Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. Sez. Giur. Veneto n. 938/2004 – enti locali – delibera di resistere in giudizio con esito negativo ed altamente prevedibile ed evitabile – danno erariale da spese legal

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La scelta di attivare contenzioso attivo ovvero di resistere a contenzioso passivo operata da una amministrazione pubblica può essere valutata sotto la prospettazione della esimente della insindacabilità delle scelte discrezionali, pur tuttavia con il limite della abnormità, irrazionalità, costo eccessivo di dette scelte che rendono assoggettabili le stesse al vaglio dell’ A.G. contabile. Allorquando si accerti che l’ ente non abbia esorbitato dall’ ambito di applicabilità della esimente in questione, i convenuti vanno prosciolti da ogni addebito erariale.
 
      Sezione Giurisdizionale REGIONALE PER il Veneto
     Presidente: *********** – Relatore: ************             
FATTO
Con atto di citazione del 16 luglio 2003, depositato il 18 luglio 2003 e ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i signori S. A., T. P., G. L. e B. E., nella loro qualità di sindaco (il S.) e di assessori del comune di Bovolenta, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 9.682,530 (pari a Lire 18.747.993), oltre agli accessori, o del diverso importo che il Collegio riterrà di giustizia, anche con determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., da ripartirsi in misura del 30% ciascuno – corrispondente ad Euro 2.904,759 – tra i convenuti S. A. e T. P., all’epoca dei fatti rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune, ed in misura del 20% ciascuno – pari ad euro 1.936,506 – tra G. L. e ****..
La contestazione di responsabilità trae origine dall’asserito danno – rappresentato dall’esborso di spese legali e di giudizio – che essi amministratori avrebbero cagionato al comune di Bovolenta per avere, pervicacemente, deliberato di resistere in giudizio nella causa intentata davanti al giudice amministrativo dal geom. *****, il quale, candidato da uno dei due gruppi di minoranza del consiglio a comporre la commissione edilizia comunale, dopo la sua esclusione dalla partecipazione al predetto organo nonostante avesse riportato, in sede di votazione in consiglio comunale, un voto in più di tre dei rappresentanti della maggioranza – chiamati questi a comporre la commissione – aveva impugnato, con prevedibile successo, le delibere riguardanti la sua esclusione.
Nell’esposizione dei fatti causativi del danno, il rappresentante del pubblico ministero riferisce come la vicenda prese avvio dalla delibera n. 25 dell’08.07.2000, che venne adottata, su proposta del sindaco, dal consiglio comunale di Bovolenta in sede di rinnovo della commissione edilizia prevista dagli artt. 113 della legge regionale n. 61 del 27.06.1985, e 26 del regolamento edilizio comunale.
In esito allo scrutinio per l’elezione dei 5 membri previsti dalla citata normativa erano risultati eletti come primo, con 5 voti riportati, il rappresentante di uno dei 2 gruppi di minoranza consiliare, quindi, con 3 voti ciascuno, un rappresentante della maggioranza ed il geom. T. del secondo gruppo di minoranza presente in consiglio, ed infine, con 2 voti conseguiti, altri tre candidati della maggioranza.
Inopinatamente, il consiglio provvide a nominare quali nuovi componenti della commissione edilizia comunale, oltre al primo dei rappresentanti della minoranza – che aveva, come appena rilevato, ottenuto il maggior numero di voti – altri quattro tutti della maggioranza, tra i quali i tre che avevano riportato meno voti del T., e ciò sul precipuo rilievo che il precetto legislativo, ai sensi del quale deve essere garantita l’elezione di almeno un rappresentante della minoranza, doveva considerarsi osservato con la nomina di uno soltanto degli esperti rientranti nel novero dei rappresentanti di tale minoranza, appunto. Il geom. T., in tal modo pretermesso, intentò un’azione giudiziaria, impugnando la suddetta delibera n. 25 del 2000 davanti al TAR per il Veneto e la giunta, sentito il segretario comunale, con delibera n. 123 del 24.10.2000, provvide ad autorizzare la costituzione in giudizio dell’ente, conferendo l’incarico di rappresentanza in tale giudizio ad un legale di fiducia.
