Cassazione: la durata della pena accessoria può superare quella della pena principale

Redazione 10/01/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 769 dell’8 gennaio 2012 i giudici di legittimità hanno confermato la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un piccolo imprenditore, che operava in regime di contabilità semplificata, reo di non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie (ossia il libro giornale e quello degli inventari) impedendo così alla curatela di ricostruire il volume d’affari.

Contestualmente, hanno ritenuto legittima anche la condanna alla pena accessoria della interdizione da attività imprenditoriali o manageriali per dieci anni, sebbene l’imputato era stato condannato alla pena minima di tre anni prevista per il reato di bancarotta fraudolenta.

Dunque, ad avviso dei giudici di legittimità, nel caso di specie la durata della pena accessoria può superare quella della pena definitiva, in quanto la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di dieci anni, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 del codice penale (quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta (…).

Nella sentenza la Cassazione affronta anche un altro argomento: precisa, infatti, che anche le imprese sottoposte al regime tributario di contabilità semplificata sono obbligate alla tenuta delle scritture a dei libri di cui all’art. 2214 del codice civile, ed in modo particolare del libro giornale e del libro degli inventari, che lo stesso art. 2214 indica come scritture contabili obbligatorie per chi esercita un’attività commerciale, sia ai fini civili che a quelli penali previsti dalla legge fallimentare.

Inoltre, continuano i giudici, per essere condannati per bancarotta documentale fraudolenta non è necessario aver distrutto le scritture ma è sufficiente non averle tenute fin dall’inizio con l’intento di impedire al curatore la ricostruzione del volume d’affari.

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