La codificazione viene spesso intesa come sinonimo di stabilizzazione.
Un Codice è, o almeno dovrebbe essere, un punto fermo di indirizzo per tutti gli operatori del settore. E così doveva essere il Codice del 2023: un punto fermo stabile dopo lo stillicidio del Codice del 2016, caratterizzato dalla necessità di continui puntellamenti legislativi seguiti alle picconate della CGUE su subappalto, avvalimento e, non ultimo, raggruppamenti temporanei di imprese.
Una speranza che è durata ben poco, come vedremo in questo articolo, e che evidenzia la costante necessità di un aggiornamento continuo non solo sullo stato dell’arte, ma anche sul suo futuro. Lo evidenzia anche il dibattito sulle (prossime) direttive appalti, che sarà trattato nel Forum Appalti del 2025. Un’occasione per riflettere sulla stabilità del Codice ma anche, se non soprattutto, sul suo futuro.
Indice
1. La parità di genere e l’errore emendato all’alba del Codice.
Che il Codice del 2023 possa non essere un punto fermo e stabile nel futuro degli appalti, anche a causa dei revirement sul testo, è messo in evidenza dalla sua prima modifica, intervenuta a neanche due mesi dalla sua emanazione.
In particolare, l’articolo 108 c. 7 del Codice (nella formulazione originaria), sembrava prevedere un obbligo di attribuzione di punteggio premiale per i concorrenti che avessero la certificazione di parità di genere o che comunque autocertificassero il possesso dei requisiti per la sua attribuzione, il che non poteva che avere conseguenze esecutive di rilievo data la tutt’altro che agevole verifica degli stessi.
Così, a maggio 2023, il primo intervento a “correggere” e rivedere la scelta originaria, prevedendo soltanto l’attribuzione del punteggio per il possesso della certificazione.
Un intervento forse minimale, ma che già mostrava la possibilità che il testo presentasse errori di redazione, o che si scontrasse con una difforme volontà politica.
Ulteriori interventi successivi si sono susseguiti, con modifiche che hanno colpito l’art. 16[1], l’art. 63[2], l’art. 73[3], l’art. 225[4], l’Allegato II.14[5], l’Allegato V.3[6]. Rilevante anche il fatto che una di queste modifiche sia intervenuta poco prima del correttivo, segnalando quindi anche una forma di, forse, scarso coordinamento tra uffici legislativi.
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2. Il correttivo come mancata stabilizzazione
Segnale di questa instabilità normativa è certamente il correttivo del 2024.
Non è certo questa la sede per trattare il tema, ma sia sufficiente considerare che più che di correttivo, si può parlare di una vera e propria riforma intervenuta in modo corposo su più norme.
Ma almeno, dopo l’intervento di un correttivo, ci si sarebbe aspettati una stabilizzazione, seguita ad una profonda revisione e riflessione sul tema. Stabilizzazione che non c’è stata, come dimostra il fatto che subito dopo il correttivo vi siano stati ulteriori tre interventi di modifica del Codice[7] ancora a manifestare un’esigenza costante di revisione.
3. Dopo il correttivo. Il futuro degli appalti
La, seppur limitata, lettura delle modifiche mostra, soprattutto sotto un profilo cronologico ma anche quantitativo, che siamo ben lontani da una stabilizzazione del sistema normativo.
Sul tema vanno segnalati due profili che pendono come una spada di Damocle sul futuro degli appalti.
Il primo è quello dell’intelligenza artificiale. Con l’avanzare dell’evoluzione di questi strumenti è naturale che questi colpiscano di riflesso anche il mondo della contrattualistica pubblica.
Il secondo è quello delle direttive europee. La Commissione ha effettuato una consultazione pubblica sul tema, con un questionario. Dalla sua lettura sembra che il futuro intervento voglia stabilire principi più pregnanti sul sottosoglia, ritenuti non estranei all’ambito di applicazione dei Trattati . Un intervento che colpirebbe la tendenza legislativa italiana a considerarli terra di nessuno e che potrebbe comportare una revisione profonda della strutturazione del Codice anche su questo tema. Tanto più che anche il Codice del 2023 rischia di subire lo stillicidio di quello del 2016, almeno sulle cause di esclusione automatica.
Insomma, la storia degli appalti è in fieri, e le novità intervengono quotidianamente. La formazione, lo studio, ma anche e soprattutto il confronto restano il punto cardine per superare le criticità che ogni giorno nascono e si formano.
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Note
[1] D.l. 29.9.2023 n. 132
[2] D.l. 27.12.2024 n. 201
[3] D.l. 29.9.2023 n. 132.
[4] D.l. 2.3.2024 n. 19
[5] D.l. 2.3.2024 n. 19
[6] D.L. 19.9.2023 n. 124.
[7] D.l. 14.3.2025 n. 25; l. 18.3.2025 n. 40; l. 4.4.2025 n. 42.
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