Cassazione: le norme antinfortunistiche sul lavoro tutelano anche i terzi che si trovano nel cantiere

Redazione 13/02/13
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 6363 dell’8 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno confermato la condanna a carico di un imprenditore, ritenuto colpevole dell’infortunio occorso ad un dipendente investito da un autocarro nella fase di retromarcia nel piazzale.

Nulla da fare quindi per il ricorrente, al quale è stata applicata anche la circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

I giudici di legittimità hanno precisato che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre adeguate misure per l’incolumità dei lavoratori e dei pedoni, e che si tratta di una vera e propria posizione di garanzia a carico dello stesso: inoltre, i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro, ed è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza occorre, ad esempio, segnalare la circolazione degli automezzi con cartelli ed altri avvertimenti, le vie di circolazione e il relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso da fare per evitarli.

Inoltre, proseguono i giudici, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

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