Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio delle partite IVA fittizie

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L’Agenzia delle Entrate, con il Prot. n. 156803/2023, ha disposto i criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972[1], introdotti dalla legge l.n. 197/2022[2] (Legge di Bilancio 2023).
Per approfondimenti consigliamo: Guida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2023 – XXIII edizione

Agenzia delle Entrate -Protocollo n. 156803/2023

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Indice

1. La normativa di riferimento


I commi 15-bis, 15-bis.1 e 15-bis.2 dell’art. 35[3] del D.P.R. n. 633/1972 testualmente dispongono che: 15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.”
I suddetti commi rappresentano strumenti di analisi del rischio, di selezione e di controllo rivolti agli operatori che esercitano un’attività di lavoro autonomo o di impresa, sia in forma individuale che collettiva. La novella disposta dalla legge finanziaria 2023, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è essenzialmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, contraddistinte da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono, inoltre, ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche menzionate. Dette attività sono volte a constatare che i dati somministrati dai soggetti per la loro identificazione ai fini Iva siano esaustivi ed esatti. Diversamente, nel caso di esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva provvedendo all’esclusione della medesima dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Il Fisco, anche sulla scorta dell’operato della GDF, esegue specifiche analisi del rischio correlato al rilascio e all’operatività delle partite Iva, con la finalità di identificare repentinamente i soggetti che presentano criticità o anomalie con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari. 


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2. Il ragionamento giuridico dell’Amministrazione Finanziaria


Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione dei criteri di rischio verte su:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare difficoltà nel profilo economico e fiscale del soggetto, la carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio inerenti la posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Gli elementi di rischio si fondano confrontando dati e informazioni giacenti presso le banche date del Fisco, eventualmente integrate, ove sussistenti da altre banche dati pubbliche o private nonché da segnalazioni ad opera di operatori del settore e in generale da ogni fonte informativa valida. Con riferimento alle modalità operative i soggetti titolari di partita Iva che presentano elementi di rischio sono invitati, sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 32[4] del D.P.R. n. 600/1973, a presenziare presso l’ufficio competente ai sensi dell’art. 40[5] del medesimo “Decreto IVA”, secondo tempi e modi tipici dell’ordinamento tributario. L’invito a presentarsi annovera i profili di rischio individuati. La comparizione personale è volta a verificare i profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, avente o meno personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva. Pertanto, il contribuente è chiamato a fornire delucidazioni nonché ad esibire la documentazione di cui agli artt. 14[6] e 19[7] del D.P.R. n. 600/1973[8], ove obbligatoria e, in ogni caso, a comprovare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
Nei riguardi dei contribuenti destinatari dell’invito, l’ufficio esegue le attività seguenti:

  • riscontri volti a appurare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale, le competenze professionali, il possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4[9] e 5[10] del D.P.R. n. 633/1972 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva. Gli esiti delle analisi e dei controlli sono resi disponibili alla GDF anche mediante strumenti informatici.

L’espletamento dei suddetti controlli non preclude, ad ogni modo, la possibilità per il Fisco di porre in essere ogni differente e ulteriore attività sulla base dei poteri disposti dal legislatore. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria situazione a seguito di sollecitazione dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio contestati durante l’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. La cessazione della partita Iva decorre dalla data di registrazione presso l’Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Una volta cessata la partita IVA, questa viene espunta dalla banca dati dei soggetti che esperiscono operazioni intracomunitarie rendendola, pertanto, invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010[11]. Parallelamente a quanto disposto dalla disciplina di cui all’art. 35-quater[12] del D.P.R n. 633/1972, nella sezione inerente al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sarà possibile riscontrare, attraverso i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1. Sicché ogni potrà verificare in qualunque momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei summenzionati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti. I provvedimenti di cessazione della partita Iva nonché l’irrogazione della sanzione sono emessi dall’ufficio territorialmente competente ai sensi dell’art 40 del D.P.R.  n. 633/1972. Una volta cessata la partita IVA a seguito del provvedimento predisposto dall’ufficio territorialmente competente il soggetto destinatario della sanzione può, nuovamente, richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. Tale garanzia, rilasciata sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 1 della l.n. 348/1982[13] e s.m.i., viene erogata in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del D.P.R. n. 633/1972 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.
Conclusivamente, giova ricordare che in ottemperanza del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679[14], l’Amministrazione Finanziaria conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali. Le informative che il titolare del trattamento deve rendere agli interessati sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Volume consigliato

  1. [1]

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – (c.d. “Decreto IVA”).

  2. [2]

    LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – (c.d. “Finanziaria 2023”).

  3. [3]

    Art. 35 D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività -.

  4. [4]

    Art. 32 D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Poteri degli uffici -.

  5. [5]

    Art. 40 D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche – testualmente dispone che: “Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell’imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell’articolo 39 relative al reddito d’impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all’art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell’art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni de primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.”

  6. [6]

    Art. 14 D.P.R. n. 600/1973 rubricato – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati -.

  7. [7]

    Art. 19 D.P.R. n. 600/1973 rubricato – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni -.

  8. [8]

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi -.

  9. [9]

    Art. 4 D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Esercizio di imprese -.

  10. [10]

    Art. 5 D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Esercizio di arti e professioni -.

  11. [11]

    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto.

  12. [12]

    Art. 35-quater D.P.R. n. 633/1972 rubricato – Pubblicità in materia di partita IVA – testualmente dispone che: “Al fine di contrastare le frodi in materia di  imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.”

  13. [13]

    LEGGE 10 giugno 1982, n. 348 – Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici -.

  14. [14]

    REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Avvocato Rosario Bello

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