Se da una parte, sempre secondo la prospettazione attorea, appare pienamente coerente con l’illegittima interpretazione della normativa data dalla giunta, la presentazione di un controricorso da parte dell’avvocato investito da essa del patrocinio, dall’altra è evidente la contraddittorietà dell’atteggiamento tenuto dal consiglio, il quale si premurava di adottare, in data 04.11.2000, due successive deliberazioni, con la prima delle quali, la n. 48, provvedeva, in via di autotutela, alla revoca della precedente fatta oggetto di impugnazione e con la seconda, la n. 49, disponeva il rinnovo del procedimento di votazione, all’esito della quale risultarono peraltro subito eletti i quattro rappresentanti della maggioranza già in precedenza nominati.
Per quanto riguarda i due candidati della minoranza, che in tale seconda elezione avevano riportato lo stesso numero di voti, fu necessario procedere al ballottaggio, al quale parteciparono, peraltro, anche i consiglieri della maggioranza. Tale votazione portò nuovamente alla esclusione dalla nomina del T..
Ritiene il p.m. che tale atteggiamento contraddittorio appaia sintomatico di una volontà reale e malcelata di non trovare un accordo sulla controversia con la minoranza e con il geom. T., ricorrente al TAR, accordo volto a dirimere la controversia e far cessare le ragioni del contendere ma, al contrario, di perseverare nel tentativo di escludere il rappresentante di una delle due minoranze presenti nel consiglio comunale di ********* dalla partecipazione alla commissione edilizia.
Unico fine della revoca dell’atto impugnato sarebbe stato infatti, sempre secondo la tesi accusatoria, quello di vanificare la proposizione del gravame con l’adozione di una nuova delibera in sostituzione di quella impugnata; di impedire la discussione dell’istanza cautelare (fissata per il giorno successivo all’adozione della delibera di revoca); infine, approfittando dell’assenza di uno dei tre consiglieri del gruppo di minoranza, e convogliando opportunamente anche i voti della stessa maggioranza, di consolidare la scelta dei componenti della commissione edilizia comunale già fatta con la precedente delibera.
Il requirente ravvisa nei fatti appena riportati gli estremi di una responsabilità contabile ascrivibile ad una condotta gravemente colposa dei componenti la giunta che non flette la sua posizione né cerca accordi o il dialogo con il ricorrente od i suoi referenti in consiglio comunale; questo, anzi, fu indotto ad adottare la delibera di revoca n. 48 del 04.11.2000 dalla giunta stessa, che sola teneva i contatti con il legale incaricato.
Il Requirente addita inoltre l’atteggiamento di ostinata resistenza tenuta dagli odierni convenuti, che non viene mutato neanche dopo la pronuncia della sentenza n. 2613 del06.12.2000, con la quale il TAR del Veneto ha accolto integralmente le ragioni del T..
Invero, con delibera n. 150 del 15.12.2000, a soli 4 giorni dal deposito della sentenza del TAR, la giunta decide di impugnarla con ricorso al Consiglio di Stato, decisione che non viene riveduta neppure nella seduta consiliare tenutasi il successivo 19.01.2001, in occasione della quale il consigliere di minoranza B. espresse l’invito a ritirare il ricorso al Consiglio di Stato e a rivedere tutto.
