Assunzione di mezzi istruttori transfrontalieri in ambito UE: Sentenza Corte di Giustizia 6.9.2012 sezione prima C.170/11

Redazione 13/02/13
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 settembre 2012

«Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Ambito di applicazione ratione materiae – Audizione, da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di un testimone, che è altresì parte nel procedimento principale, residente in un altro Stato membro – Possibilità di citare una parte come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto dello Stato membro cui detta autorità giudiziaria appartiene». Sussiste.

Nella causa C 170/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo ********* der Nederlanden (NL), con decisione del 1° aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 7.4.2011, nel procedimento con parti

*******************************************,

*****************************,

**************çois ***************

contro

Hendrikus ******************,

Kortekaas Entertainment Marketing BV,

Kortekaas Pensioen BV,

*******************,

Johannes Hendrikus Visch,

Euphemia ********ökkerink,

Laminco GLD N-A,

Ageas NV, già *********,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. **********, presidente di sezione, dai sigg. ***************, ******ši? (relatore), E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra ***********, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per i sigg. Lippens, ******* e ******, da P. D. ***** e H. M. H. Speyart, advocaten;

–        per il governo olandese, da C. Wissels e J. ******, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vlá?il, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. *****, K. ******** e J. ******, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da P. ****** ******, BL;

–        per il governo austriaco, da A. *****, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da J. Heliskoski e H. Leppo, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da H. ******, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, i sigg. Lippens, ******* e ****** (in prosieguo, congiuntamente: «Lippens e a.»), residenti in Belgio, dirigenti dell’Ageas NV, già ********* (in prosieguo: la «******»), e, dall’altro, il sig. Kortekaas, la Kortekaas Entertainment Marketing BV, la Kortekaas Pensioen BV, i sigg. De Kat e Visch, la sig.ra Bökkerink e la Laminco GLD N-A (in prosieguo, congiuntamente: «Kortekaas e a.»), possessori di valori mobiliari della Fortis, in merito al danno che i suddetti possessori di valori mobiliari avrebbero patito per aver fatto affidamento sulle informazioni relative alla situazione finanziaria della Fortis diffuse dai summenzionati dirigenti.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 2, 7, 8, 10 e 11 del regolamento n. 1206/2001:

«(2)      Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(…)

(7)      Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU L 160, pag. 37]. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.

(8)      Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l’esecuzione della richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(…)

(10)      Una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a un’esecuzione rapida della richiesta.

(11)      Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali».

4        L’articolo 1 del regolamento n. 1206/2001, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede:

a)      che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, o

b)      di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2.      Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

3.      Ai sensi del presente regolamento, per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

5        Gli articoli 10 16 dello stesso regolamento riguardano l’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.

6        Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1206/2001, intitolato «Disposizioni generali sull’esecuzione delle richieste»:

«1.      L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

2.      L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

3.      L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro (…). L’autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente (…).

4.      L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l’esecuzione dell’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L’autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

(…)».

7        L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente», precisa quanto segue:

«1.      Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all’esecuzione dell’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.

2.      Ai fini del presente articolo, il termine “delegato” comprende i magistrati designati dall’autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del suo Stato membro. L’autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad esempio, periti.

(…)

4.      Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente all’esecuzione dell’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell’articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

(…)».

8        L’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001, che disciplina l’assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente, così dispone:

«1.      Un’autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o le autorità competenti (…).

(…)

3.      L’assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

4.      Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente (…) se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro.

In particolare, l’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.

L’organo centrale o l’autorità competente incoraggiano l’utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.

5.      L’organo centrale o l’autorità competente possono rifiutare l’assunzione diretta delle prove solo qualora:

a)      la richiesta non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 1,

b)      la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 4 ovvero,

c)      l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6.      Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro».

9        L’articolo 21 del medesimo regolamento, intitolato «Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni».

 Il diritto olandese

10      Nei Paesi ***** l’audizione di testimoni e l’audizione di testimoni a futura memoria sono disciplinate dal codice di procedura civile (***************************************; in prosieguo: il «WBR»).

11      Ai sensi dell’articolo 164 del WBR:

«1. Le parti possono anche comparire come testimoni.

