Agevolazioni per esodo: Sentenza C.T.R Perugia Sez.3° , n°47-03-2012 del 19/04/2012 (Pres. Centrone, Est. Quarchioni)

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Il trattamento fiscale agevolativo ,( art.19 comma 4bis TUIR) sulle somme corrisposte al lavoratore per incentivarne l’esodo prima del 2006, trova giusta applicazione anche nel caso dell’esodo di un singolo lavoratore e non necessariamente deve essere rivolta ad una “generalità di lavoratori”, non costituendo ciò erogazione liberale né somma erogata a titolo “transattivo non novativo”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTI.

Il signor ***, dirigente-dipendente della Coop *** Soc. ****** la stessa *************** in qualità di datore di lavoro, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con il quale il dipendente ha accettato la cessazione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal 30 aprile 2006 a fronte della corresponsione di una somma di denaro a titolo di incentivo all’esodo per lo scioglimento del rapporto di lavoro”.

La Coop , sulla base dell’accordo raggiunto , ha corrisposto all’istante la somma di € 344.257,79 a titolo di incentivo all’esodo, con una ritenuta di € 94.257,78, applicando un aliquota del 27,38%, pari a quella prevista per l’indennità di fine rapporto , come risulta dalla busta paga e dal prospetto di liquidazione T.F.R. che si allegano.

In data 4 febbraio 2009, il *** ha presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Perugia , chiedendo, la restituzione del 50% degli importi versati per la maggiore ritenuta IRPEF operata sull’incentivo alle dimissioni, in applicazione del comma 4 bis dell’art. 17 del DPR 917/86.

Il contribuente, considerato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla suddetta richiesta di rimborso, proponeva ricorso eccependo di non aver potuto beneficiare della riduzione alla metà della aliquota ordinaria prevista dall’art. 19 co. 4 bis del D.P.R. 917/86 per i lavoratori con più di 55 anni e per le lavoratrici con più di 50 anni.

A sostegno della richiesta citava la sentenza n. C-207/04 del 21.07.2005 della Corte di Giustizia Europea, che aveva dichiarato il contrasto della suddetta disposizione con la Direttiva n. 76/1976 in quanto, discriminando fra lavoratori di sesso maschile e femminile, faceva dipendere l’applicazione dell’aliquota ridotta alla metà da una età differente degli uomini rispetto alle donne.

Dal momento che il ricorrente aveva 52 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro, chiedeva conseguentemente la disapplicazione della norma nazionale e la tassazione delle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo con aliquota ridotta alla metà, come previsto per le lavoratrici donne che abbiano superato i 50 anni.

L’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per la la illegittimità della richiesta di rimborso, eccependo , che nel caso di specie, la invocata disparità di trattamento fiscale tra lavoratori di sesso diverso delle somme percepite non può rilevare in quanto non sussistono in alcun modo i presupposti per l’applicazione dell’art. 19 co. 4 bis del D.P.R. 917/86 (abrogato dall’art. 36 co. 23 del D.L. 223/2006 con effetti dal 04.07.2006) trattandosi di somme che non possono essere qualificate come erogate al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori; nella fattispecie.

Quindi deve ritenersi applicabile l’art. 17 co. 1 lett. a) dello stesso D.P.R. 917/86 ,come del resto applicato correttamente dal datore di lavoro sulla somma corrisposta al dipendente , trattandosi semplicemente di somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Pertanto, il regime impositivo

I primi giudici, respingevano il ricorso, sposando la tesi dell’Agenzia delle Entrate . Ritenevano infatti che nel lavoro dipendente “sono assoggettate a tassazione separata tutte le altre indennità e somme percepite “una volta tanto” e non alla generalità dei dipendenti”, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, anche a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 17. punto I lett.a) DPR 917/86), cosi come ha fatto lo stesso datore di lavoro.

Si appella il contribuente, chiedendo la riforma della sentenza della commissione Tributaria Provinciale di Perugia e di disporre il rimborso della somma di € 47.128,89, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi.

Riferisce che quanto affermato nella sentenza impugnata è infondato ed illegittimo.

In primis osserva, infatti, che la norma di cui in oggetto (comma 4-bis dell’articolo 19 T.U.I.R.) non richiede che la corresponsione di somme al fine di incentivare l’esodo debba essere diretta ad una “generalità di lavoratori”, pertanto, la pronuncia impugnata, è frutto di un’interpretazione legislativa errata, poiché travalica illegittimamente ed immotivatamente il dato normativo.

Riferisce che la dottrina e giurisprudenza, sono concordi nell’affermare che l’agevolazione de qua trova applicazione anche se l’offerta del datore di lavoro è rivolta ad un singolo dipendente, anziché ad una pluralità di lavoratori (cita in proposito Corriere tributario n. 23/2004 p. 1815- Cassaz Sez Trib. 18005/2007).

Fa presente inoltre che la fattispecie oggetto della presente controversia si inserisce in un contesto in cui l’offerta del datore di lavoro di corrispondere maggiori somme in funzione della cessazione anticipata del rapporto era rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, tantè che nella sola zona di Perugia, ben cinque dipendenti di Coop *** hanno stipulato accordi conciliativi nel medesimo periodo.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia dell’Entrate di Perugia, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso nel ricorso.

