La forma del contratto nel contratto-quadro relativo ai servizi di investimento: la parola alle Sezioni Unite

Redazione 30/01/20
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La forma è uno dei requisiti del contratto ex art. 1325 c.c., ed è il modo con cui l’atto umano si esteriorizza mediante la dichiarazione o il comportamento concludente.

Ad substantiam e ad probationem

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma.

Ciò detto ricorrono dei casi in cui la forma scritta ad substantiam risulta quella prevista dalla legge per formalizzare l’operazione, sottraendo così i privati alla libertà di scelta.

Solo in questo specifico caso, la forma è requisito giuridico dell’atto, ex art. 1325 n. 4 con conseguente nullità in caso di mancata osservanza ai sensi dell’art. 1418 c.c.

In caso di invalidità, i privati non sono legittimati a convalidare l’atto che non osserva la forma prescritta, ma eventualmente solo rinnovarlo con efficacia ex nunc.

Diverso discorso, si fa per la forma ad probationem, in cui in vece si pretende la forma scritta, non già per la validità del contratto, ma unicamente ai fini probatori, come ad esempio nella cessione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera di ingegno, di transazione o di patto di non concorrenza.

Sul punto:”Contratti finanziari e nullità selettiva di protezione: le Sezioni Unite “propongono” la buona fede come parametro di riequilibrio contrattuale”

Il caso dei contratti-quadro relativo ai servizi di investimento

Molto attesa è stata la decisione, con cui le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto relativo ai contratti mono firma.

La questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, cpc se fosse valido o meno  il contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente.

La disposizione di cui all’art. 23 T.U.F, la quale, a pena di nullità, prevede che “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…”, stabilisce che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell’interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest’ultimo, da parte dell’Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.

Le Sezioni Unite pur riconoscendo la ratio della disposizione il vincolo di forma da essa imposto deve essere interpretato a seconda del caso: la specificità della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell’accordo.

Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall’investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione. La sottoscrizione da parte dell’intermediario non è necessaria considerando il fatto che il consenso può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti da lui stesso tenuti (cd. forma di protezione)

Il dogma stabilito dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, può essere applicato anche in relazione ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.  a mente del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti“.

La prima sezione aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenuta la questione di particolare importanza, il cui requisito della forma scritta del contratto di investimento esigevo oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche quella dell’investitore.

Secondo la Corte non è ammissibile la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l’accordo anche per fatti concludenti e che vi sia stata la consegna della scrittura all’investitore.

E’ quindi ragionevole prevedere che, dopo la decisione delle SS.UU., il contenzioso si sposterà sulla prova o meno dell’avvenuto assolvimento da parte della banca dell’obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente, normativamente previsto.

La parola alle Sezioni Unite

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro».

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