Cassazione: si precisano i rapporti fra concussione e la nuova figura dell’induzione a dare o promettere utilità

Redazione 19/02/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 7495 del 15 febbraio 2013 la giurisprudenza di legittimità ha precisato i confini applicativi della nuova fattispecie di cui all’articolo 319 quater del codice penale, introdotto dalla legge 190/2012.

I dubbi interpretativi sorgevano allorquando si trattava di ascrivere determinate condotte alla concussione, caratterizzata dalla soggezione del privato al potere del funzionario pubblico, oppure alla fattispecie di nuovo conio, in cui il privato è coautore del reato.

La Cassazione al riguardo ha stabilito che il reato di induzione a dare o promettere utilità deve ritenersi configurabile quando le conseguenza sfavorevoli che il pubblico ufficiale minaccia, se non otterrà il pagamento della somma indebita, non sono un male ingiusto ma scaturiscono direttamente dalla legge. Più precisamente, premessa una necessaria distinzione fra le condotte di costrizione (rientranti nella concussione) e di induzione (rientranti invece nell’articolo 319 quater) e tenendo conto anche del fatto che nella fattispecie più grave della concussione rientra sia la violenza fisica, che quella morale, essendo impossibile graduare la gravità delle minacce, allora il discrimen si fonda proprio sull’oggetto della minaccia.

Se, cioè, il pubblico ufficiale prospetta conseguenze sfavorevoli che scurirebbero dall’applicazione della legge, per ricevere in cambio il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità (ad esempio si fa pagare per cancellare una multa), allora la norma applicabile è l’articolo 319 quater del codice penale; invece, se viene prospettato un male ingiusto, tale perché non previsto dall’ordinamento, allora si tratterà di concussione.

I giudici di dilungano ancora sul rapporto fra le due norme, chiarendo che l’articolo 319 quater ha natura residuale rispetto alla concussione, e che rientra nell’induzione tutto ciò che non può essere classificato come costrizione. Quindi, la differenza fra la vecchia concussione e la nuova induzione non sta nell’intensità psicologica della pressione esercitata dal pubblico ufficiale, ma nella natura della minaccia: e ciò, spiegherebbe anche perché nell’induzione il privato non sia più considerato come vittima ma come autore del reato: egli, infatti, mira ad un risultato favorevole, cercando di evitare un male che non è ingiusto, ma è previsto dall’ordinamento, acconsentendo alla indebita richiesta di denaro o altra utilità.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento