Trattamento IVA dei buoni spesa del supermercato

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 341/2023, ha fornito delucidazioni in materia di inquadramento IVA dei buoni spesa emessi da impresa della grande distribuzione. Secondo l’Amministrazione Finanziaria i buoni spesa sono comparati ai buoni sconto e, pertanto, devono essere decurtati dalla base imponibile.
Per approfondimenti consigliamo: Guida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2023 – XXIII edizione

Agenzia delle Entrate -risposta n. 341/2023

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Indice

1. La normativa di riferimento


Nella vicenda in scrutinio la normativa di riferimento è da individuare nell’art. 13 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – (cd. “Decreto IVA”).  Testualmente la suddetta norma, rubricata “Base imponibile”, dispone che: 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario,  aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3 nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione. 3. In deroga al comma 1: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da  un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è  dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è  limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti. 5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il  buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.”


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2. Il caso di specie


La società istante rappresenta che nell’ambito della propria attività promozionale a sostegno dei propri clienti e soci, a fronte di una soglia di spesa minima o massima o senza soglia, emette buoni con importo determinato spendibili presso i propri punti vendita. Nello specifico, con riferimento ad un’iniziativa promozionale specifica, è disposto che, per ogni € 15,00 di spesa, la società istante provveda all’emissione di un “buono spesa” dal valore pari a:
–        a) € 15,00 in favore dei soci, da spendere a fronte di una spesa futura minima di € 50,00; 
–        b) € 10,00 in favore dei clienti, da spendere a fronte di una spesa futura minima di € 50,00.
Alternativamente, la promozione può realizzarsi in assenza di soglia di entrata e/o di uscita e rispetto alle quali la Società istante chiede chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria in merito al trattamento IVA.
Il buono spesa che può essere sia cartaceo che telematico (es. inviato via e-mail) può anche essere somministrato in modalità cash back nella carta soci. I buoni hanno valenza temporale definita.
Sulla scorta di quanto rappresentato, la Società ricorrente investe il Fisco per capire se i buoni spesa vadano considerati come decurtazione della base imponibile ai fini del calcolo IVA, ovvero come mancata decurtazione della medesima.

3. Il ragionamento normativo dell’AE


La Direttiva del Consiglio UE 2016/1065 (cd “Direttiva voucher”) ha normato a livello comunitario la disciplina IVA dei cd “voucher” o “buoni corrispettivi”. La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141[1] che ha novellato il D.P.R. n. 633/1972 introducendo gli artt. da 6-bis s 6-quater e il co. 5-bis dell’art. 13. L’articolo  6-­bis (rubricato “Definizione di buono-corrispettivo”) del  DPR  n.  633  del  1972  dispone  che  “Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
Elementi essenziali di un buono corrispettivo, pertanto, sono:
–        l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi; 
–        l’indicazione dei beni e/o servizi che consente di acquistare.
Le suddette caratteristiche concedono di discernere i buoni-­corrispettivo, che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della Direttiva voucher, da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come:
–        gli strumenti di pagamento, dato che non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi;
–        i titoli di trasporto, biglietti ingresso di cinema e musei, francobolli e titoli simili;
–        i c.d. buoni sconto, ossia quegli strumenti che attribuiscono al titolare di giovarsi di uno sconto al momento dell’acquisto di beni e/o servizi ma che tuttavia non attribuiscono il diritto a ricevere detti beni e/o servizi.
L’Amministrazione Finanziaria espone che sulla scorta della documentazione prodotta dalla Società istante nonostante la denominazione di “buono spesa”, i buoni in scrutinio presentano, ai fini IVA, le specifiche e, producono, gli effetti dei buoni sconto, la cui finalità è la riduzione del prezzo di acquisto. Sicché ai buoni de quo non si applica la normativa sui voucher, trattandosi di strumenti che permettono di beneficiare di una riduzione del prezzo di acquisto ovvero uno sconto in misura percentuale del prezzo di vendita inerente prodotti specifici. Il Fisco precisa, per la corretta configurazione, che gli sconti, in merito al profilo IVA, rappresentano riduzioni di prezzo che determinano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Sicché, gli abbuoni/sconti prontamente  applicabili sono esposti direttamente in fattura, configurando l’importo che ne deriva come il corrispettivo effettivo. Contrariamente, se le disposizioni contrattuali che dispongono l’applicazione di abbuoni/sconti, si realizzano in seguito all’emissione della fattura, il cedente è tenuto ad emettere una nota di credito nei confronti del cliente sulla scorta di quanto disposto dall’art. 26 (rubricato “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”) , co. 2[2], del DPR n. 633/1972 (c.d. “Decreto IVA”). Alla luce della presente disamina e giunti alle conclusioni l’Amministrazione Finanziaria interpellata disciplina i buoni in questione, sotto il profilo IVA, come buoni sconto. Sicché, l’uso dei medesimi, ad opera dei clienti beneficiari, in sede di acquisto dei beni messi in commercio dall’azienda riduce il quantum dovuto per l’ammontare dello sconto. La base imponibile verrà determinata al netto degli sconti previsti dal buono e applicati al consumatore direttamente in fattura (art. 13 DPR n. 1972/633). 

Volume consigliato

  1. [1]

    D.lgs. 29 novembre 2018, n. 141 – Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo -.

  2. [2]

    Il co. 2, dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 (c.d. “Decreto IVA”) testualmente dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”

Avvocato Rosario Bello

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