Cassazione: condanna aggravata per chi utilizza minori inconsapevoli nel trasporto di droga

Redazione 29/03/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 14409 del 27 marzo 2013 la Cassazione ha confermato la condanna a carico di una donna per detenzione a fini di spaccio aggravata dal numero di persone e dall’essersi avvalsa della condotta di minori ignari della collaborazione.

L’imputata, peruviana, si era resa responsabile del trasporto di droga inserendo la relativa partita in 36 guaine di silicone tra i vestiti nella valigia in arrivo in aereo dal Sudamerica.

E, soprattutto, si era avvalsa della collaborazione inconsapevole dei figli minorenni, soggetti, quindi, inconsapevoli circa la commissione dell’illecito.

Tale circostanza ha pesato sull’entità della pena da erogare, e, al riguardo, si legge in sentenza: «il testo originario del richiamato n. 4 dell’articolo 112 del codice penale prevedeva la condotta di chi, fuori dal caso disciplinato dall’articolo 111 (persona non imputabile, in particolare), avesse determinato al reato un minore degli anni 18 (o persona in stato di infermità o deficienza psichica). Con l’articolo 11 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, è stata aggiunta nella norma la condotta dell’essersi ‘comunque avvalso’ degli stessi. Da ultimo, la legge n. 94/2009, articolo 3, ha inserito anche la fattispecie dell’’avere con gli stessi partecipato’ nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. Si tratta, con tutta evidenza, di modifiche della disposizione richiamata e pongono, perciò, il problema del carattere recettizio o formale di detto richiamo».

E, nel caso di specie, continuano i giudici, il fatto che l’imputata si sia avvalsa, per commettere il reato, di una minore degli anni 18 del tutto inconsapevole della collaborazione prestata, è riconducibile alla fattispecie aggravata della detenzione a fini di spaccio.

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