Compensi ai professionisti: confermata la retroattività dei nuovi parametri forensi

Redazione 26/10/12
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Anna Costagliola

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18207 del 24 ottobre, si è allineata al principio sancito dalle Sezioni Unite il 12 ottobre scorso (sent. n. 17405) secondo cui i parametri di cui al D.M. 140/2012 per i compensi dei professionisti, e in particolare degli avvocati, devono essere applicati ogni volta che la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 23 agosto scorso. Hanno ritenuto le Sezioni Unite che, per ragioni di ordine sistematico e per la necessità di conferire all’art. 41 del D.M. una interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, detta disposizione deve essere letta nel senso che i nuovi parametri vadano applicati ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto citato e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate.

Il principio è ripreso dai giudici della sezione lavoro, i quali ribadiscono che l’art. 41 del D.M. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato («le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore») depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario forense.

Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell’opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l’apprezzamento dell’attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 4, non è più correlato al momento in cui l’opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice. Concludono i giudici che qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l’applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del D.M. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all’art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui all’art. 9, co. 3, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, che ha escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.

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