(…)

3.      Se una parte tenuta a rilasciare una dichiarazione in qualità di testimone non si presenta all’udienza, non risponde ai quesiti che le sono posti oppure rifiuta di firmare la propria dichiarazione, il giudice può trarne le conclusioni che ritiene necessarie».

12      L’articolo 165, paragrafo 1, del WBR dispone che «[l]e persone citate per essere sentite come testimoni secondo le modalità previste dalla legge sono tenute a rendere la propria testimonianza».

13      L’articolo 176, paragrafo 1, del WBR recita come segue:

«Se non altrimenti disposto da convenzione o da regolamento dell’UE, il giudice, ove un testimone risieda all’estero, può chiedere ad un’autorità del paese di residenza del testimone, che esso stesso indicherà, di procedere all’audizione, se possibile sotto giuramento, o di affidare detta audizione al funzionario consolare olandese nella cui circoscrizione detto testimone risiede».

14      L’articolo 186 del WBR così dispone:

«1.      Nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale, un’audizione a futura memoria può essere ordinata senza indugio su domanda della parte interessata, prima che venga promossa un’azione.

2.      Un’audizione a futura memoria può essere ordinata senza indugio dal giudice su richiesta di una parte quando il procedimento è già stato instaurato».

15      L’articolo 189 del WBR enuncia che «[l]e disposizioni che riguardano l’audizione di testimoni si applicano anche all’audizione a futura memoria».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il 3 agosto 2009 Kortekaas e a., possessori di valori mobiliari della Fortis, hanno avviato un procedimento dinanzi al Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi) contro ******* e a., dirigenti della Fortis, nonché contro la società medesima. Nell’ambito di tale procedimento, ********* e a. chiedono un risarcimento dei danni che asseriscono di aver subito per aver acquistato o conservato valori mobiliari in seguito alle informazioni diffuse pubblicamente nel 2007 e nel 2008 da Lippens e a. relative alla situazione finanziaria della ****** e ai dividendi che quest’ultima avrebbe distribuito nel 2008.

17      Per fare chiarezza sulle allegazioni di Lippens e a. e sulle informazioni di cui essi disponevano nel suddetto periodo, il 6 agosto 2009 Kortekaas e a. hanno depositato dinanzi al Rechtbank Utrecht una domanda di audizione a futura memoria di Lippens e a. in qualità di testimoni. Tale autorità giudiziaria ha accolto la domanda con decisione del 25 novembre 2009, precisando che l’audizione sarebbe stata effettuata da un giudice istruttore da nominarsi a tal fine.

18      Il 9 dicembre 2009 Lippens e a. hanno chiesto al Rechtbank Utrecht di disporre una commissione rogatoria per poter essere sentiti da un giudice francofono in Belgio, il loro Stato di residenza. La loro domanda è stata respinta con ordinanza del 3 febbraio 2010.

19      Investito di un appello proposto da Lippens e a. avverso tale ordinanza, il Gerechtshof te Amsterdam ha confermato la medesima con ordinanza del 18 maggio 2010, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 1, del WBR, che conferisce al giudice che deve ascoltare un testimone residente all’estero la facoltà, e non l’obbligo, di disporre una commissione rogatoria. Tale autorità giudiziaria ha precisato che, in linea di principio, i testimoni devono essere sentiti dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa di merito è pendente e che, nella fattispecie, nessuna circostanza giustifica una deroga a tale regola a favore di Lippens e a., tenuto conto, in particolare, dell’opposizione di Kortekaas e a. Un’audizione in Belgio non potrebbe nemmeno essere giustificata da ragioni linguistiche, dal momento che ******* e a. potrebbero farsi assistere da un interprete durante l’audizione nei Paesi *****.

20      Avverso tale ordinanza del Gerechtshof te Amsterdam, Lippens e a. hanno presentato ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

21      Il giudice del rinvio ritiene che il regolamento n. 1206/2001 non osti, da un lato, a che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro citi a comparire dinanzi a sé, conformemente al diritto nazionale, un testimone residente in un altro Stato membro e, dall’altro, a che la mancata comparizione di detto testimone comporti le conseguenze previste da tale diritto.

