Trattamento IVA riparazioni e sostituzione prodotti garanzia

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 323//2023, ha fornito delucidazioni in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, per le prestazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia. L’Amministrazione Finanziaria si esprime circa lo spostamento di prodotti realizzati da un’azienda extra europea e distribuiti, mediante un’articolata struttura organizzativa, da soggetti terzi aventi sede in Italia e in Paese UE.
Per approfondimenti consigliamo: Guida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2023 – XXIII edizione

Agenzia delle Entrate -risposta n.323/2023

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Indice

1. Il caso di specie


Nella vicenda in scrutinio la società istante, avente sede in uno stato non europeo ma fiscalmente registrata ai fini IVA in Italia, attua, sempre in Italia, la vendita di apparecchi informatici a terzi distributori, i quali, a loro volta, cedono i prodotti ad altri commercianti che provvedono alla vendita ultima ai consumatori finali. Con decorrenza dalla data di acquisto, i prodotti hanno una garanzia legale dalla durata di due anni. Nonostante la fornitura dei beni sia eseguita dai distributori locali associati al Gruppo, solamente quest’ultimo risponde per la garanzia. Sulla scorta di tale garanzia, la Società è obbligata a riparare, gratuitamente, qualunque prodotto difettoso nonché sostituirlo completamente. Nessun costo aggiuntivo è addebitato al consumatore finale dato che gli interventi, di riparazione, sono già insiti nel prezzo iniziale. Nell’anno corrente la società intende servirsi, per l’adempimento delle obbligazioni di garanzia, di un centro di riparazione (stabilito e fiscalmente residente, ai fini IVA in Italia, ove il personale provvederà ad eseguire la diagnosi tecnica e l’eventuale riparazione) e un centro di logistica (stabilito e fiscalmente residente, ai fini IVA, in uno Stato comunitario responsabile della spedizione, in Italia, dei pezzi di ricambio, ai fini della riparazione e della sostituzione). Sostanzialmente il centro di riparazione situato in Italia provvederà all’esecuzione delle riparazioni o sostituzioni avvalendosi dei pezzi di ricambio spediti dal centro di logistica situato nel Paese europeo.
Il procedimento di riparazione/sostituzione avrà luogo attraverso i seguenti passaggi:

  • Il consumatore finale chiede la riparazione/sostituzione mediante il servizio clienti;
  • La suddetta richiesta verrà esaminata sulla scorta della garanzia fornita dal consumatore stesso;
  • Il centro di riparazione controllerà se il prodotto è stato ceduto dalla società istante e se beneficia ancora della garanzia legale di due anni;
  • Se il prodotto è ancora in garanzia, il cliente finale provvederà alla consegna al locale individuato oppure il prodotto sarà ritirato da un corriere;
  • Il prodotto in garanzia sarà, pertanto, spedito ad un centro di riparazione, situato in Italia, dove il personale diagnosticherà il difetto.

Se la riparazione del prodotto è possibile il prodotto imperfetto sarà riparato e restituito al legittimo cliente, le componenti cambiate verranno spedite all’estero presso un centro di logistica.
La società ricorrente chiede, al Fisco, con riferimento ai profili IVA quale regime applicare ai trasferimenti della predetta, complicata, procedura di movimentazione di beni in garanzia attivata dai clienti finali. 


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2. Il ragionamento normativo dell’AE


Ad avviso del Fisco l’adempimento delle obbligazioni di garanzia gravante sulla società verrà soddisfatto mediante la struttura organizzativa che la medesima intende darsi per l’anno corrente, ovverosia mediante un centro di riparazione e un centro di logistica.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la spedizione, ad opera di della società dei pezzi di ricambio, per la riparazione del prodotto difettoso, dallo Stato europeo verso il centro di riparazione in Italia, si configura come operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato membro di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38[1], co. 3, lett. b) del DL[2] n. 331/1993. Benché le movimentazioni accadano tra le sedi dei soggetti terzi impegnati nell’operazione (dal centro logistico sito nello Stato membro verso il centro di riparazione italiano) la proprietà dei beni permane in capo ad Alfa nel corso dell’intera operazione e la stessa può qualificarsi come una cessione a sé stessa.
Trattandosi di movimentazioni che si realizzano nel contesto di una sostituzione o riparazione non sussiste l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat[3]. Invero, non sono soggette a tassazione, venendo meno il requisito di cui all’art. 2[4] del DPR[5] n. 633/1972, per carenza del requisito di onerosità della transazione: 

  • La spedizione effettuata ad opera del consumatore finale (cittadino residente in Italia) di un bene difettoso al centro di riparazione avente sede in Italia (di fatto la proprietà del bene rimane in capo al cliente finale);
  • La spedizione del bene riparato e spedito in Italia dopo l’intervento;
  • La spedizione, compiuta dalla società istante, di un prodotto nuovo o della stessa gamma e avente lo stesso prezzo a quello acquistato, dallo Stato europeo al consumatore finale residente in Italia effettuata  – a titolo gratuito – nell’ambito della completa sostituzione di un prodotto difettoso che beneficia della garanzia legale.

Con riferimento al trasferimento dal centro logistico situato presso lo Stato membro ove si trova il bene al momento della cessione ad opera del consumatore finale delle componenti difettose smontate o dei prodotti non riparabili, non recuperati dal medesimo consumatore finale residente in Italia successivamente all’intervento di riparazione o sostituzione si applica l’art. 41[6], co. 2, lett. c) del DL n. 331/1993 poiché il trasferimento avviene nell’ambito dell’esercizio dell’impresa e per le esigenze della stessa, ritenendo il processo di smaltimento delle componenti non recuperabili ascrivibile alla medesima attività d’impresa.

Volume consigliato

  1. [1]

    Art. 38( rubricato – Acquisti intracomunitari – ), co. 3, lett. b) del DLn. 331/1993,testualmente, dispone che: “la introduzione nel territorio dello  Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione  si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;”

  2. [2]

    DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 -Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie -.

  3. [3]

    Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure che garantiscono l’assolvimento di due importanti funzioni:
    ·        il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
    ·        le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.
    A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

  4. [4]

    Art. 2 (Cessione di beni) D.P.R. n. 633/1973, testualmente, dispone che: “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore (ad euro cinquanta)e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis; 5) la destinazione di beni  all’uso  o  al  consumo  personale  o
    familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i  quali non è  stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19 si considera destinato a finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione l’impiego di beni per l’effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, quarto comma; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza  personalità giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;  b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da  analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell’imposta nei modi ordinari; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella  legge  5  giugno  1939, n. 937 e successive modificazioni ed integrazioni.”

  5. [5]

    [1] D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto –

  6. [6]

    Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili ) DL n. 331/1993: 1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto; b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea; 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’articolo 7-octies, comma  3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni; b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro; c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
    2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28; b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta; c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
    2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
    (2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.)
    3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se  fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
    4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.”

Avvocato Rosario Bello

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