostituzionale un comma di un decreto in materia di enti locali per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. Di conseguenza una declaratoria d’illegittimità costituzionale da parte della Consulta produrrebbe effetti anche sulla legge di conversione approvata dal Parlamento o pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima della pronuncia, rendendola nulla. E nella fattispecie in esame non sembra che sussistano i citati requisiti previsti dalla Carta costituzionale, in quanto gli scopi prefissati si sarebbero potuti realizzare con un disegno di legge ordinario, considerata anche la solida maggioranza dell’attuale governo, come dimostra anche il fatto che in precedenza era stato emanato un disegno di legge di contenuto analogo. Tali considerazioni restano valide nonostante la scheda dell’ufficio studi del Senato affermi che la giurisprudenza della Corte costituzionale non preclude la possibilità di adottare con decreto-legge norme di natura penale. In particolare, la sentenza n. 330 del 1996 ha statuito che “non si può affermare, in linea di principio, che i decreti-legge non possano toccare fattispecie e sanzioni penali. Se così fosse, verrebbe introdotto un limite al contenuto dei decreti-legge non previsto dall’art. 77 della Costituzione e che non può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione), venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge (cfr. sentenza n. 184 del 1974), purché nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti”. Presupposti che nel caso in esame non sembrano sussistere.
Altre misure, come quelle previste per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed in genere quelle a salvaguardia dell’attività delle Forze dell’Ordine, come quelle relative alla tutela economica per fatti commessi in servizio, appaiono quanto mai opportune.
Tuttavia, unitamente alle misure repressive, appare necessaria un’operazione socio-culturale, anche se lunga e difficile, che cerchi di arginare il sorgere dei fenomeni criminosi, e che richiede l’intervento coordinato di numerosi attori, tra cui soprattutto la scuola.
A tale riguardo si osserva che, nonostante il ministro dell’istruzione, con D.M. in data 7 settembre 2024, ha approvato il decreto recante le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i traguardi e gli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale sono ben lungi dall’essere concretamente attuati. Pertanto, in conclusione si deve sottolineare che una politica criminale che preveda la mera adozione di una normativa che istituisce nuove fattispecie penali e aggravanti, talune peraltro discutibili, in assenza di un’azione culturale adeguata e di un sostegno psicologico generalizzato, è destinata inesorabilmente a fallire.

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Note


[1]P. Gentilucci, Il nuovo decreto sicurezza (decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025), in Diritto.it del 14 aprile 2025.
[2] Comunicato stampa n.122 del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025.
[3] Dossier del servizio studi del Senato della Repubblica.
[4] Sentenza n. 171 del 2007.

Prof. Paolo Gentilucci

Paolo Gentilucci, Ufficiale della Repubblica (G.U. n. 81 del 5 aprile 2023), già Commissario di Pubblica Sicurezza, Vice direttore delle Imposte Dirette di Firenze e viceprefetto presso il Ministero dell’Interno, dal mese di aprile 2018 è docente presso la Scuola Universitari…Continua a leggere

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