Ribadisce che, trattasi di somme che non possono essere qualificate come erogate al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nella fattispecie, quindi deve ritenersi applicabile l’art. 17 co. 1 lett. a) dello stesso D.P.R. 917/86 trattandosi semplicemente di somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente; che l’art. 51 del D.P.R. 917/86 nella determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede, infatti, la imponibilità di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e non più solo quelli connesse al lavoro effettivamente prestato, come invece prevedeva l’art. 48 del precedente testo unico delle imposte dirette (D.P.R. 597/73).

Osserva inoltre, che nel caso in esame le somme di cui trattasi, non sono qualificabili come “incentivo all’esodo” e devono necessariamente essere considerate somme corrisposte in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, trattandosi chiaramente di emolumenti erogati al lavoratore dipendente a titolo “transattivo non novativo” ed in quanto tali , essere assoggettate a tassazione separata sul loro intero ammontare ex art. 17 co. lett. a) del TUIR non trovando applicazione le disposizioni di cui all’art. 19 co. 4 bis del TUIR vigente ratione temporis, citando in proposito una serie di sentenze (Cassaz. sent n. 24217/2008 – la Sentenza n. 16125 del 18 agosto 2004 )

MOTIVI DELLA DECISIONE – DIRITTO

Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e ascoltate le stesse in udienza , ritiene fondato l’appello del contribuente e meritevole la riforma della sentenza.

Al fine di poter meglio affrontare e chiarire la questione , il Collegio ritiene opportuno fare un “escursus” normativo.

L’articolo 36, comma 23, del DL n. 223 del 2006, a decorrere dal 4 luglio 2006, ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir.

Prima del citato provvedimento normativo, in base a quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir, le somme che il datore di lavoro corrispondeva ai propri dipendenti, con età superiore ai 50 anni, se donne, e ai 55 anni, se uomini, al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, scontavano una tassazione agevolata, con applicazione di un’aliquota Irpef pari alla metà di quella applicata per tassare il trattamento di fine rapporto (Tfr) e le altre indennità e somme indicate dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir

In sostanza, si prevedeva un regime impositivo agevolato per i lavoratori di aziende in crisi o in fase di ristrutturazione, che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro.

La norma , come è noto, è stata censurata dalla Corte di giustizia (sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005), in quanto incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia di parità fra i sessi (direttiva 76/207/Cee), nella parte in cui non prevedeva il medesimo limite minimo di età per uomini e donne che volessero beneficiare della tassazione agevolata prevista per l’incentivo all’esodo.

Il legislatore ha così inteso eliminare, tra l’altro, i profili di incompatibilità di questa disposizione con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di giustizia.

Pertanto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006), l’incentivo economico corrisposto per favorire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sconta la tassazione ai fini Irpef con la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, trattandosi di una somma percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Seppur vero che in seguito alla cancellazione del regime agevolato, la disciplina fiscale applicabile agli incentivi all’esodo è adesso quella prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, al caso in questione resta applicabile la precedente normativa ,trattandosi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal 30 aprile 2006 a fronte della corresponsione di una somma di denaro a titolo di incentivo all’esodo per lo scioglimento del rapporto di lavoro.

L’ufficio, dal canto suo ,tenta invano di forzare l’interpretazione affermando che trattasi di emolumenti erogati al lavoratore dipendente a titolo “transattivo non novativo” e non presentando i requisiti dell’erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, non possa trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 19 co. 4 bis del TUIR vigente ratione temporis.

Tale affermazione non è fondata.

L’applicazione della norna non presuppone che dell’incentivazione siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti e neppure che datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata all’azienda.

Infatti, il fine dichiarato della norma è quello di incentivare l’esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro e tale obiettivo viene conseguito sia nel caso di uscita, simultanea di un gran numero di dipendenti , sia in quello di uscita , in tempi diversi , di uno o più lavori ( Cass. 9049/2005).

Proprio con riferimento alla normativa di cui si chiede applicazione, i giudici di legittimità affermano “ ius receptum” il principio secondo il quale l’Irpef sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo è determinata con la riduzione dell’aliquota alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto a prescindere dal numero di soggetti che possono fruire della misura agevolativa.” (Cass. n.18005/2007).

Nè a modificare la “ natura “e corresponsione della somma vale la indicazione della funzione di transazione non novativa che si trova nell’accordo , che però viene data , come riportato nello stesso accordo, da parte del datore di lavoro-Coop ***, ai fini dell’incentivazione dell’esodo di lavoratori , nell’ambito di una riorganizzazione aziendale., mediante l’inserimento di nuovi lavoratori in sostituzione di lavoratori prossimi alla pensione, non essendovi alcuna traccia di motivi diversi, quali liti ecc..

Avuto riguardo all’esito della lite nonché all’epoca della sua introduzione ed alle incertezze interpretative delle norme esistenti, si ritiene equo compensare le spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie l’appello; spese compensate

 

Perugia li, 19 Aprile 2012

Il Giudice Relatore-Estensore Il Presidente del Collegio

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Quarchioni Alfredo

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