Accesso e ragioni difensive, legittimo il diniego se manca il nesso

Redazione 26/05/11
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È stato ritenuto legittimo il diniego opposto dalla P.A. in merito ad una domanda di accesso agli atti alla fase esecutiva di un contratto di appalto motivata per fini difensivi. Questa la conclusione cui è pervenuto il Tar Lombardia – Brescia, sez. II, sentenza 19 maggio 2011 n. 749, in ragione della ravvisata mancanza del nesso di strumentalità che deve necessariamente sussistere tra la domanda di accesso e l’esigenza di difendere i propri interessi giuridici (anche inteso in senso ampio).

Il diritto di accesso, si ricorda, ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 è riconosciuto quale diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata. L’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, che non sia cioè non riducibile a mera curiosità quanto ricollegabile all’istante da uno specifico nesso.

L’accesso cosiddetto defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela della proprie ragioni in giudizio, riceve secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza, protezione preminente dall’ordinamento atteso, che per espressa previsione normativa prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza di terzi, addirittura anche quando sono in gioco dati personali sensibili o ultrasensibili; cfr. Consiglio di Stato, ad. Plenaria 4-2- 1997 n. 5). Tuttavia, il tenore letterale e la ratio della disposizione di cui all’art. 24 L. 241/1990 impone un’attenta e rigorosa valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia delle posizioni soggettive protette che si assumano lese, onde scongiurare la prevalenza acritica di esigenze difensive e l’irragionevole sacrificio dei contrapposti interessi meritevoli di tutela.

Nella fattispecie all’esame del Collegio, si è invece in presenza della rivendicazione giudiziale di un diritto che spetta solo in astratto a colui che lo aziona, poiché in concreto non è emersa quell’esigenza – che il legislatore ritiene comunque degna di apprezzamento – consistente nel rendere possibile la cura e la difesa in (altro) giudizio dei propri interessi giuridici. (Lilla Laperuta)

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