Il valore delle prove nelle cause di separazione e divorzio

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Le cause di separazione e divorzio, almeno quelle giudiziali, necessitano di prove e si vincono sulla base delle stesse, non basta avere ragione  affermando i propri diritti e non è neanche  sufficiente  avere un bravo avvocato.

Per vincere le cause le prove giocano un fondamentale ruolo.

A questo  proposito ci si chiede quali siano le prove in una causa di divorzio e soprattutto a che cosa servano e che cosa debba essere dimostrato al giudice.

In questo articolo scriveremo qualcosa su questi argomenti.

     Indice

  1. Le cause di separazione o divorzio
  2. Il ruolo delle prove nelle cause di separazione o divorzio
  3. Le prove da portare in una causa di separazione o divorzio

1. Le cause di separazione o divorzio

Separazione e divorzio  si possono realizzare o con l’accordo delle parti oppure durante una causa. Nel primo caso si parla di separazione o divorzio consensuale, nel secondo caso di separazione o divorzio giudiziale.

La procedura consensuale si può realizzare in tre modi diversi:

  • Davanti al giudice, precisamente davanti al Presidente di Sezione, in un’unica udienza nella quale costui, dopo avere tentato una formale conciliazione tra le parti, dà lettura dell’accordo dalle stesse previamente concordato, per come redatto dai rispettivi avvocati, e lo approva.
  • Davanti all’ufficiale di stato civile del Comune, o davanti al sindaco stesso, in due diversi incontri con una distanza di 30 giorni l’uno dall’altro.

Una simile possibilità è ammessa esclusivamente in assenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Non sono ammessi, nell’accordo, patti di trasferimento di beni, che andranno regolamentati con contratti autonomi.

La procedura giudiziale è una vera e propria causa.

Inizia con l’atto di ricorso presentato da uno dei coniugi e la difesa successiva dell’altro.

Il giudice ammette le prove richieste dalle parti e poi emette la sentenza.

La causa di separazione e divorzio viene intrapresa perché i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su uno o più aspetti dei loro rapporti economici o personali che seguono alla cessazione del matrimonio.

Potrebbe essere relativa:

  • All’ammontare del mantenimento per l’ex coniuge meno abbiente.
  • L’ammontare del mantenimento per i figli.
  • La collocazione dei figli presso uno dei genitori.
  • L’affidamento dei figli, se congiunto o condiviso.
  • Le modalità di visita dei figli e la possibilità di un coniuge di trasferirsi altrove

2. Il ruolo delle prove nelle cause di separazione o divorzio

Le prove, di solito, sono più importanti nella causa di separazione che in quella di divorzio, dove il giudice, il più delle volte, si limita a prendere atto di quello che era stato deciso nel precedente gradino della separazione, salvo ci siano altri imprevedibili eventi che abbiano modificato la situazione di fatto.

Ad esempio, un arricchimento o un impoverimento di uno dei due ex coniugi con conseguente richiesta di incremento o di riduzione dell’assegno di mantenimento, inadeguatezza di uno dei due coniugi ai compiti di genitore.

Gli accordi che si stipulano in sede di separazione non sono vincolanti con il divorzio.

Ad esempio, se un coniuge, all’atto della separazione, rinuncia al mantenimento in cambio del trasferimento della proprietà di un immobile, con il divorzio potrebbe modificare la propria pretesa e pretendere anche l’assegno.

Di solito, le prove sono rivolte a dimostrare:

  • La responsabilità di uno dei due coniugi nell’avere determinato la crisi del matrimonio.Questo comporterebbe l’imputazione di addebito, con conseguente perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede legittimario.
  • La sussistenza di redditi nascosti e non dichiarati che potrebbero determinare un maggiore importo del mantenimento.
  • Le esigenze economiche del coniuge che richiede il mantenimento, oppure, l’incapacità dell’altro di provvedervi per come richiesto dall’ex.
  • L’incapacità di uno dei due coniugi a gestire i figli o a prendere le decisioni più adeguate per la loro crescita.

