Cassa Forense: è decennale la prescrizione del credito contributivo del professionista anche se i dati reddituali comunicati non sono conformi al vero

Redazione 17/05/13
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Biancamaria Consales

Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione, pronunciandosi, con sentenza n. 11725, depositata il 15 maggio 2013, sul ricorso proposto dalla Cassa Forense avverso la sentenza della Corte di appello che riteneva prescritto il credito contributivo della stessa nei confronti di un avvocato relativamente ai redditi percepiti negli anni precedenti.

Nella fattispecie la suddetta Corte territoriale aveva accolto l’appello del professionista sul rilievo che il termine di prescrizione, anche in ipotesi di comunicazioni di dati reddituali non conformi al vero, decorre, ai sensi dell’art. 19 della L. 576/1980, dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge.

La Cassa Forense, nel proporre ricorso per cassazione, lamentava che la Corte di appello non avesse ritenuto che l’omissione della comunicazione e la non conformità al vero della comunicazione, in quanto omissiva della dichiarazione di parte dell’ammontare dichiarato al fisco, sono disciplinate in maniera identica; ed, ancora, che la predetta Corte non avesse tenuto conto, nella propria decisione che, in caso di omissione totale o di dichiarazione non conforme al vero, la Cassa previdenziale non ha la possibilità di far valere il diritto all’esazione dei contributi omessi, fino alla conoscenza degli importi effettivamente dichiarati al fisco.

A nulla sono valse le predette doglianze, in quanto i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso della Cassa Forense, ritenendo i motivi posti alla base di esso infondati, in quanto contrari all’ormai consolidato orientamento della Corte, a cui, invece, si è conformata la sentenza impugnata.

“L’art. 19 della legge 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa Forense – ha affermato la Suprema Corte – individua un distinto regime della prescrizione medesima, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.

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