Deposito telematico anche in Cassazione

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Attraverso la nota del 6 febbraio 2023, a firma del I° Presidente della Corte Suprema di Cassazione, sono state fornite delucidazioni in ordine all’obbligo di deposito telematico.
>>>Leggi la nota 6 febbraio<<<

Sul documento del 6 febbraio 2023, diramato attraverso il portale istituzionale, la Cassazione fa il punto sulla riforma del processo civile contenuta nel decreto legislativo n. 149 del 2022, la quale estende l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi anche al giudizio di Cassazione.
In dettaglio, l’articolo 35, comma 2, novellato ulteriormente dalla legge n. 197 del 2022, prevede che le norme contenute nel titolo V ter delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, denominate disposizioni relative alla giustizia digitale, trovino operatività anche presso la Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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Sulla stessa nota viene evidenziato che tra le disposizioni operative fin dal 1° gennaio 2023 emerge l’articolo 196 quater delle disposizioni di attuazione, titolato obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, a norma del quale nei procedimenti innanzi al tribunale, alla Corte d’appello, alla Corte di Cassazione, nonché al Giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti, inclusa la nota di iscrizione al ruolo, da parte degli avvocati e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, ha luogo solo attraverso modalità telematiche.
Tramite identiche modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti, dalle medesime nominati. Il deposito attraverso modalità telematiche viene effettuato in ossequio alla normativa anche regolamentare che riguarda la sottoscrizione, la trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici. La suindicata prescrizione deve intendersi a pena di inammissibilità, tenuto conto che le eccezioni a detto principio risultano rigorose e tassative, collegate al mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
Infine, il documento chiarisce che sono stati modificati, nella parte in cui consentivano il deposito in cancelleria, anche gli articoli 369 del codice di rito per il ricorso, il 370 per il controricorso, il 378 per le memorie illustrative. Altresì, l’obbligo afferisce ad atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e che, se in formato analogico, dovranno essere depositati in copia informatica attraverso la modalità telematica.

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Avv. Biarella Laura

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