Caso Vieri, un risarcimento non più milioniario.

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Il 22 luglio 2015 la Corte d’Appello di Milano è intervenuta in merito alla controversia intercorsa tra l’ex calciatore Christian Vieri e la F.C. Internazionale Milano S.P.A., ritenuta responsabile di un’attività di pedinamento e illegittima presa visione dei dati del giocatore, e la Telecom Italia S.P.A. per il costante monitoraggio del suo traffico telefonico. Nel 2012 il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità delle società coinvolte, condannandole al risarcimento di un milione di euro per aver cagionato dei danni al giocatore, che lamentava uno stato depressivo e di insonnia. Seppur in misura parziale, la seconda sezione civile della Corte di Appello di Milano ha confermato “la responsabilità sia di Telecom S.P.A. che di FC Internazionale in relazione all’illecita attività posta in essere”. In particolare, la Corte si sofferma sul danno non patrimoniale derivante dalla violazione della privacy e sul danno all’immagine derivante dall’impatto mediatico della vicenda. La sentenza consente di far luce sui controversi criteri di quantificazione del danno patito, precisando che occorre considerare: 1) la reale gravità delle intrusioni nella vita personale del soggetto e le modalità di realizzazione; 2) la sfera violata, giudicando più severamente se ad esser lesa è quella strettamente privata; 3) la durata dell’intromissione; 4) il numero di soggetti coinvolti nelle indagini e i ruoli da essi ricoperti; 5) le modalità di trattamento e diffusione dei dati acquisiti; 6) il momento dell’apprendimento delle informazioni, ritenute dalla Corte più intense se non risalenti nel tempo; 7) il rapporto tra la vittima e l’autore delle intromissioni ovvero se ricorrano ipotesi di abuso e approfittamento di relazioni personali, al fine di poter trarre maggior vantaggio. Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto particolarmente rilevanti le intromissioni rese sulle utenze di Christian Vieri e ciò non solo, in quanto tali modalità consentono l’acquisizione di dati relativi ai soggetti in contatto con la vittima ma anche perché, quest’ultima ha appreso delle attività svolte, attraverso i mezzi di comunicazione. Ne deriva per la Corte un ulteriore spunto di riflessione, avente ad oggetto il danno all’immagine subito dal soggetto danneggiato. Al fine di quantificare l’entità di tale danno, i giudici prendono in esame quattro parametri tra cui: 1) la non attualità della notizia, all’epoca il giocatore non prestava più alcuna attività presso la F.C. Internazionale; 2) l’attenzione rivolta dai giornalisti principalmente al disagio della vittima; 3) oggetto delle notizie era principalmente la vita privata del calciatore, escludendo tuttavia aneddoti riprovevoli o di particolare gravità; 4) infine, le informazioni rese erano strettamente connesse al rapporto lavorativo con la società; difatti quest’ultima riteneva che le attività di pedinamento e controllo rientrassero in quelle consentite dall’art. 8 della legge 300/70. Alla luce di tali valutazioni, la Corte di Appello ha disposto un risarcimento inferiore a quanto inizialmente disposto dal Tribunale in prima istanza.

Salvati Cristina

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