Nella determinazione delle singole quote di danno – addebitabile, peraltro, nella sua interezza ai soli componenti della giunta che parteciparono a tutte le decisioni – del quale debbono essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti, il rappresentante del Pubblico Ministero indica nella misura del 60% complessivamente e del 30% (pari ad Euro 2.904,759) ciascuno, la responsabilità del sindaco ********** e del vicesindaco *********, il primo per avere ingenerato nel Consiglio l’illegittimo convincimento della necessità di un atto di autotutela che avrebbe determinato la conclusione del contenzioso con il T. e che avrebbe convogliato ed organizzato i voti per impedirne l’elezione; che avrebbe, quindi, giustificato l’impugnazione della sentenza del TAR, motivandone l’ineludibile necessità con il fine di garantire la funzionalità di una commissione – la cui nomina era stata, peraltro, già ritenuta illegittima – e che, con un comportamento scarsamente trasparente, avrebbe perseverato nel suo atteggiamento illegale temerario.
Il comportamento causativo del danno riferibile al T. viene ravvisato nell’avere egli avallato le iniziative illegittime del Sindaco e degli altri colleghi di giunta nell’iniziare e continuare il contenzioso con il T. al di là di ogni ragionevolezza richiamando altresì, e del tutto impropriamente, una polizza assicurativa che avrebbe dovuto, a suo dire, coprire il rischio di un’eventuale soccombenza.
La parte di responsabilità imputabile a G. L. ed a B. E., e la conseguente quota di danno ad essi addebitabile, viene indicata nella misura complessiva del 40% da dividersi in parti uguali (Euro 1.936,506 ciascuno), per avere essi sempre seguito di buon grado, ciecamente, tutte le iniziative del sindaco e del vicesindaco senza differenziare in alcun modo la loro posizione rispetto a quella dei primi in modo da salvaguardare quei principi di ragionevolezza e di interesse a non disperdere le risorse del Comune posti a presidio di quello, generale, del buon andamento dell’azione amministrativa.
I convenuti si sono costituti in giudizio con il patrocinio dell’avv. ****************, il quale, con memoria di costituzione depositata il 12 novembre 2003, ha confutato in toto l’assunto attoreo.
Dopo aver ricordato, in primo luogo, come il contenzioso tra il geom. T. e l’amministrazione comunale sia sorto da un contrasto interpretativo circa il significato da attribuire alle disposizioni regolanti l’elezione della commissione edilizia ed aver rilevato come quella di resistere o meno nel giudizio di primo grado prima e di ricorrere in appello poi sia una scelta discrezionale, attinente al merito, e quindi insindacabile ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ha evidenziato come la deliberazione di costituirsi in giudizio si rendesse, in una valutazione ex ante, addirittura necessaria per difendere e tutelare la – ritenuta – legittimità dell’operato dell’ente, oltre che per la salvaguardia delle pratiche edilizie in corso, assunte previo parere consultivo dell’organo tecnico, la cui regolare composizione veniva contestata.
La difesa dei convenuti pone in rilievo, ancora, la necessità di tenere ben distinti i due organi investiti della questione che ha portato al contenzioso amministrativo: da una parte il consiglio comunale, al quale solo competeva di applicare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla elezione dei componenti della commissione edilizia comunale ed il quale solo poteva conoscere dell’esatta interpretazione data alla predetta normativa; dall’altra, la giunta comunale, la quale si è limitata unicamente a stabilire di resistere in giudizio.
Nel rammentare inoltre la natura giuridica della giunta, di organo di governo e non tecnico, la difesa deduce ancora l’impossibilità di pretendere dall’organo politico una valutazione tecnica preventiva circa la fondatezza del ricorso del sig. T., dal cui esito sarebbe a sua volta dipesa la decisione se resistere o meno in giudizio.
A tal proposito viene richiamato il decisivo ruolo rivestito nella vicenda dal segretario comunale, dott.ssa C. G., la quale ebbe ad esprimere parere favorevole circa l’opportunità di difendersi in giudizio. Tale parere, sebbene non rientrante nella tipologia dei c.d. pareri di legittimità, ma sicuramente da ricomprendersi nelle funzioni consultive che l’art. 97 del T.U. degli enti locali attribuisce al segretario comunale, avrebbe, secondo quanto ritenuto dal difensore, sicuramente confortato la giunta comunale di Bovolenta nella decisione di resistere in giudizio.
