Apprendistato, in caso di recesso non si applica il rito sommario previsto dalla riforma Fornero

Redazione 13/03/14
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Lilla Laperuta

Il licenziamento intimato  al termine del periodo di formazione, può essere impugnato dall’apprendista  seguendo il rito ordinario e non la procedura dettata dalla Riforma Fornero. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 marzo 2014, ha escluso l’applicabilità dei meccanismi di tutela introdotti dalla  riforma Fornero di cui alla L. 92/2012, ovvero l’applicazione del rito sommario, la reintegra sul posto di lavoro e il risarcimento delle retribuzioni delle mensilità intercorse tra la data del licenziamento e quella della reintegra,  in quanto il recesso dal contratto di apprendistato non è previsto tra le ipotesi di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori a cui è applicabile il rito sommario di cui alla citata L. 92/2012.

Nella fattispecie, una lavoratrice aveva  deciso  di impugnare la lettera di recesso, denunciando la nullità dell’apprendistato per mancanza del piano formativo e, più in generale, per assenza della finalità formativa del contratto, chiedendo l’applicazione del rito sommario introdotto dalla L. 92/2012. Il giudice romano ha rigettato il ricorso, dichiarando l’inapplicabilità della riforma Fornero al caso in esame sulla base di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 48, della legge di riforma.  Nella norma si prevede che il rito sommario si applica a tutte le cause che hanno per oggetto l’impugnazione dei licenziamenti, a condizione che queste siano regolate dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ed è indubbio, si rileva, che il rito speciale non si applichi alla comunicazione di recesso per scadenza del termine dell’apprendistato, in quanto questa non rientra tra le ipotesi contemplate dall’articolo 18 dello Statuto.

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