Che cosa accade quando la moglie nasconde al marito di essere sterile?

Scarica PDF Stampa
Due domande che, come qualcuno diceva anni fa, sorgono spontanee, sono:

“che cosa accade se la moglie nasconde al marito di essere sterile e lui se ne accorge dopo molto tempo dalle nozze?”

“Il matrimonio può essere annullato ed entro quanto tempo?”

La questione è stata portata a chiarimento da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. 1/06/2022 n. 17910/2022).

Scriveremo di che cosa si tratta nell’articolo che segue.

     Indice

  1. In che modo separarsi da una moglie che nasconde la sua sterilità
  2. In che modo annullare il matrimonio se la moglie nasconde di essere sterile

1. In che modo separarsi da una moglie che nasconde la sua sterilità

Quando la moglie nasconde al marito il fatto di non potere avere figli, ci sono due modi per poterla lasciare.

Il primo consiste in una normale causa di separazione seguita dal successivo divorzio davanti al Tribunale Ordinario Civile.

In simili casi il matrimonio viene reciso ma esplica effetti per il passato.

Questo significa che l’ex coniuge, oltre a vantare il diritto al mantenimento nel caso nel quale il suo reddito dovesse essere inferiore a quello dell’altro, potrà pretendere anche una quota della pensione di reversibilità e del Tfr del marito, secondo le norme previste per le normali coppie che si lasciano.

Il marito, da parte sua, potrebbe però decidere di chiedere una separazione con addebito, vale a dire, potrebbe fare imputare la colpa per la disgregazione della convivenza alla moglie che non ha tenuto un comportamento corretto e caratterizzato trasparenza e sincerità, due qualità che in un matrimonio dovrebbero essere fondamentali.

Se il giudice dovesse accogliere la domanda, la moglie sterile non potrebbe ottenere l’assegno di mantenimento da parte del marito.


Potrebbe interessarti anche:


2. In che modo annullare il matrimonio se la moglie nasconde di essere sterile

Il secondo modo per lasciare la moglie che ha nascosto la sua sterilità è il ricorso alla Sacra Rota.

Il Tribunale Ecclesiastico , da parte sua, dichiarerà nullo il matrimonio e la coppia si potrà anche risposare una seconda volta in chiesa.

La Corte d’Appello provvederà a convalidare e, in questo modo, il marito non dovrà essere tenuto a versare gli alimenti all’ex moglie, in considerazione del fatto che l’unione non ha prodotto nessun effetto neanche per il passato.

Il canone 1097 del codice di diritto canonico indica come causa di nullità del matrimonio l’errore sulle specifiche qualità del coniuge.

È l’errore nel quale incorre il nubendo che desidera nel suo futuro coniuge una qualità specifica non rinvenuta in un secondo momento durante il matrimonio.

È il caso di chi si sposa confidando sulla capacità di procreare del futuro coniuge ma ignora il suo stato di sterilità o di chi voglia sposare una persona in possesso di un determinato titolo di studio o di determinate qualità morali che la stessa assicura di possedere e che in realtà non esistono.

In Italia con la finalità di riconoscere effetti civili a una sentenza di nullità pronunciata da un Tribunale Ecclesiastico, uno o entrambi i coniugi devono presentare alla Corte d’Appello una domanda di delibazione.

Si tratta di una declaratoria di validità che consente di annotare la sentenza nei registri dello stato civile, permettendo ai coniugi di riacquistare la libertà di stato.

La domanda, che deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza ecclesiastica di nullità, può essere presentata senza limiti di tempo:

  • da entrambi i coniugi, con ricorso che introduce un rito camerale semplificato
  • da uno dei coniugi con atto di citazione al quale segue un ordinario processo di cognizione.

Una sentenza ecclesiastica che abbia annullato il matrimonio se c’è stata una prolungata convivenza di almeno tre anni tra i coniugi e l’eccezione è stata rilevata dalla parte, non può essere delibata.

Nonostante questo, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. 1/06/2022 n. 17910/2022) nel caso della moglie che non dice al marito di non potere avere figli, la condizione non si applica e  si può chiedere la delibazione della sentenza di nullità, pronunciata in precedenza dal Tribunale Ecclesiastico, nonostante sia avvenuto il decorso dei tre anni.

Anche nel nostro ordinamento la nullità del matrimonio per un errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, dovuto al dolo dello stesso (ad esempio sulla sterilità) e la semplice durata della convivenza non può sanare, di conseguenza, la sentenza del Tribunale Apostolico, che deve essere ritenuta valida anche in Italia.

Il limite dei tre anni di convivenza, sancito dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione è relativa all’ipotesi di nullità prevista esclusivamente dal diritto canonico.

Se così non fosse, anche il matrimonio del bigamo o dell’incestuoso non potrebbe essere annullato in caso di lunga coabitazione.

Non contano, da una parte, la convivenza della coppia prima delle nozze e, dall’altra, il fatto che l’uomo abbia chiesto l’annullamento al Tribunale Ecclesiastico dopo la domanda di separazione della moglie.

Volume consigliato:

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento