(a cura di) Va ammessa con riserva alle prove orali la ricorrente che, allegando al ricorso pareri pro veritate, fornisce concreti elementi di prova diretti a sovvertire la valutazione formulata dalla commissione di esame ed espressa col solo voto numeric

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto, con l’ordinanza in commento, l’istanza cautelare connessa al ricorso proposto da una candidata esclusa dalle prove orali del concorso per notaio, ordinando alla commissione, in diversa composizione, la rilettura degli elaborati e ammettendo, vista l’urgenza, la candidata alle prove orali.
In particolare, il TAR adito ha ritenuto illeggittimo l’operato della commissione d’esame rilevando:
– da un lato, "……che la commissione stessa, essendosi limitata ad una valutazione meramente numerica degli elaborati dei candidati collocatisi nella fascia della sufficienza ma al di sotto della soglia della idoneità è incorsa nel lamentato vizio di disparità di trattamento, avendo invece riservato motivati giudizi ai concorrenti le cui prove non hanno neanche conseguito una stima di complessiva sufficienza;
– e, dall’alttro“…..che, nella specie, il giudizio della commissione di esame si è risolto, come già osservato, nella mera indicazione di un voto attribuito ad ognuno degli elaborati della ricorrente, senza che questi recassero traccia di glosse o correzioni apposte per evidenziare profili di inadeguatezza nella stesura delle prove…..".
 
AVV. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 594/2007
 
                        Registro ********:    879/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                       Presidente
ETTORE MANCA                                     Primo Ref.
*************                                                Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007
 
Visto il ricorso 879/2007 proposto da:
………………
 
rappresentata e difesa da:
QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO 
 
contro
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER NOTAIO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del giudizio espresso nel verbale n. 82 del 19/9/2006 della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto dirigenziale del 1/9/2004 con il quale, all’esito della valutazione delle tre prove scritte espletate dalla ricorrente, la stessa con la votazione di 98 non è stata ammessa alla prova orale degli esami medesimi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER NOTAIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
Udito il relatore Ref. ************* e uditi altresì per le parti l’Avv. Quinto e l’Avv. dello Stato *********;
 
Considerato che la commissione giudicatrice del concorso notarile in oggetto , pur non essendo a ciò obbligata dalla normativa di settore da ultimo varata con il d.lgs 166/2006 , ha proceduto alla correzione degli elaborati dei candidati ispirandosi al generale principio della trasparenza della p.a. che impone, quale precipitato tecnico, l’obbligo di motivazione;
rilevato che la commissione stessa, essendosi limitata ad una valutazione meramente numerica degli elaborati dei candidati collocatisi nella fascia della sufficienza ma al di sotto della soglia della idoneità è incorsa nel lamentato vizio di disparità di trattamento, avendo invece riservato motivati giudizi ai concorrenti le cui prove non hanno neanche conseguito una stima di complessiva sufficienza;
rilevato che, nella specie, il giudizio della commissione di esame si è risolto, come già osservato, nella mera indicazione di un voto attribuito ad ognuno degli elaborati della ricorrente, senza che questi recassero traccia di glosse o correzioni apposte per evidenziare profili di inadeguatezza nella stesura delle prove; 
rilevato che la ricorrente, pur non avendo conseguito una votazione complessiva che le garantisse l’accesso alle prove orali del concorso notarile ha, pur tuttavia, riportato un giudizio di sufficienza in ognuna delle tre prove scritte;
rilevato che, in forza delle suesposte considerazioni appare meritevole di tutela l’interesse della dott.ssa ********** a rendersi conto, attraverso la cd motivazione extranumerica, dei profili di eventuale criticità degli elaborati, vantando la medesima una aspettativa particolarmente qualificata sotto tale profilo;
ritenuto, infine, che l’interessata ha fornito concreti elementi di prova diretti a sovvertire la valutazione complessivamente formulata dalla commissione di esame, allegando al ricorso pareri pro veritate alla luce dei quali può ragionevolmente dedursi che la commissione di esame non abbia valutato adeguatamente il pregio complessivo dei lavori della candidata;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 879/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto:
1) dispone che la commissione di esame, in diversa composizione, proceda ad una rilettura degli elaborati;
2) ammette con riserva la dottoressa ********** alle prove orali del concorso notarile, stante l’estrema urgenza;
3) manda alla segreteria in sede per la trasmissione del presente ricorso al TAR Lazio, essendo stata manifestata, da parte ricorrente, adesione all’istanza di regolamento di competenza per come proposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 27 Giugno 2007
 
************ – Presidente
 
************* – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 Giugno 2007
 


 
 

Matranga Alfredo

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