L’avvocato dei convenuti osserva, ancora, che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – sancito dall’art. 24 della Costituzione e costituente un principio cardine del nostro ordinamento – verrebbe vanificato se si pretendesse di obbligare un soggetto a rinunciare a tale inviolabile diritto in tutti quei casi in cui la questione giuridica dedotta in giudizio fosse di semplice soluzione.
Anche il ricorso al Consiglio di Stato, di appello avverso la sentenza pronunciata in 1°grado dal TAR del Veneto, sarebbe, sempre secondo la tesi difensiva, giustificato dalla previsione della carta fondamentale, che garantisce il diritto di difesa “in ogni stato e grado di giudizio”.
Atteso, quindi, il carattere di discrezionalità della scelta effettuata – sottratta, come tale, al sindacato di merito e da considerarsi di per sé dirimente -; svolte, inoltre, come sottolineato, per merito scrupolo defensionale, le considerazioni sulla buona fede e la correttezza di una giunta confortata da pareri tecnici, quali quello del segretario comunale, la difesa dei convenuti ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
All’odierna pubblica udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già compiutamente svolte in atti, illustrando le proprie argomentazioni e soffermandosi più diffusamente sul concetto di discrezionalità e degli elementi che la connotano.
In particolare, il rappresentante del p.m. dopo avere, in una ampia disamina, evidenziato la differenza tra i diversi tipi di discrezionalità, segnatamente quella amministrativa e quella tecnica; rilevato come il parere del segretario comunale, peraltro non in atti, non possa ritenersi scriminante della illegittima condotta dei convenuti; sottolineato il valore costituzionale delle norme volte a garantire la presenza delle minoranze negli organi rappresentativi e confutato la tesi dell’assolutezza del diritto alla difesa, che non può essere invocato a sostegno di pretese temerarie, ha concluso ribadendo la richiesta di condanna al risarcimento del danno azionato.
L’avvocato *********, intervenuto in difesa dei conventi, dopo aver posto in evidenza, distinguendole chiaramente, le due fasi della vicenda, la prima delle quali, di competenza del consiglio, attinente alla nomina della commissione edilizia, e la seconda, di competenza della giunta, riguardante la determinazione di resistere in giudizio, ha sottolineato come la decisione della giunta fosse obbligata in quanto, diversamente opinando, si sarebbe posta in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza dell’organo consiliare.
Ha altresì richiamato l’attenzione sulla impossibilità, per comuni di piccole dimensioni come lo è anche quello di Bovolenta, di munirsi di organi dotati di particolari capacità tecnico-giuridche e sulla circostanza che, sia da parte del segretario comunale che dell’avvocato incaricato della difesa, furono espresse considerazioni a favore della resistenza in giudizio.
Considerato in
 
DIRITTO
 
La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale ritiene sussistere nei confronti di S. A., T. P., G. L. e B. E. per avere essi cagionato, nella loro qualità di sindaco e di assessori del comune di Bovolenta in carica all’epoca dei fatti, un danno patrimoniale alle finanze dello stesso comune, conseguente all’esborso di una somma pari ad Euro 9.682,530 per spese legali e di giustizia, sostenute per resistere, prima, e ricorrere in appello, poi, in un giudizio promosso dal geom T..
L’addebito mosso ai convenuti trova causa nell’avere gli stessi, secondo la prospettazione del pubblico ministero, con caparbia determinazione ed in assoluto disprezzo dell’interesse pubblico, deliberato di resistere in un giudizio il cui esito, negativo per l’ente, era largamente prevedibile e come tale evitabile.
In via preliminare e prima di verificare l’esistenza o meno dei singoli elementi costitutivi la responsabilità amministrativa dei suddetti componenti la giunta comunale, occorre prendere in esame la questione sollevata dalla difesa dei convenuti e soffermarsi sul contenuto della scelta, dagli stessi operata, di resistere in giudizio, al fine di stabilirne la natura e la conseguente sindacabilità da parte del giudice contabile.
