Consulenza continuativa: nel pagamento della parcella non rientrano anche le prestazioni espletate successivamente

Redazione 27/09/12
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Anna Costagliola

In ipotesi di consulenza continuativa il professionista ha diritto ad essere remunerato anche per la consulenza successiva al pagamento della parcella convenuta se ha svolto attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle pattuite inizialmente. È il principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012.

In sostanza, il pagamento della parcella convenuta con il professionista non può comprendere anche eventuali prestazioni successive, non determinate né determinabili alla data del pagamento. Il cliente deve quindi remunerare le consulenze ulteriori ricevute.

Per la Corte, l’emissione della fattura per la cd. consulenza prolungata da parte del professionista libera il cliente da qualunque obbligo per le attività concordate e svolte prima dell’emissione del documento contabile. Per tutte le altre attività connesse ma ulteriori e successive, invece, il cliente dovrà corrispondere altro denaro.

A giudizio degli Ermellini costituisce, infatti, nozione di comune esperienza che di regola il compenso viene corrisposto all’esito della prestazione professionale. In tale contesto è apparsa del tutto apodittica l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con la corresponsione dell’importo di cui alla parcella le parti avrebbero inteso compensare anche le prestazioni future e non ancora determinate. Per il giudice di secondo grado queste ultime dovevano infatti considerarsi quale mero completamento di quelle già svolte in precedenza, per cui dovevano ritenersi anch’esse regolarmente compensate con il versamento della somma indicata in parcella.

La Cassazione, ribaltando l’assunto del giudice dell’appello, ha pertanto ritenuto che, in caso di consulenza continuativa, il pagamento fatto in favore del professionista non possa considerarsi ricomprendente anche le prestazioni successive, non determinate né determinabili alla data del pagamento, soprattutto con riguardo alla loro durata.

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