Corte costituzionale: stessi diritti di maternità per lavoratrici dipendenti ed autonome in caso di adozione di minori

Redazione 26/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 257 del 22 novembre 2012 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 delle legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

La scelta è stata quindi quella di tutelare le professioniste equiparandole sul piano dei diritti alle lavoratrici dipendenti, estendendo alle prime la possibilità di usufruire del congedo di maternità (con la relativa indennità) per un periodo maggiore, ossia di cinque mesi.

Ad avviso dei giudici costituzionali «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non solo per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità».

E ciò vale, continuano i giudici, a maggior ragione in caso di adozione e di affidamento preadottivo, e in questo settore non si giustifica alcuna limitazione dei diritti delle lavoratrici libere professioniste, cui deve spettare l’indennità per maternità per un periodo massimo di cinque mesi, così come alle lavoratrici dipendenti.

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