Sul punto, può considerarsi ormai consolidato da una costante giurisprudenza il principio secondo il quale la scelta fatta da un comune – nell’intendimento di curare i suoi interessi – di intraprendere un’azione giudiziale ovvero di resistere alla stessa, intentata da altri, attiene alla sfera della discrezionalità, e quindi, di per sé, non conduce a perseguire, indipendentemente dall’esito della lite, gli autori della scelta sotto il profilo della responsabilità amministrativa, tenuto anche conto che una ragionevole soglia di rischio è comunque implicita in ogni difesa legale (cfr. per tutte, Corte dei conti, Sez. IIa centrale n. 303 del 3.11.2003).
Come è noto, il principio della insindacabilità, da parte del giudice contabile, delle scelte discrezionali è stato introdotto dall’art. 3, comma 1°, punto 1, lett. a) del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, recante "disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti", di modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che recita: "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".
L’affermazione di tale principio sta a significare che il giudice contabile, nell’accertare e nel valutare gli atti o i fatti posti in essere dagli amministratori e dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, non può sostituirsi alla stessa amministrazione e ripercorrere l’iter argomentativo seguito nelle scelte discrezionali già operate dall’amministrazione, dovendo in ogni caso rispettare la sfera di autonomia decisionale dell’amministrazione stessa. In altre parole, la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l’insindacabilità, e può dare rilievo alla non adeguatezza di mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell’ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Unite 6.5.2003, n. 6851).
Atteso, dunque, che il giudice contabile deve astenersi dal sindacare e valutare l’opportunità delle scelte effettuate, ossia le ragioni per le quali l’amministrazione abbia proceduto ad una scelta piuttosto che ad un’altra – perché, se così operasse, si verrebbe a sostituire alle autorità competenti, effettuando valutazioni e apprezzamenti ad esso espressamente non consentiti – va tuttavia rilevato che, nella ricerca di una definizione e delimitazione (necessaria ad impedire che la discrezionalità possa superare i propri confini sconfinando in arbitrio) la giurisprudenza, segnatamente quella amministrativa, si è ormai attestata su di un orientamento, che questa Sezione condivide, che ritiene la sindacabilità della valutazione discrezionale “solo ove questa presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità ovvero evidenti contraddizioni logiche” (cfr. Cons. Stato Sez. IVa 30.7.2003, n. 4409, Sez. Va 26.1.2000, n. 345 e Sez. IVa 20.10.1997, n. 1715).
Il limite della insindacabilità non sussiste dunque e non può conseguentemente essere invocato dai presunti responsabili del danno, allorché le scelte discrezionali, da cui sia derivato il danno per le pubbliche finanze, siano contrarie alla legge o si rivelino gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali o contraddittorie.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, non resta quindi al Collegio che esaminare se gli amministratori oggi convenuti si siano comportati in maniera talmente avventata da travalicare qualsiasi limite di normale prudenza, dando inizio ad un contenzioso assolutamente velleitario, pretestuoso e destituito di qualsiasi fondamento; si tratta, in altri termini, di stabilire se ci si trovi dinnanzi ad un’ipotesi di lite temeraria.
Rileva a tal proposito la Sezione, che la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza e la relativa responsabilità è da ritenere sussistente qualora per colpa consistita nella mancanza di normale prudenza nel prevedere l’esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione.
Ciò sta a significare che la semplice opinabilità del diritto fatto valere e la conseguente prevedibilità del rigetto della domanda non possono costituire presupposto sufficiente a determinare la responsabilità aggravata a carico del soccombente, occorrendo un quid pluris, rappresentato da una condotta che, in relazione al caso concreto, sia qualificabile come imprudente, avventata o ingiustificata (Cass. Civ. 22.8.1997, n. 7857).
