Consob: il rifiuto a comunicare i nomi dei manager che hanno ricevuto una gratifica è legittimo

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Legittimo il rifiuto della consob di comunicare al sindacato il nominativo e l’unità organizzativa di appartenenza dei manager che hanno ricevuto una gratifica economica.

Garante Privacy- Provvedimento n. 343 del 3 agosto 2023.

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Indice

1. I fatti


Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della CONSOB richiedeva al Garante per la protezione dei dati personali un parere ai sensi del d. lgs. 33/2013 con riferimento ad una richiesta di accesso civico ricevuta dalla predetta commissione.
In particolare, la CONSOB aveva ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato con cui un’organizzazione sindacale voleva avere copia della delibera e relativi allegati tutti, con la quale la Commissione aveva deciso la misura ed i criteri per l’erogazione nel mese di maggio 2023 della gratifica ai dipendenti dell’Area Manageriale e Alte Professionalità in servizio al 31 dicembre 2022 nonché degli atti riguardanti l’applicazione delle misure e dei criteri relativi all’anno di riferimento 2022 e, in particolare, gli atti contenenti i dati complessivi riferiti a ciascuna unità organizzativa relativi all’attribuzione individuale delle gratifiche da parte dei responsabili competenti.
L’organizzazione sindacale aveva formulato detta richiesta dei documenti riguardanti le modalità e i criteri di erogazione della gratifica economica ad alcuni manager, in quanto la conoscenza dei documenti rientrerebbe nelle prerogative del sindacato, quale rappresentante della categoria generale dei lavoratori sia dei singoli iscritti.
La Consob aveva fornito la documentazione richiesta, omettendo però i nominativi e l’unità organizzativa di appartenenza dei manager che avevano percepito la gratifica e fornendo invece un apposito file con dati aggregati. La motivazione per cui la CONSOB aveva acconsentito l’accesso con le cautele di cui sopra era da ricollegarsi al fatto che, secondo la predetta amministrazione, dall’unità organizzativa di afferenza e dalla qualifica sarebbe stato possibile identificare indirettamente i dipendenti che avevano percepito la gratifica.
L’Organizzazione sindacale, tuttavia, riteneva di dover ricevere anche l’indicazione quanto meno dell’unità organizzativa, in quanto in mancanza non le sarebbe stato possibile verificare la corretta applicazione del regolamento della CONSOB che prevede la possibilità di erogare la citata gratifica. Pertanto, l’istante si rivolgeva al RPCT chiedendo un riesame della questione e chiedendo di avere anche detti ulteriori dati. Il RPCT formulava, quindi, la richiesta di parere al Garante.

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2. La valutazione del Garante


Preliminarmente, il Garante ha ricordato che in base alla normativa sull’accesso civico generalizzato, chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, anche se nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di privacy. Infatti, l’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato dalla amministrazione nel caso in cui il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Inoltre, il Garante ha ricordato che con il termine “dato personale”, nella normativa in materia di privacy, viene indicata qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e che, sempre ai sensi della normativa privacy, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Infine, il Garante ha precisato che nelle valutazioni che deve compiere l’amministrazione per decidere sulla richiesta di accesso civico generalizzato, quest’ultima deve tenere conto che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Per quanto riguarda il caso di specie, l’art. 109 del Regolamento del personale della Consob prevede che nel mese di maggio di ogni anno può essere corrisposta una gratifica secondo misure e criteri determinati dalla Commissione. Detta “gratifica” consiste nell’erogazione eventuale di bonus ai dipendenti e serve a remunerare prestazioni particolarmente positive, rese nell’anno antecedente a quello di erogazione della gratifica, in relazione a fattori di merito, coefficienti e numero massimo di bonus attribuibili.
Ciò premesso, il Garante ha affermato che l’inquadramento e la collocazione dei dipendenti pubblici nelle varie unità organizzative e le relative remunerazioni non sono dati pubblici e pertanto la relativa ostensione va valutata alla luce delle regole e dei limiti previsti dalla disciplina statale di settore in materia di accesso civico. Inoltre, detti dati, anche se non appartenenti alla categoria di dati particolari, sono comunque dei dati “delicati”, in quanto l’informazione è relativa al rendimento lavorativo individuale di un dipendente e pertanto la conoscibilità da parte di terzi determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati personali.
In altri termini, l’ostensione generalizzata tramite l’istituto dell’accesso civico di dette informazioni personali può essere fonte di possibili ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale, anche all’interno dell’ambiente lavorativo, del dipendente: per esempio esponendolo a possibili difficoltà relazionali con i colleghi o a eventuali ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni.

3. Il parere del Garante: il rifiuto di Consob di comunicare i nominativi dei manager è legittimo


Per quanto riguarda il caso in esame, il Garante ha ritenuto che la CONSOB, nell’ostendere la documentazione richiesta, abbia correttamente omesso i nominativi dei dipendenti e gli altri dati che possano consentirne l’identificazione indiretta, quali l’indicazione dell’unità organizzativa di afferenza.
Infatti, posto che l’interessato può essere identificato anche attraverso dati diversi dal nome e/o dall’indirizzo, semplicemente mediante correlazione con altri dati in possesso dei terzi o mediante deduzione, nel caso di specie la conoscenza dell’unità organizzativa cui appartiene il dipendente che ha percepito la gratifica potrebbe permettere all’organizzazione sindacale e ai terzi che venissero a conoscenza del dato, di individuare potenzialmente il dipendente medesimo. Ciò in ragione dell’esiguo numero di dipendente appartenenti ad alcune unità organizzative e del fatto che è nota l’assegnazione nominativa dei dipendenti alle varie unità organizzative.
Per tali ragioni, quindi, secondo il Garante non sarebbe bastato oscurare i nominativi dei dipendenti per rendere gli stessi non identificabili.
In conclusione il Garante ha ritenuto che la decisione della Consob di omettere anche l’indicazione dell’unità organizzativa cui appartiene il dipendente (oltre al nominativo del medesimo) è corretta.
 

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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