Codice tributo lavoro notturno e straordinario nei festivi

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Servizi/Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, con la risoluzione n. 51/E, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Si tratta del codice tributo “1702”.
Per approfondire si consiglia: Codice tributario 2023

Agenzia delle Entrate -risoluzione n. 51/E

Risoluzione-AE-n.-51-2023.pdf 555 KB

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Indice

1. La normativa di riferimento


L’art. 39-bis, co. 1, del d.l. n. 48/2023[1], dispone, testualmente, che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66[2], effettuato nei giorni festivi”.
I seguenti commi 2 e 3 della summenzionata norma dispongono, inoltre, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.
Infine, il co. 4 dell’art. 39-bis del medesimo d.l. n. 48/2023 dispone che “Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[3]”.


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2. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate


Vista la normativa di riferimento, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare il suddetto credito, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo che segue:
–          “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
In sede di compilazione del modello F24, detto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si evidenzia che, sulla scorta dell’art. 37, co. 49-bis[4], del dl n. 223/2006[5], ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito in scrutinio il modello F24 deve essere presentato – tassativamente – mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Invece, l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

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Volume consigliato

Note

  1. [1]

    DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48  – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro -.

  2. [2]

    DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro -.

  3. [3]

    DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241 – Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni -.

  4. [4]

    L’art. 37, rubricato “Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario”, del dl n. 223/2006, al co. 49-bis., testualmente, dispone che: “I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma”.

  5. [5]

    DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale -.

Avvocato Rosario Bello

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