Processo penale telematico: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto modificato

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Prorogato all’1 gennaio 2026 il termine dell’1 gennaio 2025 a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni che modificano le circoscrizioni delle città di L’Aquila e di Chieti, sopprimendo Tribunali, Procure e sedi distaccate.
Il decreto attuativo 04/07/ 2023 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023 (G.U. serie generale n. 155 del 5/07/2023), e definiva le specifiche e amplia in modo considerevole il numero di atti che dovranno essere depositati esclusivamente in modalità telematica.
Dal 20 luglio , gli atti dovranno essere 103 e dovranno essere prodotti dagli avvocati difensori in modalità online attraverso il portale deposito atti penali.

Indice

1. Accelerazione del processo telematico


Il processo penale telematico accelera.
Come scrive il sito italiaoggi.it, gli atti dovranno essere 103 e dal 20 luglio e dovranno essere prodotti dagli avvocati difensori in modalità online, attraverso il portale deposito atti penali (Pdp).
La procedura dovrà essere attuata presso gli uffici della procura della Repubblica presso il Tribunale della procura europea, della procura generale presso la Corte d’appello, del giudice di pace, del Tribunale e della Corte d’Appello.
A questo proposito, sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto 05//07/ 2023 n.155/23,
il decreto del Ministero della Giustizia 4 luglio 2023 (Portale deposito atti penali ‘Pdp’) che, definendo le specifiche, attua il numero di atti che dovranno essere il provvedimento.
Secondo Ministro della Giustizia Carlo Nordio, “consente agli avvocati di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa”. 

2. Attuazione del Decreto Ministeriale


Il Decreto Ministeriale attua l’articolo 6 bis del d.lgs. 150/22, la Riforma Cartabia del processo penale, che la Legge 134/21 ha delegato al Governo.
In questo modo si ha un ampio catalogo di atti che diventano esclusivamente online, dal numero 1 dell’elenco, ricusazione del giudice (ex art. 37 e 38 c.p.p. sino al 103, l’istanza di acquisizione dei tabulati dei quali all’art. 132, co. 3, codice privacy).
Si va dalla nomina del difensore di fiducia alla costituzione di parte civile, dalla procura speciale alla nomina del consulente tecnico di parte, per arrivare alla querela (con rinuncia e remissione), richiesta di restituzione delle cose sequestrate, domanda di riparazione per ingiusta detenzione, istanza di ammissione al gratuito patrocinio e istanza di liquidazione dell’onorario.
Non si devono dimenticare la richiesta di incidente probatorio, il ricorso per cassazione dell’imputato e quello, sempre di legittimità, contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali, come ad esempio il sequestro preventivo


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3. Gli atti previsti dalla Riforma Cartabia


Gli atti previsti dalle norme introdotte dalla Riforma Cartabia, come l’articolo 415 ter del codice di procedura penale che riconosce diritti e facoltà all’indagato e alla persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.
Sul Portale deposito atti penali, si inseriscono le richieste al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale, anche in seguito al deposito degli atti di indagine.
Lo stesso vale per l’articolo 464 ter del codice di procedura penale, che prevede la sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero durante le indagini preliminari.
Si attua la modalità telematica anche per le memorie della persona offesa sulla proposta di probation e per l’accettazione dell’offerta di messa alla prova.

4. Rilascio della ricevuta di accettazione


Il deposito degli atti si considera eseguito quando viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore per i sistemi informativi automatizzati.
La produzione viene considerata tempestiva quando entro le ore 24 del giorno di scadenza risulta eseguito.
L’Associalzione italaina avvocati (Aiga) sostiene con un appello:
non lasciamo indietro i giudici di pace”.
L’entrata in vigore del deposito telematico degli atti è “di fatto, ad oggi impossibile da rispettare” a causa delle “oggettive questioni dovute all’assenza dei necessari supporti informatici”.

5. Le cause dello slittamento


Come riporta l’Unione delle Camere Penali Italiane sul suo sito, la decisione di garantire “tutte le attuali modalità di deposito degli atti” fino al 31 dicembre 2024 è dovuta ad una necessità di “dare attuazione alla riforma con la giusta prudenza e gradualità al fine di verificare l’effettiva e sperimentata efficienza dei sistemi, il cui utilizzo richiede adeguata metabolizzazione da parte di tutti gli operatori.”. Infatti, le tempistiche fino alla data prevista saranno necessarie a formare gli operatori all’utilizzo dei nuovi strumenti informatici, attenendosi comunque, secondo le parole del Ministro, ai tempi indicati nel PNRR.

6. La pubblicazione con le modifiche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, che contiene le modifiche al Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e L’Innovazione 21 febbraio 2011, n. 44.
Attraverso questo Decreto, il Ministero ha emanato il regolamento attuativo che rinvia al 31 dicembre 2024 l’entrata in vigore in via obbligatoria del Portale, che però prevede, dal 15 gennaio prossimo un allargamento significativo dei depositi obbligatori telematici in specifiche fasi del processo e presso specifici uffici giudiziari.
L’Organismo congressuale forense fa sapere che il Decreto estende la possibilità di accedere al sistema del processo telematico alle persone che possono stare in giudizio di persona e a coloro che rappresentano un ente privato.
Si realizza il “Portale dei depositi telematici per il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati” e il “Portale delle notizie di reato”, precedendo per il primo l’accesso anche con lo Spid.
Nei depositi degli atti civili, si eliminano il file dati atto Xml e la nota di iscrizione a ruolo, che vengono sostituiti da modalità di trasmissione dei dati delineate da specifiche tecniche da emanare. Si prevede la trasmissione degli atti civili e penali secondo modalità previste dalle specifiche tecniche da emanare e non più attraverso Pec.
Il deposito dovrà avvenire attraverso il rilascio di una “conferma” da parte del sistema e non più generando la seconda Pec.
Si prevedono  norme tecniche specifiche con la finalità di regolamentare il deposito degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ribadendo l’obbligo della cancelleria di trasformare in documenti informatici i documenti depositati in formato analogico.
Se si volesse accedere al fascicolo informatico non è più necessaria la “costituzione” in giudizio, è sufficiente “esercitare la difesa”.
Sino all’emanazione delle specifiche tecniche, si applicheranno quelle attuali, e dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2024 è permesso anche il deposito con modalità non telematiche di alcuni degli atti penali che indica l’articolo 3.
Resta consentito il deposito attraverso posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87- bis del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per i casi nei quali lo stesso può avere luogo anche con modalità non telematiche, ma sembrerebbe si rivolga esclusivamente a determinate tipologie di atti.
Sono abrogati i Decreti che regolamentano il portale del deposito degli atti penali.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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