Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Prima Giurisdizione Centrale – Sentenza n. 407/2008 – Illecito erariale per illegittima rimozione di incarico dirigen-ziale in azienda ospedaliera – Configurabilità –

Con la sentenza in epigrafe , la Corte dei conti condanna il direttore amministrativo e il direttore generale di un’azienda ospedaliera per aver rimosso illegittimamente il dirigente responsabile del servizio acquisti trasferendolo ad altro ufficio di minore portata.
La vicenda trae spunto dalla divergenza intervenuta tra il dirigente del settore acquisti e il direttore generale p.t. in merito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a seguito di trattativa privata.
Quest’ultimo infatti, pur in presenza di gravi perplessità segnalate dal dirigente in merito alla congruità economica dell’offerta acquisita, decideva comunque di aggiudicare la gara nei termini di cui sopra provvedendo successivamente ad assegnare il dirigente e i funzionari dissenzienti ad altro servizio.
Il dirigente rimosso, adito il giudice del lavoro, ottiene pronuncia di condanna dell’ente ospedaliero in quanto l’atto di nuova assegnazione viene ritento dall’AG ordinaria illegittimo e sostanzialmente sanzionatorio anche perché fondato su asserite esigenze organizzative e di coordinamento alquanto generiche.
Preliminarmente, i giudici tengono a chiarire che, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non limita né pregiudica la possibilità del Giudice Contabile di vagliare la conformità a legge dell’azione amministrativa, compresa l’indagine sulla compatibilità della scelta con i fini pubblici dell’Ente; di modo che, una volta accertata quella legittimità e compatibilità, la limitazione di legge attiene solo all’ulteriore sindacato dell’adeguatezza del mezzo prescelto dal pubblico amministratore, fra i diversi giuridicamente disponibili, offerti dall’ordinamento onde raggiungere quel fine che deve, sotto tale profilo, rimanere sottratto al suo potere sindacatorio, salvo che non emerga una assoluta e/o incontrovertibile estraneità del mezzo prescelto rispetto a quel fine o la sua illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o contraddittorietà (cfr. in termini, per tutte, Cass. SS.UU.: sent. 29 genn. 2001, n.33 e 6 maggio 2003, n.6851).
Nel merito, la Corte giudica gravemente colpose le condotte tenute dagli apicali convenuti, non ritenendo altresì sostenibile l’eccezione sollevata da quest’ultimi che il danno erariale, poiché corrispondente al quantum indicato nella transazione intervenuta tra dirigente ed amministrazione così come prospettato dalla parte attorea, vada se mai imputato a chi abbia sottoscritto tale accordo.
Il Collegio, riconosciute le responsabilità, condanna i manager inquisiti operando comunque la riduzione dell’addebito, ai sensi degli artt. 83, co.1, del R.D. n. 2440/1923 e 52, co.2, del R.D. n. 1214/1934, in considerazione delle complessità del servizio nonché delle difficoltà di reperimento sul mercato di idonee imprese per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
  • qui la sentenza

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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