Nel primo caso, la battaglia si concentrerà sulla collocazione dei minori e, nel secondo, sull’affidamento.


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3. Le prove da portare in una causa di separazione o divorzio

Nel processo civile le prove sono “tipiche”, vale a dire, unicamente quelle indicate dal codice civile.

Oggi i giudici si stanno aprendo anche alle prove atipiche, come ad esempio le chat, gli screenshot, le e mail semplici.

Le prove in una causa di separazione o divorzio sono quelle di qualsiasi altro processo.

La testimonianza

Possono testimoniare in causa i soggetti, compresi parenti, affini e figli, tranne i due coniugi.

La testimonianza dei minori deve essere disposta con le opportune cautele per tutelare la loro psiche.

Il bambino con più di 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito quando si decide sul suo collocamento e affidamento.

Il testimone è colui che ha visto i fatti o ne ha cognizione diretta.

Non sono ammessi i testimoni che hanno conoscenza dei fatti per “sentito dire”.

Le deposizioni dei parenti, affini o figli hanno lo stesso valore probatorio di quelle che provengono da terzi estranei.

Ad esempio è frequente ai fini dell’addebito, la testimonianza:

  • Dei parenti del coniuge che richiede l’addebito. La prova che il comportamento di un coniuge ha determinato l’intollerabilità irreversibile della convivenza può emergere dalle loro testimonianze. I fatti relativi all’intimità familiare non possono che essere noti con più diretta conoscenza ai congiunti più prossimi.
  • Dei figli. Ad esempio, può essere decisiva la testimonianza del figlio che conferma che la relazione extraconiugale del genitore è stata l’unica causa della crisi che ha portato alla fine del matrimonio.

Il divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni personali non si applica alla narrazione dei fatti nell’ambito di una testimonianza e non può essere relativo a quelle attività necessarie oppure obbligatorie per le esigenze di difesa in giudizio quando sono rispettati i limiti della pertinenza e continenza.

Il rispetto della privacy non può legittimare una violazione del diritto inviolabile di difesa che non può avere ostacoli o impedimenti nell’accertamento della verità.

Documenti e atti

Nel processo possono entrare lettere, scritti, contratti, atti notarili e qualsiasi altro documento.

Nel nostro ordinamento non hanno valore i cosiddetti patti prematrimoniali, con i quali le parti concordano prima gli effetti di una eventuale separazione o divorzio.

È possibile che un coniuge si impegni a rimborsare l’altro, in caso di separazione, delle spese dallo stesso sostenute per la ristrutturazione o edificazione della casa comune.

Fotografie

Le foto sono “riproduzioni meccaniche” che fanno fede se non vengono contestate in giudizio dalla parte avversaria.

Non basta una generica opposizione ma bisogna insinuare nel giudice il dubbio della mancanza di genuinità di simili documentazioni.

Chat, email, screenshot

Oggi i giudici ammettono la prova acquisita attravvscreenshot, sms, chat ed email a patto che non siano stati acquisiti con l’inganno o in violazione della privacy. 

Confessione

La confessione di un coniuge, che può avvenire anche tacitamente, vale a dire, in mancanza di contestazione di un fatto dedotto dall’avversario, è prova legale e vincola il giudice a tenerne conto senza potersi discostare più da esso.

Le indagini della polizia tributaria

Quando è in contestazione il reddito di uno dei due coniugi, l’altro può chiedere al giudice di ricostruire il suo tenore di vita sulla base delle spese da questi sostenute, come affitto, viaggi, utenze, oppure con una indagine tributaria da affidare alla finanza.

In questo secondo caso, si procederà a delle vere e proprie verifiche fiscali.

L’investigatore privato

Spesso, si utilizzano detective privati per dimostrare l’infedeltà di uno dei due coniugi.

Il relativo rapporto scritto non è una prova, lo possono essere le foto se non contestate.

L’investigatore potrà essere sentito come testimone dei fatti ai quali ha assistito di persona.

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Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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