Applicabilità Codice appalti agli Ordini forensi: posizione del COA di Milano

Il COA di Milano ha adottato una delibera di grande rilevanza sul dibattuto tema dell’applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini forensi.

Chiara Schena 24/01/25
Allegati

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Milano, nella seduta del 16 gennaio 2025, ha adottato una delibera di grande rilevanza sul dibattuto tema dell’applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini forensi e, più in generale, agli Ordini professionali. La decisione del COA milanese si inserisce in un contesto giuridico complesso, caratterizzato da posizioni divergenti e interpretazioni normative non uniformi. Sul Codice appalti abbiamo organizzato il percorso di formazione Mini master di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici dopo il correttivo appalti 3^ edizione per operatori economici, consulenti PA/PNRR e aziende.

La decisione del COA di Milano (PDF)

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Indice

1. Il problema dell’inquadramento giuridico degli Ordini forensi


Il nodo centrale della questione riguarda la qualificazione giuridica degli Ordini forensi. Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), gli Ordini professionali rientrano nella categoria degli organismi di diritto pubblico e, pertanto, devono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Questa posizione è stata ribadita nella delibera n. 687 del 2017 e in altri interventi successivi, sostenendo che gli Ordini, in quanto enti pubblici non economici, debbano rispettare le disposizioni previste per le amministrazioni pubbliche in materia di contratti.
Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di numerose contestazioni, in particolare da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha espresso un parere contrario sulla base della giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 12 settembre 2013 (C-526/11), ha infatti escluso gli Ordini professionali dalla definizione di amministrazioni aggiudicatrici, evidenziando che non soddisfano i criteri richiesti dalla direttiva europea. Per approfondimenti si consigliano i volumi: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici, Il principio di rotazione e il regolamento degli appalti sotto soglia di lavori, servizi e forniture – II EdizioneNuovo codice dei contratti pubblici per operatori economici

2. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale


A rafforzare la posizione del CNF è intervenuta la modifica dell’articolo 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, che ha introdotto il principio della non applicabilità delle disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche agli Ordini professionali, salvo espressa previsione di legge. Questo intervento normativo rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dell’autonomia degli Ordini, confermando che essi non possono essere assimilati a enti pubblici tradizionali.
Nonostante ciò, alcune pronunce giurisprudenziali hanno continuato a generare incertezza. In particolare, il TAR Lazio, con la sentenza n. 7455 del 2024, ha confermato l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini, suscitando un acceso dibattito. Tale sentenza ha spinto molti Ordini territoriali, tra cui quello di Milano, a prendere posizione sulla questione.

3. La delibera del COA di Milano


Il COA di Milano, nella sua delibera, ha ribadito che gli Ordini forensi sono enti pubblici non economici con natura associativa, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria. Essi sono finanziati esclusivamente dai contributi degli iscritti, senza l’utilizzo di risorse pubbliche. Pertanto, la ratio sottostante al Codice dei contratti pubblici – garantire trasparenza e concorrenza nell’uso di fondi pubblici – non sarebbe applicabile ai contratti stipulati dagli Ordini.
Il Consiglio ha inoltre evidenziato che l’applicazione delle norme del Codice comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati, senza apportare benefici concreti. Tra le criticità segnalate, vi è il rischio di rallentare l’attività amministrativa degli Ordini, compromettendo la loro funzione di supporto agli iscritti e di garanzia della qualità professionale.

4. Le richieste di intervento legislativo sulla non applicabilità del Codice dei contratti pubblici


Per risolvere definitivamente la questione, il COA di Milano ha auspicato un intervento legislativo che chiarisca in modo inequivocabile la non applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini professionali. In particolare, ha proposto una modifica all’articolo 24 della legge professionale n. 247/2012, al fine di rafforzare l’autonomia degli Ordini e prevenire interpretazioni contrastanti.

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5. Conclusioni e prospettive future


La delibera del COA di Milano si allinea con le iniziative già intraprese da altri Ordini territoriali, contribuendo a consolidare una posizione condivisa a livello nazionale. La questione dell’applicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini forensi rappresenta un tema cruciale, che richiede un chiarimento definitivo da parte del legislatore per garantire certezza normativa e tutelare l’autonomia degli Ordini.
In attesa di un intervento legislativo, la delibera è stata trasmessa alle autorità competenti, con l’obiettivo di promuovere un indirizzo unitario che possa rispondere alle esigenze della categoria forense e tutelare il corretto funzionamento degli Ordini professionali.

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Chiara Schena

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