22      A tale riguardo, il giudice del rinvio considera che nessuna disposizione del regolamento n. 1206/2001 consente di concludere che i metodi di assunzione delle prove previsti da quest’ultimo escludono il ricorso a quelli previsti dal diritto degli Stati membri. Secondo detto giudice, il regolamento n. 1206/2001 mira soltanto a facilitare l’assunzione delle prove e non impone agli Stati membri di modificare i metodi di assunzione delle prove contemplati dal diritto processuale nazionale. Esso si chiede, tuttavia, se dalla sentenza del 28 aprile 2005, ************** (C 104/03, Racc. pag. I 3481, punto 23), non risulti che gli Stati membri sono obbligati a ricorrere al suddetto regolamento quando assumano prove situate in un altro Stato membro.

23      Ciò considerato, lo ********* der *********** ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [n. 1206/2001], segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che il giudice che intenda sentire un testimone residente in un altro Stato membro deve sempre applicare, per questa forma di assunzione delle prove, i metodi introdotti da detto regolamento (…), oppure se tale giudice abbia la facoltà di avvalersi delle modalità previste nel suo diritto processuale nazionale, come la convocazione del testimone a comparire al suo cospetto».

 Sulla questione pregiudiziale

24      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del regolamento n. 1206/2001, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro che intenda sentire come testimone una parte residente in un altro Stato membro deve sempre applicare, per procedere ad una siffatta audizione, i metodi di assunzione delle prove previsti da detto regolamento o se, al contrario, tale autorità giudiziaria abbia la facoltà di citare tale parte a comparire dinanzi a sé e di sentirla ai sensi del proprio diritto nazionale.

25      In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo è applicabile in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove o di procedere direttamente essa stessa a tale assunzione in quest’ultimo Stato.

26      Al riguardo occorre anzitutto constatare che l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1206/2001, come definito dal suddetto articolo e risultante dal sistema di tale regolamento, è limitato ai due metodi di assunzione delle prove, vale a dire, da un lato, l’esecuzione di un’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta ai sensi degli articoli 10 16 del suddetto regolamento in seguito ad una domanda dell’autorità giudiziaria richiedente di uno Stato membro e, dall’altro, l’esecuzione diretta di una siffatta assunzione di prove, le cui modalità sono determinate dall’articolo 17 dello stesso regolamento, da parte dell’autorità giudiziaria richiedente in un altro Stato membro.

27      Per contro, il regolamento n. 1206/2001 non contiene alcuna disposizione che disciplini o escluda la possibilità, per l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di citare a comparire e a rendere testimonianza direttamente al suo cospetto una parte residente in un altro Stato membro.

28      Ne risulta che il regolamento n. 1206/2001 è applicabile, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria di uno Stato membro decida di procedere all’assunzione delle prove tramite uno dei due metodi previsti da tale regolamento, ipotesi in cui è tenuta a seguire le procedure relative agli stessi.

29      Occorre inoltre rammentare che, in base ai considerando 2, 7, 8, 10 e 11 del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo ha come obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove. L’assunzione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali. Questo è il motivo per cui il regolamento anzidetto ha istituito una disciplina vincolante per tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, al fine di rimuovere gli ostacoli che possono presentarsi in questo settore (v. sentenza del 17 febbraio 2011, Wery?ski, C 283/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62).

30      Orbene, un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1206/2001 che vieti in generale ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di citare dinanzi a sé come testimone, in forza del proprio diritto nazionale, una parte residente in un altro Stato membro e di sentirla in applicazione del suddetto diritto nazionale non risponde a tale obiettivo. Infatti, come osservato dai governi ceco e polacco, nonché dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, un’interpretazione del genere porterebbe a limitare le possibilità per detta autorità giudiziaria di procedere all’audizione di una tale parte.

31      In tal senso è evidente che, in determinate circostanze, in particolare se la parte citata come testimone è disposta a comparire volontariamente, per l’autorità giudiziaria competente potrebbe rivelarsi più semplice, efficiente e rapido sentirla ai sensi delle disposizioni del proprio diritto nazionale invece che ricorrere ai metodi di assunzione delle prove previsti dal regolamento n. 1206/2001.