L’affermazione di tale responsabilità postula nel comportamento della parte soccombente il dolo o la colpa grave, cioè la consapevolezza o l’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Sez.IIIa 23.5.1990, n. 4651).
Ritiene, ancora, il Collegio – condividendo un diffuso orientamento giurisprudenziale – che la soccombenza nel giudizio non possa costituire un parametro di riferimento per la valutazione della sventatezza o meno del comportamento tenuto, che va accertata attraverso un’indagine ex ante, facendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui venne adottata la deliberazione di resistenza e tenuto conto del margine di aleatorietà sempre insito in ogni contesa giudiziaria (cfr. Corte dei conti Sez.IIa Centrale 18.1.2001, n. 36).
Ciò posto, non può non rilevarsi come, in relazione alle condizioni in cui gli amministratori oggi convenuti adottarono le decisioni in merito al giudizio intentato dal geom. T., le scelte dagli stessi operate non presentino i connotati della palese infondatezza o irragionevolezza, o della palese pretestuosità, né appaiano connotate da quegli intenti meramente dilatori che, considerato quanto sopra detto, ne consentirebbero, in deroga al principio della insindacabilità delle scelte discrezionali, il sindacato da parte di questo giudice adito.
Nessun addebito può essere mosso al sindaco ed ai componenti la giunta che la consapevolezza della infondatezza della pretesa del comune non potevano avere, stante il parere favorevole (allegato alla deliberazione n. 123 del 24.10.2000 di autorizzazione alla costituzione in giudizio) del segretario comunale ed il consiglio dell’avvocato incaricato, entrambi esperti in materie giuridiche.
Inoltre, al fine di valutare compiutamente la condotta gli amministratori odierni convenuti, un’ultima considerazione si impone, attinente alla natura delle attribuzioni (ed alle connesse necessarie implicazioni) del consiglio e della giunta comunale.
Posto che la giunta, deliberando l’autorizzazione a stare in giudizio ha esercitato un’attribuzione propria, conferitagli in via residuale dall’art. 35 della legge n. 142 del 1990, confermato dall’art. 17 della legge n. 81 del 1993 – che ha modificato sul punto il regime preesistente il quale attribuiva in via generale tale potere al consiglio comunale (art. 31, comma 1 n. 5 del T.U. n. 148 del 1915) – è da rilevare come essa abbia agito in seguito a decisioni adottate dal consiglio.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo cui sono conferite una serie di competenze limitatamente agli atti fondamentali di seguito elencati.
Orbene, le decisioni attinenti la composizione della commissione edilizia comunale, prese nella libera dialettica politica dell’organo elettivo ed espressione della maggioranza, dovevano, a meno di non stravolgere l’ordine delle istituzioni democratico-rappresentative, essere prese in considerazione. La giunta non poteva ignorarle e tacitamente vanificarle, semplicemente precludendo all’ente comune la possibilità di rappresentare le proprie ragioni, (che peraltro erano ritenute legittime); e ciò, a maggior ragione di fronte ai pareri tecnici favorevoli ed alla strategia legale difensiva di resistenza suggerita.
Ciò considerato, la Sezione ritiene che il comportamento degli odierni convenuti in relazione all’asserito danno patrimoniale subito dal comune di Bovolenta di cui alla pretesa risarcitoria in esame sia insindacabile da parte del giudice contabile ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 14 gennaio 1990, n. 20 come sostituito dall’art. 3, comma 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 639. Consegue che gli stessi vanno dichiarati esenti da ogni addebito di responsabilità.
Nulla per le spese.
 
P.Q.M.
 
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa respinge la domanda attrice e, per l’effetto, dichiara esenti da ogni responsabilità gli odierni convenuti S. A., T. P., G. L. e ****..
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003.
       Deposito in Segreteria il 19.07.04

Francaviglia Rosa

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