La forma del contratto e le possibili rettifiche

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Quando si conclude un contratto in seguito a una lunga negoziazione verbale, si deve redigere un documento scritto, che viene firmato dalle parti in piena fiducia, con la sicurezza che il contenuto rispecchi le intese raggiunte a voce.

In un momento successivo, dopo alcuni giorni, ci si potrebbe accorgere che la scrittura prevede una clausola della quale non si era parlato e che potrebbe essere molto svantaggiosa.

A questo punto ci si rivolge alla controparte chiedendo di cancellarla.

L’altra parte assicura che si tratta di una semplice “formula di stile” della quale non si intende avvalere, e con una stretta di mano conferma che conta quello che si è detto in voce,

La lecita domanda è se un accordo orale di questo tipo potrebbe essere sufficiente a invalidare la postilla.

Se è valida la modifica di un contratto a voce.

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Il contratto e la sua forma

I contratti non devono essere necessariamente scritti, non è tassativo, e a dire il vero vale la regola opposta.

L’ordinamento lascia libere le parti di scegliere la forma con la quale siglare le intese commerciali.

Esistono diverse opzioni.

Si può stipulare un accordo facendo ricorso a un documento scritto, si può stipulare con un’email, con un click del mouse su un carrello virtuale per un acquisto on line, con una stretta di mano o semplicemente con un comportamento, ad esempio prendere un oggetto da uno scaffale di un  supermercato o o di un negozio e portarlo sino alla cassa per attuare il pagamento dello stesso.

La legge, in casi eccezionali, impone la scrittura privata.

Ad esempio nei contratti con una banca o nei contratti di affitto, o in presenza di un atto pubblico notarile, ad esempio l’acquisto di un immobile.

Il fatto che un contratto sia scritto non rappresenta una condizione inderogabile o tassativa, può essere  considerato allo stesso modo valido anche se dovesse essere concluso a voce.

Il fatto che sia orale, non rappresenta una condizione che fa venire meno la sua natura di “contratto”.

Si può definire contratto qualsiasi accordo rivolto a regolare gli interessi economici delle parti nelle quali i soggetti coinvolti esprimono una volontà.

Di conseguenza, può essere definito contratto anche una donazione, nella quale il beneficiario deve accettare necessariamente il regalo in modo che il negozio a titolo gratuito possa avere efficacia.

Esistono altre circostanze in presenza delle quali si stipulano dei contratti.

Ad esempio quando ci reca in un’edicola per comprare un giornale o al tabacchino si acquistano dei francobolli per una lettera, quando ci si reca al supermercato o in un negozio a fare la spesa, quando ci reca in un negozio per comprare un capo di abbigliamento, e in diverse altre circostanze.

Ogni volta nella quale ci sia la prestazione di un soggetto in favore di un altro si verifica un contratto, oppure, esprimendosi con terminologia giuridica, un “atto negoziale”.

Spesso i contratti vengono stipulati e regolarizzati in forma scritta, nonostante non ci sia nessun bisogno di farlo.

Si agisce in questo modo per avere la prova, stabile nel tempo, del contenuto delle intese raggiunte e dei rispettivi obblighi, al fine di evitare possibili contestazioni e il ricorso a testimoni, si sceglie di redigere un documento cartaceo.

Approfondisci:”La forma del contratto nel contratto-quadro relativo ai servizi di investimento”

Le modifiche dei contratti

In presenza del consenso di ognuna delle parti qualunque contratto può essere modificato.

La modifica può avere come oggetto qualsiasi parte del contratto, vale a dire i soggetti.

Ad esempio, la voltura di un’utenza della luce.

Oppure in relazione all’oggetto, ad esempio, si modifica l’oggetto da consegnare all’acquirente. o il tipo di obbligazione, ad esempio, ci si accorda per la gratuità di alcuni servizi che prima erano stati concessi dietro pagamento.

Utilizzando la terminologia giuridica, quando si modifica un contratto, si dice che si verifica una novazione.

Attraverso l’accordo novativo deve risultare una specifica volontà di entrambe le parti di estinguere l’obbligazione precedente e di creare un’altra obbligazione.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione non si può parlare di novazione, in senso stresso, quando si modifica il prezzo di vendita, nonostante questa rappresenti lo stesso una possibile modifica del contratto (Cass. 12 settembre 2000 n. 12039, Cass. 27 luglio 2000 n. 9867).

La novazione estingue un rapporto obbligatorio e ne costituisce un altro con caratteri a se stanti.

L’estinzione si produce automaticamente nel momento nel quale viene raggiunto l’accordo novativo.

In che modo si modificano i contratti

Secondo la volontà espressa da parte della legge, i contratti devono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione.

Questo significa che se ci si accorda in modo verbale, l’accordo può essere modificato attraverso lo stesso modo.

Se si è utilizzato un documento scritto, anche le rettifiche dovranno essere fatte per iscritto.

Questa regola si deduce dal dettato dell’articolo 2722 del codice civile, da un articolo del codice civile, che vieta la possibilità di dimostrare, con testimoni, le modifiche al contenuto di un documento.

L’articolo in questione, rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, recita:

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

Il significato della norma, si dovrebbe ricercare nel fatto che se si firma un contratto scritto e, nell’immediatezza o dopo qualche giorno, insieme all’altra parte, ci si accorda per modificarlo, è bene che questa rettifica venga scritta anche in un altro documento, non necessariamente sul contratto originale.

Se non si dovesse procedere in questo modo, non si avrà modo di dimostrare al giudice che,  insieme all’altra parte, è stata manifestata la volontà di modificare l’accordo, e di conseguenza, il contratto.

Attuare un simile comportamento, non significa che se il contratto era verbale non si avrà nessun onere mentre.

Nella circostanza che un determinato contratto sia stato firmato dalle parti davanti a un notaio,

si dovrà andare un’altra volta da lui per effettuare le successive correzioni e redigere un contratto valido che rispecchi la volontà delle parti.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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