Lucia Nacciarone
E, fra queste, la sospensione e l’interruzione della prescrizione. Perciò, avvisano gli ermellini, è escluso che il risarcimento del danno in favore della parte civile si prescriva indipendentemente dalle cause di interruzione o sospensione relative al reato.
Con la sentenza n. 12587 del 18 marzo 2013 i giudici di legittimità hanno quindi aderito a quell’orientamento secondo cui la prescrizione del risarcimento del danno, che normalmente avviene decorsi i cinque anni dal fatto che lo ha scaturito, laddove consegua ad un reato soggiace invece ai termini di prescrizione di quest’ultimo.
Se l’azione civile è esercitata nel processo penale il termine ordinario di cinque anni è sostituito da quello corrispondente previsto per l’illecito penale. E ad essa vengono estesi anche tutti gli avvenimenti riguardanti la prescrizione del reato, come la sospensione e l’interruzione.
Il richiamo operato dall’art. 2974 del codice civile è ampio, continuano i giudici: la norma dà infatti luogo ad una disciplina unitari dei due istituti, civile e penale.
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