32      A tale riguardo occorre sottolineare che un’audizione, effettuata dall’autorità giudiziaria competente in applicazione del proprio diritto nazionale, dà a quest’ultima la possibilità non solo di interrogare la parte direttamente, ma anche di confrontarla con le dichiarazioni di altre parti o testimoni eventualmente presenti all’audizione, nonché di verificare essa stessa, mediante eventuali domande aggiuntive, la credibilità della sua testimonianza, tenendo conto di tutti gli aspetti fattuali e giuridici del caso. Una siffatta audizione si differenzia quindi dall’esecuzione di un’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta ai sensi degli articoli 10 16 del suddetto regolamento, sebbene l’articolo 12 del medesimo consenta, a determinate condizioni, la presenza e la partecipazione di delegati dell’autorità giudiziaria richiedente ad una tale assunzione delle prove. A sua volta, l’assunzione diretta delle prove ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, pur consentendo all’autorità giudiziaria richiedente di effettuare essa stessa un’audizione conformemente al proprio diritto, rimane tuttavia soggetta all’autorizzazione e alle condizioni imposte dall’organismo centrale o dall’autorità competente dello Stato membro richiesto nonché ad altre modalità previste in tale articolo.

33      Infine, l’interpretazione secondo cui il regolamento n. 1206/2001 non disciplina in modo esaustivo l’assunzione transfrontaliera delle prove, ma mira solamente a facilitarla, consentendo di ricorrere ad altri strumenti aventi lo stesso obiettivo, è corroborata dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001, il quale autorizza espressamente accordi o intese tra gli Stati membri volti a facilitare ulteriormente l’assunzione di prove, sempre che questi siano compatibili con tale regolamento.

34      Vero è che la Corte ha constatato, al punto 23 della citata sentenza **************, che una domanda di audizione di un testimone in circostanze come quelle della causa che ha dato origine a detta sentenza potrebbe essere utilizzata come uno strumento per aggirare le norme del regolamento n. 1206/2001 che disciplinano, con le stesse garanzie e con gli stessi effetti per tutti i cittadini, la trasmissione e la trattazione delle domande formulate da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro e dirette ad ottenere il compimento di un atto istruttorio in un altro Stato membro.

35      Tuttavia tale constatazione non può essere interpretata nel senso di imporre all’autorità giudiziaria di uno Stato membro, competente a conoscere della causa nel merito e che intenda sentire un testimone residente in un altro Stato membro, di procedere a tale audizione ai sensi delle norme previste dal regolamento n. 1206/2001.

36      A tale riguardo occorre rilevare che le circostanze all’origine della suddetta sentenza erano caratterizzate dal fatto che la domanda di audizione di testimoni a futura memoria, proposta da una delle parti, era stata rivolta direttamente all’autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza del testimone, la quale non era tuttavia competente a conoscere del merito della causa. Orbene, una domanda siffatta potrebbe effettivamente essere utilizzata come uno strumento per aggirare le norme del regolamento n. 1206/2001, in quanto può privare l’autorità giudiziaria competente, cui tale domanda dovrebbe essere rivolta, della possibilità di procedere all’audizione di tale testimone secondo le norme previste da detto regolamento. Per contro, le circostanze della presente causa si differenziano da quelle della causa che ha dato origine alla citata sentenza **************, in quanto la domanda di audizione a futura memoria è stata proposta all’autorità giudiziaria competente.

37      Da quanto precede risulta che l’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro ha la facoltà di citare dinanzi a sé, come testimone, una parte residente in un altro Stato membro e di sentirla conformemente al proprio diritto nazionale.

38      Tale autorità giudiziaria rimane inoltre libera di trarre dalla mancata comparizione, non giustificata da un motivo legittimo, di una parte come testimone le eventuali conseguenze previste dal diritto del proprio Stato membro, purché siano applicate nell’osservanza del diritto dell’Unione.

39      Alla luce di ciò, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che le disposizioni del regolamento n. 1206/2001, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, devono essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro che intenda sentire come testimone una parte residente in un altro Stato membro ha la facoltà, per procedere ad una siffatta audizione, di citare tale parte a comparire al suo cospetto e di sentirla conformemente al proprio diritto nazionale.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, devono essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro che intenda sentire come testimone una parte residente in un altro Stato membro ha la facoltà, per procedere ad una siffatta audizione, di citare tale parte a comparire al suo cospetto e di sentirla conformemente al proprio diritto nazionale.

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